F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL – (nota n. 7575/703 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 7575/703 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 19.2.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Alessi Silvio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi:

a) per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società S.S. Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 23 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Alessi Silvio la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) oltre a giorni 15 (quindici) a titolo di recidiva; per la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Risulta documentalmente accertato, che il Sig. Alessi nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi nonché la stessa SS Akragas Città Dei Templi non hanno versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

La Co.Vi.So.C., a seguito delle indagini svolte, ha evidenziato, ai competenti organi della FIGC, attraverso il memorandum riepilogativo, allegato n. 1 all’atto di deferimento, il mancato versamento delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi ai menzionati emolumenti.

Di più.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi, nonché che a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 CGS.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Alessi Silvio la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) oltre a giorni 15 (quindici) a titolo di recidiva;

- per la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di recidiva.

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