F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 54/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 8129/708 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 8129/708 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 8124/707 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18).

I deferimenti

Con provvedimento n. 8129/708 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Cutrufo Gaetano:

per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti nonché i compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta dovuti a diversi tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché i premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di ottobre 2017 . In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Siracusa Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti nonché i compensi contrattualizzati a titolo di indennità di trasferta dovuti a diversi tesserati, per le mensilità di settembre e ottobre 2017, nonché i premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati, per la mensilità di ottobre 2017.

Con ulteriore provvedimento n. 8124/707 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Cutrufo Gaetano:

per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Siracusa Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, previa riunione dei deferimenti in epigrafe, la Procura Federale e il Signor Cutrufo Gaetano, questi ultimo rappresentato dal Procuratore Speciale Dott. Giuseppe Iodice, Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Cutrufo Gaetano, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), aumentata di mesi 1 (uno), per la continuazione tra le violazioni contestate a fronte della riunione dei due deferimenti, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente dispone la riunione dei due deferimenti in epigrafe, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;

esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: rilevato altresì che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Cutrufo Gaetano ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società Siracusa Calcio Srl.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati integralmente all’atto di deferimento, ne hanno chiesto l’integrale accoglimento con l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro), da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È comparso per la Società deferita il Dott. Giuseppe Iodice, Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl, il quale si è riportato alle memorie difensive e alle conclusioni in esse contenute.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, esaminati gli atti contenuti nei deferimenti n.ri 175 e 176, dispone la preliminare riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, anche in onore al principio della economia dei giudizi. Consta infatti al giudicante che i prevenuti siano gli stessi, così come le disposizioni violate poiché traggono entrambe spunto dalle medesime norme contestate. L'unico elemento distintivo è costituito dalla natura delle violazioni in quanto le stesse si riferiscono per un verso a emolumenti, compensi e premi; per altro verso all'omesso versamento di ritenute Inps e Irpef; ma questa ultima differenza non appare ostativa alla riunione, rivelandosi residuale al confronto degli obiettivi elementi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva sopra delineati.

In ordine alla posizione del Siracusa Calcio Srl, il deferimento integralmente inteso è fondato. In punto di merito, risulta infatti provata per tabulas la ritardata corresponsione e comunicazione delle poste indicate in deferimento, avvenuta il 19/12/17 in virtù dei flussi finanziari recepiti dalla Co.Vi.So.C., nonostante la difesa sostenga di aver ottemperato in tempo utile. Parimenti infondate appaiono le esimenti riferite ai compensi contrattuali e premi dovuti ad alcuni tesserati, in quanto il suffragio sostanziale e documentale addotto dalla difesa non si reputa in grado di superare il dettato normativo.

In tema di diritto, è quindi manifesto che la Co.Vi.So.C. non recepì, nel sancito tempo, l’avvenuto saldo delle contestate poste, dando impulso alla procedura in esame.In tal senso il corpo essenziale del postulato normativo (ritardato versamento e/o mancata comunicazione nei termini) risulta quindi violato a prescindere dalla irrilevante incertezza sulla data di scadenza, dal momento che il giorno 16/12/17 era un sabato, per cui la Co.Vi.So.C. si premurò di comunicare giustamente agli interessati che il termine per il deposito veniva posticipato (ex lege) al 18/12/17, cioè il lunedì successivo.

Le circostanze scriminanti addotte dalla difesa non si reputano quindi convincenti per cui, acclarate le responsabilità ascrivibili alla Dirigenza, il Siracusa Calcio Srl è colpevole di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo Dirigente; nonchè di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Cutrufo Gaetano.

Infligge alla Società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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