F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl (vincolo sottoscritto il 30.8.2013 con scadenza 2019) – (nota n. 7480/105 pf 17-18 GC/GP/ac del 16.2.18).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl (vincolo sottoscritto il 30.8.2013 con scadenza 2019) - (nota n. 7480/105 pf 17-18 GC/GP/ac del 16.2.18).

Il deferimento

Con provvedimento del 16.2.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Davide Castelli, tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe S.r.l. per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 33, comma 2, delle NOIF, perché, non rispondendo alla convocazione della Società di appartenenza del giugno 2017, non si presentava nelle sedi indicate per effettuare il ritiro precampionato per la stagione sportiva 2017-2018, così disertando l’attività di addestramento ed agonistica ed in tal modo si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale per tesserarsi con la Società spagnola del Villareal; condotta reiterata e specifica, in ordine alla quale il deferito era già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definito con applicazione della sanzione ex art. 23 CGS (di cui al C.U. n. 27/TFN17-18).

Nel termine prescritto il deferito depositava memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del deferimento per difetto di potere in capo al Procuratore Federale ovvero comunque di potestas iudicandi del TFN, ovvero - ancora - per violazione dei termini prescritti e rilevando, nel merito, l’infondatezza dello stesso.

Il dibattimento

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento e per l’irrogazione nei confronti del Castelli, della sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e da estendersi in ambito UEFA e FIFA oltre all’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00).

Il difensore del deferitosi è riportato integralmente alle memorie difensive.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Vanno preliminarmente esaminate le questioni attinenti la dedotta inammissibilità del deferimento, sollevate dalla difesa nella memoria in atti.

Quanto alla lamentata illegittima ingerenza della Procura Federale nella vicenda per cui si procede, rileva il Tribunale che l’obiezione difensiva non coglie nel segno. Le norme vigenti attribuiscono infatti all’organo Federale il potere di attivarsi, con le facoltà previste dal CGS, ove si ritengano sussistere fatti e condotte sussumibili nelle fattispecie di rilevanza disciplinare anche in relazione alle previsioni contenute nelle NOIF. Tanto basta per ritenere non avulso dall’ordinamento, e dunque ammissibile, il deferimento.

Quanto poi alla pretesa insussistenza della potestas iudicandi di questo Tribunale, vale solo la pena sottolineare come, sulla scorta del deferimento formulato dalla Procura Federale, le condotte contestate al calciatore Castelli non assumano affatto, come paventato dalla difesa, mera natura contrattuale risolvendosi - nell’ipotesi accusatoria - in una violazione dei principi fondanti l’ordinamento sportivo, violazione per la quale sussiste pacificamente la giurisdizione di codesto Tribunale. Ciò assorbe, evidentemente, anche la censura sub 3 della memoria in atti, atteso che oggetto del presente giudizio è (proprio) il rilievo disciplinare, ritenuto dalla Procura Federale all’atto del deferimento, della condotta tenuta dal calciatore. Con la conseguenza che le forme dell’esercizio dell’azione disciplinare sono state correttamente osservate.

Nel merito, ritiene il Tribunale che il deferimento meriti accoglimento.

Risulta pacifico che a seguito di rituale convocazione in data 28.6.2017, il deferito non si sia presentato presso il luogo indicato dalla Società Albinoleffe s.r.l., per la quale risultava ancora tesserato, al fine di dare inizio alla preparazione atletica per la stagione calcistica 2017-2018.

Risulta altresì in atti come l’assenza del calciatore non fosse stata preceduta da alcuna comunicazione di impedimento e/o di diversa natura. Semplicemente egli, con comunicazione del 11.7.2017 dopo essere stato convocato, contestava alla Società la sussistenza di un “vincolo di tesseramento od altro obbligo giuridicamente rilevante”.

Si apprendeva quindi, da parte della Società Albinoleffe, l’avvenuto trasferimento del deferito in Spagna, finalizzato al trasferimento del calciatore per la Società del Villareal.

Trasferimento che, nell’ambito di un complesso contenzioso innanzi agli organi della F.I.F.A., veniva autorizzato in via provvisoria con provvedimento del 21.9.2017.

 Ebbene, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal deferito nei confronti della Società Albinoleffe, cui risulta legato da un contratto pluriennale avente scadenza il prossimo 2019 (circostanza peraltro ammessa anche nella memoria difensiva in atti) concreti la violazione contestata sotto il profilo della frustrazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e risulti dunque rilevante ex art. 1bis, comma 1, CGS.

Non vengono affatto in rilievo nel caso di specie i principi generali citati nella memoria difensiva, per quanto in astratto condivisibili, attinenti la libertà personale, di associazione e movimento o il principio di uguaglianza. E ciò per l’ovvia ragione per cui non si tratta in questa sede di stabilire se il deferito avesse o meno la libertà di “associarsi”, per citare l’espressione della difesa, ad una Società straniera, “dissociandosi” da quella italiana; quanto piuttosto di giudicare se le modalità attuative di quella ipotizzata e presunta volontà, peraltro mai neppure formalizzata alla Società Albinoleffe, e consistite nel non onorare il contratto in essere disertando senza giustificazione la convocazione per il ritiro precampionato e negando l’esistenza del contratto medesimo, evitando però di dichiarare di essere o di voler giocare altrove, siano conformi ai principi di lealtà, probità e correttezza che devono sempre ispirare l’agire nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

E la risposta a tale interrogativo non più che essere negativa.

Del resto, ad ulteriore conferma della sussumibilità del comportamento tenuto dal deferito nell’ipotesi disciplinare contestata, va sottolineato come al momento del rifiuto di partecipare al ritiro, nel luglio del 2017, il calciatore non fosse ancora neppure vincolato alla Società spagnola, essendo la registrazione -peraltro provvisoria - intervenuta in epoca successiva (settembre 2017).

Risulta in conclusione evidente come, in realtà, la mancata partecipazione al ritiro e il “disconoscimento” operato a mezzo lettera del legame con la Società Albinoleffe, altro non erano se non condotte prodromiche ad ottenere il trasferimento.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale non può non considerare che il deferito si è reso responsabile di una condotta del tutto analoga a quella oggetto del presente procedimento, in relazione alla quale ha scelto di definire la propria posizione ai sensi dell’art. 23 CGS. E tuttavia, né la sottoposizione al precedente procedimento disciplinare né la sanzione applicata nell’ambito del procedimento stesso a seguito di accordo paiono aver sortito effetto sul deferito che ha pervicacemente insistito nel medesimo contegno.

Si ritiene dunque che la sanzione debba essere individuata come in dispositivo in misura più elevata rispetto a quella già riportata dal Castelli, esclusa la sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura Federale, inapplicabile al caso di specie.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare a Castelli Davide la sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica in gare ufficiali e dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Segreteria Federale, per gli adempimenti di competenza anche in relazione all’estensione in ambito UEFA e FIFA.

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