F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARATTA MIRKO (all’epoca dei fatti tesserato dirigente per la Società ASD Area Calcio Alba Roero) – (nota n. 6035/7 pf 17- 18 GM/GP/ma del 16.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARATTA MIRKO (all’epoca dei fatti tesserato dirigente per la Società ASD Area Calcio Alba Roero) - (nota n. 6035/7 pf 17- 18 GM/GP/ma del 16.1.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,

- letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 7PF17-18 avente ad oggetto "Notizia pubblicata sul sito web www.tgcom24.mediaset.it relativa al comportamento di un non meglio identificato direttore sportivo di una squadra di calcio giovanile (24enne residente nel cuneese) che avrebbe adescato centinaia di giovani, molti appartenenti a varie squadre, per finalità a sfondo sessuale" iscritto nel registri in data 1.4.2017 nonché gli atti del procedimento penale n. 16852/2015 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino pervenuti alla Procura Generale dello Sport presso il CONI e da questa trasmessi;

- esaminate le due ordinanze cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Torino ex art. 273 e ss. e 291 e ss. c.p.p. in data 12 gennaio e 17 luglio 2017, la richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 416 e 417 formulata dal P.M. in data 6.11.2017 nei confronti del Signor Mirko Baratta, tesserato nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 per la Società ASD Atletico Roero quale dirigente nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 per la Società ASD Area Calcio Alba Roero quale dirigente e quale responsabile del settore giovanile;

- rilevato che da tali atti emerge che, a seguito di denunce presentate dai genitori di giovani calciatori con i quali il Signor Mirko Baratta era venuto a contatto per il suo ruolo dirigenziale in ambito sportivo, lo stesso avrebbe realizzato gravissime condotte nei confronti di atleti minorenni tali da comportarne gli arresti domiciliari e la richiesta di rinvio a giudizio per l'imputazione di diversi delitti e reati di particolare odiosità e pericolosità (pornografia minorile, adescamento di minorenni, violenza privata, violenza sessuale, accesso abusivo a sistema informatico, sostituzione di persona);

- vista la comunicazione di chiusura delle indagini preliminari notificata in data 21.11.2017, senza che il Signor Mirko Baratta chiedesse di essere sentito o presentasse memorie difensive,

- dato atto che il procedimento aperto a carico della Società ASD Area Calcio Alba Roero era stato archiviato dalla stessa Procura Federale a seguito dell'invio di memoria difensiva nella quale il sodalizio sosteneva di non aver avuto notizia alcuna delle condotte poste in essere dal suo tesserato se non dopo la ricezione degli atti dalla Procura Federale e che comunque le stesse non erano riferibili all'attività sportiva e che anzi risultavano commesse senza aver speso neppure la sua vera identità, allegando le dimissione rese dal Signor Mirko Baratta in data 27.1.2017 e l'estratto del sito web dell'Azione Cattolica Italiana-Diocesi di Alba dal quel risultava che lo stesso faceva parte del Consiglio Diocesano per il triennio 2014/2017,

hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

 "Mirko Baratta, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società ASD Area Calcio Alba Roero, per la violazione dell’art. 1 bis, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo il medesimo assunto, dal 2013 al 2016, condotte del tutto contrarie al generale ed ineludibile obbligo di comportarsi nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver indotto, con l’inganno attuato celandosi dietro profili Facebook appartenenti ad inesistenti persone di sesso femminile, 22 giovani calciatori a compiere e subire atti di natura sessuale, ad inviare il materiale pedopornografico prodotto (foto e video) a tali profili Facebook nonchè per aver costretto le giovani vittime, così raggirate, a proseguire il rapporto instaurato sotto la minaccia di diffusione in rete del materiale in principio ottenuto con l’inganno."

Il dibattimento

Il deferito, per quanto regolarmente convocato, non ha fatto pervenire memoria difensiva, restando assente anche all'odierna riunione. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione a carico del Signor Mirko Baratta della sanzione massima dell'inibizione di anni cinque con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazioni in atti il Collegio ritiene fondato il deferimento nei termini che seguono.

 Le due ordinanze del G.I.P. con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del deferito e l'estratto del rinvio a giudizio chiesto dal P.M. del Tribunale di Torino descrivono le condotte di inaudita gravità dallo stesso realizzate dall'anno 2013 al luglio 2016 ed emerse a seguito delle indagini esperite dopo la ricezione di denunzie ad opera di alcuni genitori di giovani calciatori infrasedicenni.

In particolare dalla richiesta di rinvio a giudizio, sulla base del materiale istruttorio colà richiamato (denunzie-querele di genitori di minori, notizie di reato trasmesse dalla Polizia Postale di Asti, decreti di sequestro e di perquisizione, annotazioni ed informative di P.G., verbali di sit, verbale di interrogatorio del 31.3.2017), si imputa al Signor Mirko Baratta:

- l'asserita commissione dei reati di cui agli artt. 61 n. 5 (aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), 600 ter co.1 (pornografia minorile) e 602 ter c.p. (aggravante della minore età) perché dopo aver contattato tramite Facebook o Whatsapp un minore di anni 18, ottenuta l'amicizia spacciandosi per una giovane donna, gli chiedeva di inviargli un video ..(..omissis..) .. o una fotografia che lo ritraeva nudo, producendo materiale pornografico, per i capi di imputazione di cui alle lettere A), B), D);

- l'asserita commissione dei reati suddetti e di quello aggiuntivo di cui all'art. 81 c.p. (reato continuato) perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo aver contattato tramite Facebook un minore di anni diciotto, ottenuta l'amicizia e spacciandosi per una giovane donna, gli chiedeva di inviargli un video ..(..omissis..) ..o una fotografia che lo ritraeva nudo, producendo materiale pornografico, per i capi di imputazione di cui alle lettere F), G), H), I), J), L), N), O), P), Q) R), S);

- l'asserita commissione dei reati di cui agli art. 61 n. 5, 609 undicies (adescamento di minorenni), perché allo scopo di commettere i reati previsti dagli artt. 600 (riduzione in schiavitù o servitù), 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quinques (iniziative volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ), 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenni), 609 quinques (corruzione di minorenne), 609 octies (violenza sessuale di gruppo) c.p., dopo aver adescato tramite Facebook un minore di anni diciotto, ottenuta l'amicizia e spacciandosi per una giovane donna e mandandogli una fotografia di nudo femminile, gli chiedeva di inviargli una fotografia che lo ritraeva nudo, per i capi di imputazione di cui alle lettere C), W, X);

- l'asserita commissione dei reati di cui agli artt. 61 n. 2 (aggravante di aver commesso il fatto per eseguire quello di cui al capo C) e 610 c.p. (violenza privata) perché con la minaccia di divulgare la foto che ritraeva nudo un minore, che aveva ottenuto in precedenza con le modalità su descritte, lo costringeva a compiere atti sessuali consistiti ..(..omissis..) .., per il capo di imputazione di cui alla lettera E);

- l'asserita commissione dei suddetti reati e di quello aggiuntivo di cui all'art. 81 c.p. perché con più azioni del medesimo disegno criminoso, dopo aver contatto un minore di anni 18 attraverso Whatsapp, ottenendone l'amicizia, dicendogli di essere una giovane donna, con minaccia di pubblicare su Facebook le foto già inviate che lo ritraevano nudo, lo costringeva a fornirgli i numeri di telefono di ragazzi amici da contattare o ad intrattenere con lui chat di carattere sessuale per i capi di imputazioni di cui alle lettere K) e M);

- l'asserita commissione dei reati di cui all'art. 609 bis, co. 2, n. 2 c.p. (violenza sessuale) per aver indotto un minore a compiere atti sessuali traendolo in inganno per essersi sostituito ad altra persona e segnatamente per aver contattato la vittima tramite Facebook, dicendo di essere una giovane donna per ottenere l'amicizia (meglio l'identificativo di un account) ed effettuando poi una videochiamata mediante Skype con la quale lo induceva a spogliarsi e.. ..(..omissis..) .. mentre lui lo osservava in diretta con una webcam (verosimilmente avendo disattivato video ed audio dal suo lato e scrivendogli via chat), per i capi di imputazione di cui alle lettere T), U) e V);

- l'asserita commissione del reato di cui all'art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico) perché dopo essersi introdotto nell'account di Skype di pertinenza del minore, utilizzando le credenziale dallo stesso fornite, vi si manteneva contro la volontà della persona offesa, usandolo per effettuare chat con terzi, per il capo di imputazione di cui alla lettera Y);

- l'asserito commissione del reato di cui all'art. 494 c.p. (sostituzione di persona) perché al fine di procurarsi un vantaggio o di recare danno ad altri, utilizzando l'account Skype riconducibile ad un minore, contro la volontà di quest'ultimo, e quindi sostituendosi allo stesso, intratteneva chat con terzi inducendoli in errore, per il capo di imputazione di cui alla lettera Z).

Tali atti risultano regolarmente acquisiti dalla Procura Federale, per il tramite del Procuratore Generale dello Sport del CONI, nei limiti imposto dal P.M. del Tribunale di Torino in ragione che non si verte in materia di frode sportiva e della pendenza del procedimento penale nei confronti del deferito, come si legge dai provvedimenti emessi dal P.M. alle date del 23.7.2017 e del 12.9.2017, il tutto a seguito della pubblicazione di un articolo in data 27.6.2017 sul sito web Tgcom24.mediaset che, pur senza citare nomi, riferiva in estrema sintesi i fatti per i quali era un corso un'indagine penale a carico di "un direttore sportivo di una squadra di calcio giovanile", che si è poi rilevato trattarsi del Signor Mirko Baratta, nato il 19.10.1993, tesserato nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015 per la Società ASD Atletico Roero quale dirigente nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 per la Società ASD Area Calcio Alba Roero quale dirigente e quale responsabile del settore giovanile (essendosi peraltro dimesso in via irrevocabile con comunicazione scritta del 27.1.2017 per ragioni personali, dopo la prima misura cautelare degli arresti domiciliari).

Nei confronti dei fatti contestati, prima riassunti nell'avviso di conclusione delle indagini, regolarmente notificato in data 21.11.2017 sia all'odierno deferito che, per la responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2°, CGS, alla Società calcistica per la quale era tesserato e poi esposti nel deferimento datato 16.1.2018 (cui è rimasta estranea la Società calcistica avendo la Procura Federale provveduto ad archiviare l'incolpazione) il Signor Mirko Baratta non ha presentato alcuno scritto difensivo né ha mai chiesto di essere sentito, così palesando il Suo disinteresse alle sorti di questa nefanda vicenda disciplinare.

Infatti, nella fattispecie sopra decritta, la pacifica violazione dell'art. 1 bis, co. 1°, CGS è connotata dalla commissione seriale di condotte aventi valenza di reati particolarmente gravi ed odiose in quanto perseguite a danno di minori, utilizzando "social" che facilmente sfuggono ai controlli genitoriali, con l'uso dell'inganno attuato dietro profili Facebook appartenenti ad inesistenti giovani donne disponibili (raffigurate nude) con lo scopo di contattare almeno 22 giovani (spesso conosciuti nell'ambito del suo ruolo di tesserato apparentemente immacolato) per indurli, ottenuta l'amicizia o altri codice identificativi, a compiere e subire atti di natura sessuale ed a inviare il materiale pornografico prodotto (video e foto) a tali suoi profili nonché per aver poi ulteriormente indotto le giovani vittime raggirate a proseguire i rapporti accesi sotto minaccia di diffondere in rete il materiale già attenuto con l'inganno, il tutto per soddisfare le proprie tendenze ..(..omissis..) .. aventi come prede dei minori inconsapevoli ed ingenui.

Passando all'apparato sanzionatorio, premesso che l'intervenuta perdita della qualifica di tesserato in capo al Signora Mirko Baratta non produce effetti sulla persistenza del potere disciplinare, il Collegio condivide la richiesta della Procura Federale per l'irrogazione della sanzione massima edittale di anni 5 di inibizione con l'aggiunta della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, come prevista dall'art. 19, co. 3°, CGS Ed invero non può revocarsi in dubbio che nel caso in esame sussista il requisito della particolare gravità dell'infrazione ascritta.

Le condotte contestate e rimaste acclarate sono particolarmente odiose e ripugnanti, sono state reiterate negli anni e cessate solo grazie all'intervento ed alle denunzie di taluni genitori, hanno avuto come vittime decine di minori- spesso conosciuti per il suo ruolo in ambito sportivo- con scarsa capacità difensiva ed adescati in modo subdolo, denotano infine la pericolosità sociale del deferito, non a caso destinatario di ben due ordinanze cautelari del G.I.P. a limitazione della libertà personale.

Nel delineato contesto la definitiva preclusione ad ogni potenziale rientro nella FIGC del Signor Mirko Baratta, a salvaguardia anche della funzione educativa e sociale connessa all'esercizio dell'attività sportiva, rappresenta l'unica reazione proporzionata agli addebiti.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

Infligge al Signor Mirko Baratta l'inibizione di anni 5 (cinque) con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC.

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