F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 54/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCHETTO MARCO (Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società Vicenza Calcio Spa), SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA – (nota n. 8038/704 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18). (178)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCHETTO MARCO (Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società Vicenza Calcio Spa), SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA - (nota n. 8038/704 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18). (178)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCHETTO MARCO (Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della Società Vicenza Calcio Spa), SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA - (nota n. 8139/705 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18).
I deferimenti
Con provvedimento n. 8038/704 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Il Sig. Franchetto Marco: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto , entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
- la Società Vicenza Calcio Spa:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Franchetto Marco, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Vicenza Calcio Spa come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
Con ulteriore provvedimento n. 8139/705 pf 17-18 GP/GC/blp del 5.3.18, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Il Sig. Franchetto Marco:
per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
- la Società Vicenza Calcio Spa:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Franchetto Marco, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Vicenza Calcio Spa come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
Le memorie difensive
Entrambi i deferiti depositavano memorie a discolpa, insistendo per il proscioglimento. L’Amministratore delegato Sig. Marco Franchetto, dichiarandosi estraneo ai fatti per ragioni di carattere temporale connesse alla carica societaria, chiedeva:
- in via principale, la reiezione del deferimento in virtù della delibera assembleare della Società che statuiva la cessazione delle sue funzioni a far data dal 18/12/2017;
- in primo subordine, la rimessione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione del procedimento in onore alle motivazioni procedurali e di merito ivi invocate;
- in secondo subordine, la rinnovazione della notifica dei documenti processuali al Sig. Francesco Pioppi, quale Presidente della Società e soggetto destinatario del deferimento. Il Vicenza Calcio, in persona del Curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore del sodalizio (fallito in data 18/01/18), chiedeva:
- in via preliminare, la rinnovazione della notifica dei documenti processuali al Sig. Francesco Pioppi, quale Presidente della Società e soggetto destinatario delle violazioni; nonchè la rimessione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione delle necessarie notifiche;
- nel merito, la non applicabilità al fallimento di alcuna sanzione anche nella ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità in capo a una delle persone fisiche coinvolte.
Il dibattimento
La Procura Federale chiedeva preliminarmente la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione, rimarcando le tesi addotte in deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni che seguono:
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Marco Franchetto (3 mesi per la prima violazione e 1 mese per la seconda);
4 (quattro) punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, per il Vicenza Calcio (due punti per ciascun deferimento).
La difesa rimarcava sostanzialmente le motivazioni esimenti trascritte nelle memorie, ampliandole e insistendo per l'invocato proscioglimento.
In udienza compariva anche il Curatore fallimentare del Vicenza Calcio il quale dichiarava di aver corrisposto, per conto del sodalizio, tutte le poste in sofferenza con ritardo rispetto alla scadenza edittale, chiedendo tuttavia al Tribunale di non applicare la penalizzazione dei punti in classifica in pendenza della gestione provvisoria del sodalizio fallito riferita alla partecipazione al campionato in corso di Lega Pro, la cui retrocessione avrebbe comportato la definitiva chiusura del sodalizio vicentino.
Motivi della decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, esaminati gli atti contenuti nei deferimenti n.ri 177 e 178, dispone la preliminare riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, anche in onore al principio della economia dei giudizi. Consta infatti al giudicante che i prevenuti siano gli stessi, così come le disposizioni violate poiché traggono entrambe spunto dalle medesime norme contestate. L'unico elemento distintivo è costituito dalla natura delle violazioni in quanto le stesse si riferiscono per un verso a emolumenti, compensi e premi; per altro verso all'omesso versamento di ritenute Inps e Irpef; ma questa ultima differenza non appare ostativa alla riunione, rivelandosi residuale al confronto degli obiettivi elementi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva sopra delineati.
Il deferimento, integralmente inteso, è fondato. In punto di fatto, i perpetrati ritardi dei versamenti sono stati pacificamente ammessi dalla difesa e dal Curatore fallimentare mediante specifica conferma ribadita anche in udienza. In sede istruttoria, risulta provata per tabulas l'omessa corresponsione, nei prescritti termini, degli emolumenti, dei compensi, dei premi contrattuali, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. In tema di diritto, è altrettanto manifesto che gli incolpati non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro il sancito tempo, l’avvenuto saldo delle contestate poste, infatti la Co.Vi.So.C. stessa, a seguito delle indagini svolte, ha evidenziato ai competenti Organi federali le acclarate manchevolezze contributive e di comunicazione poste in essere dai deferiti, dando impulso alla procedura in esame. In tal senso, il corpo essenziale del postulato normativo (omesso versamento e/o mancata comunicazione nei termini) risulta quindi violato a prescindere dalla irrilevante incertezza sulla data di scadenza, dal momento che il giorno 16/12/17 era un sabato, per cui la Co.Vi.So.C. si premurò di comunicare giustamente agli interessati che il termine per il deposito veniva posticipato (ex lege) al 18/12/17, cioè il lunedì successivo.
Di converso, le circostanze scriminanti addotte dalla difesa non si reputano convincenti nè in favore del Dirigente, né della Società.
L'intervenuto stralcio della posizione concernente il Sig. Francesco Pioppi, Presidente della Società ma irreperibile poiché trasferito presso gli emirati arabi, ha indotto la Procura Federale a disporre la separazione delle due posizioni (Pioppi / Franchetto); tuttavia l'omessa notifica e il successivo stralcio riferiti al primo, non possono interferire con la acclarata colpevolezza del secondo. E’ infatti circostanza accertata che il Sig. Marco Franchetto ha rivestito la qualifica di Amministratore delegato del Vicenza Calcio sino al giorno 18/12/17 (per la precisione sino alle ore 9.30 del mattino), data in cui intervenne la nota delibera assembleare che traslò la rappresentanza del sodalizio in favore di altro soggetto terzo all’uopo titolato. La invocata scriminante appare quindi oggettivamente impercorribile sia per il passato, che per il futuro, a maggior ragione ove si consideri che:
- per il passato, la norma stessa prevede un lungo lasso temporale entro il quale i contributi possono essere corrisposti, ma il Sig. Franchetto nonostante avesse avuto tutto il tempo per sanare le obbligazioni societarie (all'epoca in bonis), non vi ottemperò;
- per il futuro, non appare legittima la tesi secondo la quale l'intero debito societario debba essere trasferito tout court a un terzo soggetto subentrato durante le ultime ore del giorno di scadenza della debenza economica.
Reputa quindi il Tribunale che il Sig. Marco Franchetto, in qualità di legale rappresentante del sodalizio all'epoca dei fatti, sia colpevole della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza in relazione alla omessa corresponsione rilevata in deferimento.
Per quanto attiene al sodalizio, dopo aver accertato la responsabilità del Dirigente societario espressamente individuato nel Sig. Marco Franchetto, il Vicenza Calcio S.p.A. è colpevole di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Marco Franchetto; nonchè di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., in ragione dell'accertato comportamento omissivo. L'intervenuto fallimento della Società non può infine eludere la comminatoria della relativa sanzione riferita ai punti di penalizzazione, poiché la circostanza non è prevista dalle norme federali.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Marco Franchetto, la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la Società Vicenza calcio la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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