F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI FONZO ROBERTO (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Bra – CN) – (nota n. 7521/246 pf17-18GT/ag del 19.02.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI FONZO ROBERTO (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Bra - CN) - (nota n. 7521/246 pf17-18GT/ag del 19.02.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto,

 - letta la decisione emessa il 6.4.2017, pubblicata sul C.U. n. 11/CSA, con la quale la Corte Sportiva d'Appello, Sezione III°, nell'accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società ASD Spinaceto 70 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 822 del 29.2.2017), con la quale era stata inflitta della squalifica di 4 giornate effettive di gara all'allenatore Andrea Baldini e l'ammenda di Euro 2.000,00= a carico della predetta Società, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali ulteriori profili di responsabilità;

- esaminate le risultanze dell'attività istruttoria espletata da un Collaboratore della Procura stessa comprensive del ricorso alla CSA proposto in data 30.3.2017 dal legale rappresentante di ASD Spinaceto 70 nel quale veniva riferito che il Direttore di gara avrebbe profferito espressioni ingiuriose a calciatori appartenenti a tale sodalizio nel corso della gara di Calcio a 5 Under 21- Nazionale- Play Off disputata tra ASD Spinaceto 70 e Aemme Savio in data 26.3.2017, i verbali delle dichiarazioni rese in varie date dai tesserati Signori Andrea Baldini, Filippo Nota, Gabriele Nanni, Alessandro Macciocca, Cristiano Fazio e Salvatore Curcio;

- rilevato che a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini del 18.2.2018, il Signor Roberto Di Fonzo ha fatto pervenire memoria difensiva al fine di sostenete l'inattendibilità delle dichiarazioni dei tesserati dell'ASD Spinaceto 70 e di sminuire la valenza delle dichiarazioni rese dall'a.e. Salvatore Curcio, della Sezione di Roma, 1 che durante la gara aveva svolto funzioni di cronometrista;

- ritenuto la rilevanza disciplinare delle frasi profferite in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall'art. 1 bis, comma 1°, CGS e dell'art. 40, p. 1, Regolamento Aia e la competenza degli organi della giustizia federale ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 2°, Reg. Aia trattandosi di questione riguardante anche altri tesserati e Società FIGC,

hanno deferito avanti al Tribunale Disciplinare Nazionale:

"il Sig. Di Fonzo Roberto, arbitro effettivo della Sezione AIA di Bra (CN), siccome ritenuto responsabile della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall’art. 1bis, comma 1, del CGS, espressamente richiamati dall’art. 40, punto 1, del Regolamento A.I.A., per avere egli, nel decretare l’espulsione, nelle fasi finali della gara Spinaceto-Aemme Savio del 26.3.2017, del calciatore Nanni Gabriele, tesserato per l’ASD. Spinaceto 70, rivolto al medesimo la testuale espressione: “Vai fuori testa di …", chiaramente percepita anche da altri tesserati della stessa Società, nonché dal Cronometrista-Arbitro Sig. Curcio Salvatore".

Il dibattimento

Il deferito, presente personalmente, ha chiesto il proscioglimento negando di aver pronunciato le frasi incriminate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione a carico del Signor Roberto Di Fonzo della sanzione della sospensione per 30 (trenta) giorni.

I motivi della decisione

Il deferimento è meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti che di seguito si espongono. Per quanto non oggetto di contestazione, va premesso che nessun dubbio può sussistere in ordine all'appartenenza in capo agli Organi di giustizia federale dell'azione disciplinare anche nei confronti del Signor Di Fonzo, tesserato A.I.A., in forza del combinato disposto degli artt. 32, co. 7° e 33, co. 6 Statuto FIGC.

La giustizia domestica, di carattere residuale, è operativa "nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie".

L'art. 3 Reg. A.I.A., nel recepire tali prescrizioni, prevede al co. 1° che "gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per la violazione delle norme federali" e, al co. 2°, che "Sono sempre sottoposti alla giurisdizione domestica dell'A.I.A. per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi 3° e 4°, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o Società della FIGC".

Orbene, nel caso di specie l'a.e. Roberto Di Fonzo è deferito per la violazione dell'art. 1 bis CGS, da ritenere assorbente e comunque prevalente rispetto alla violazione dell'art. 40, co. 1°, Reg. A.I.A. ed inoltre l'asserita infrazione vede coinvolti altri tesserati di una Società calcistica (destinatari di altri provvedimenti emessi dagli Organi di giustizia sportiva).

Tanto premesso il Collegio ritiene che il contrasto fra dichiarazioni accusatorie dei tesserati dell'ASD Spinaceto 70 e la ferma negazione del deferito, vada risolta dando assoluta prevalenza e credibilità alla dichiarazioni rese dall'a.e. Salvatore Curcio, della Sezione A.I.A. di Roma 1 che, nella suddetta gara, ha svolto il ruolo di arbitro cronometrista.

Il predetto, collega del deferito (sia pur appartenente ad altra Sezione), non legato allo stesso da rapporto amicale quanto estraneo ai tesserati dell'ASD Spinaceto 70, non è portatore di alcun interesse diretto o indiretto in ordine all'esito della presente procedura. Inoltre lo stesso, per il ruolo imparziale svolto durante la gara e per la sua posizione nel recinto di giuoco di particolare vicinanza rispetto al luogo di asserito svolgimento dei fatti scrutinati, è un testimone privilegiato per il reale svolgimento della vicenda che ci occupa.

Dal referto di gara si apprende che il calciatore Gabriele Nanni, tesserato dell'ASD Spinaceto 70, veniva espulso al 18° minuto del secondo tempo perché "a giuoco in svolgimento, mentre mi trovavo a ridosso della panchina dei padroni di casa mi diceva, sei un c… non capisci un c.., dopo il procedimento mi diceva ancora c… chi c.. sei".

Detta causale è assistita della particolare fidefacienza di cui all'art. 35, co. 1.1. CGS per il quale "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale".

Non a caso sia il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Terza (pur occupandosi delle sanzioni a carico dell'allenatore Signor Andrea Baldini e della Società ASD Spinaceto 70), hanno provveduto ad irrogare le sanzioni sulla base dell'esercizio del potere refendario arbitrale, anche se ridotte in appello per mere ragioni di proporzione rispetto agli addebiti refertati, senza dubitare della commissione degli stessi.

Per di più l'a.e. Salvatore Curcio, in sede di dichiarazioni al Collaboratore della Procura Federale del 21.11.2017, ha testualmente asserito: "Verso la fine della gara, a risultato ormai acquisito, l'arbitro ricevette un insulto da parte di un giocatore dello Spinaceto in panchina, non ricordo se il portiere di movimento o altro giocatore con la pettorina obbligatoria", con l'effetto di confermare, almeno nella sostanza, l'intervenuta espulsione (non confondibile con altre in quanto l'unica di tutta la gara, cui si sommano i due precedenti allontanamenti di dirigenti che però non avvengono con l'utilizzo del cartellino rosso, ma solo con intimazione verbale) e la sua causale descritta nel referto di gara (si noti che l'a.e. Curcio è l'unico dei soggetti sentiti nell'indagine a confermare l'insulto del calciatore Nanni verso il Direttore di gara).

Di quanto accaduto in epoca coeva a tale espulsione non v'è ovviamente traccia nel referto di gara, ma sul punto nelle su menzionate dichiarazioni del collega cronometrista, attendibile per aver confermato il suddetto insulto, si legge: "A questo punto l'arbitro direttosi verso questo giocatore all'atto dell'estrazione del cartellino rosso per l'espulsione diretta, lo apostrofò con la frase: vai fuori testa di c.., ripetendola almeno due volte", provocando la reazione degli altri calciatori in panchina, l'arrivo sul terreno di giuoco dei due dirigenti già allontanati (che stazionavano sugli spalti) che trattenevano i calciatori e li inducevano a tornare in panchina, così che la gara ha poi potuto proseguire ed ultimarsi (episodio non riportato nel referto arbitrale che si limita a descrivere quanto accaduto a fine gara e negli spogliatoi, ma confermato in sede di dichiarazioni anche dall'allenatore della squadra avversaria Signor Fazio).

Per la cronaca il dichiarante afferma che il tutto sarebbe avvenuto a circa 5 ml dalla sua postazione (il deferito, sentito in data 29.11.2017, sostiene addirittura che quando ricevette le espressioni ingiuriose del calciatore poi espulso si trovava "a ridosso del tavolo del cronometrista e più precisamente a circa de metri").

Così ricostruito il quadro storico e ritenuto l'addebito realmente verificato per come descritto nel deferimento, contravvenendo la frase contestata i principi di cui all'art. 1 CGS, a maggior ragione visto il peculiare ruolo affidato ai Direttori di gara di garantire la regolarità tecnica e sportiva di ogni manifestazione calcistica con terzietà ed indipendenza, la pretesa sanzionatoria fatta valere dalla Procura Federale (30 giorni di sospensione) non è però corretta. Dalla ritenuta sussistenza della giurisdizione federale discende inevitabilmente la sola applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 1° CGS, laddove non espressamente derogate.

Ne consegue che la sanzione della sospensione, prevista esclusivamente dall'art. 54, co. 1° Reg. A.I.A., non può trovare applicazione e va commutata in quella dell'inibizione, sostanzialmente identica negli effetti rispetto a quelli disciplinati per la sospensione dal co. 2° del citato regolamento.

Per quanto poi attiene alla misura della sanzione richiesta dalla Procura Federale va considerato il contesto nel quale il Direttore di gara ha pronunciato la frase incriminata, avendo pochi secondi prima subito un grave ed ingiustificato insulto nell'ambito di una gara certo tesa in ragione dei numerosi provvedimenti disciplinari adottati (anche se scontata nel risultato).

Tale frase risulta come una sorta di reazione, comunque inaccettabile, ad una pesante provocazione con l'effetto che pare equa e proporzionata una sanzione dimezzata rispetto a quella richiesta.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

Infligge al Signor Roberto Di Fonzo, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Bra, la sanzione dell'inibizione per 15 (quindici) giorni.

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