F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Grosseto SSD ARL), SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL – (nota n. 6069/300 pf17-18GC/GP/ma del 16.01.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Grosseto SSD ARL), SOCIETÀ FC GROSSETO SSD ARL - (nota n. 6069/300 pf17-18GC/GP/ma del 16.01.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 16.1.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Massimiliano Pincione, all’epoca dei fatti Presidente FC Grosseto SSDARL, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 84, punto a), del 12.8.16 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 13.9.2015 e nella propria qualità di legale rappresentante della menzionata Società, un accordo economico con il Signor Pietro Rubino, all’epoca dei fatti Allenatore di base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2016/17, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale allenatore in 2^ della prima squadra della citata Società partecipante, per quella stagione sportiva, al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 12.500,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 10.000,00) fissato per gli Allenatori dilettanti, partecipanti per la ridetta stagione sportiva 2016-17 al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), dal citato C.U. n. 84, punto a), del 12.08.16 della L.N.D., nonchè la Società FC Grosseto SSDARL, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 CGS, in relazione alle condotte contestate al primo.

Nel termine prescritto i deferiti non depositavano memorie.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso come da dispositivo.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

É in atti il contratto con il quale la Società FC Grosseto, nella persona del suo Presidente Pincione, e l’allenatore Rubino stabilivano per la stagione 2016-2017 un premio di tesseramento annuale pari a € 12.500, previsione quest’ultima il cui adempimento ha costituito oggetto di controversia in sede arbitrale. Pacificamente per la stagione indicata era al contrario previsto un premio massimo di € 10.000, con conseguente illiceità della previsione contrattuale voluta dagli odierni deferiti e dal Rubino.

Tanto basta per ritenere sussistente la violazione contestata e fondato il deferimento nei confronti del Presidente della Società, materiale sottoscrittore del contratto contestato, e della Società medesima per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle condotte del presidente e del tesserato, per il quale si è proceduto separatamente.

Il Tribunale ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare al Signor Massimiliano Pincione la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società FC Grosseto SSDARL la sanzione di € 900,00 (Euro novecento/00) di ammenda.

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