F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/TFN-SD del 29 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELLECA ROBERTO (Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl), SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL- (nota n. 6175/124 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELLECA ROBERTO (Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl), SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL- (nota n. 6175/124 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.1.2018).

Il deferimento

Con atto di deferimento del 18.01.2018 (nota n. 6175/124 pf 17-18 GC/GP/ma) il Procuratore Federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di Felleca Roberto, nella qualità di amministratore delegato p.t. della Società ASD Como 1907 Srl, nonché della Società ASD Como 1907 Srl, per rispondere ciascuno dei seguenti addebiti:

- Sig. Roberto Felleca, Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl nella stagione sportiva 2017/2018: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36, comma 6, 37, comma 1 delle NOIF e dall’art. 10, comma 1, secondo periodo, del CGS, per essersi adoperato per il tesseramento per la Società ASD Como 1907 Srl, nella stagione sportiva 2017/2018, del Sig. Ninni Corda pur essendo a conoscenza del “status” di squalificato a termine di questi e in costanza del decorso della sanzione, nonostante il divieto di tesseramento previsto dalle citate norme nonché, al solo scopo di consentirgli di eludere il disposto dell’art. 22 comma 8 del CGS, come richiamato dall’art. 19 comma 11.4 del CGS, per avere acconsentito al tesseramento del Sig. Corda con la qualifica di Tecnico con le fittizie mansioni di “collaboratore prima squadra” a dispetto delle reali mansioni di dirigente della Società al medesimo da egli stesso delegate, in tutto e per tutto assimilabili a quella di Direttore Generale, consentendogli di esercitare, in tale veste, ampi poteri di gestione amministrativa e sportiva e avvalendosi dello stesso, sebbene squalificato, per attività attinenti al tesseramento di calciatori e tecnici;

- la Società ASD Como 1907 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza e al suo tesserato Sig. Ninni Corda.

Le memorie difensive

Nei termini consentiti i difensori costituiti hanno depositato memorie nell’interesse del Sig. Felleca e della Società ASD Como 1907 Srl.

Ambedue gli scritti difensivi contestano l’impianto accusatorio, fondato sulle testimonianze rese da numerosi soggetti più o meno vicini alla Società, tacciandolo di numerose e gravi carenze e contraddizioni tali da ritenere non raggiunta la prova degli illeciti contestati.

In particolare vengono riportati ampi stralci delle dichiarazioni rese alla Procura in sede di audizione da parte dello stesso deferito Sig. Felleca, Amministratore Delegato e socio al 50% della Società, il quale ha riferito di conoscere il Sig. Corda da circa quindici anni, avendo anche allenato suo figlio a Savona, di averne grande stima professionale e, tuttavia, ha dichiarato che la presenza costante di Corda con il gruppo dirigente in fase di costituzione della Società ed in ogni occasione pubblica successiva sia da ricondurre esclusivamente al rapporto di amicizia e di stima che lo legava già in precedenza a lui ed al Sig. Angiuoni, ex Presidente del Como. Il Sig. Corda, secondo quanto costantemente sostenuto dagli odierni deferiti, ha rivestito e riveste all’interno della Società ASD Como 1907 Srl un ruolo meramente tecnico e di ausilio dell’allenatore Andreucci, con il quale si limita ad analizzare i video delle partite ed a partecipare alle riunioni tecniche. Il Sig. Felleca ha dichiarato, altresì, di svolgere personalmente i compiti riconducibili per prassi alla figura del Direttore Generale della squadra mentre il Direttore Sportivo è il Sig. Roberto Pruzzo; lo stesso ha negato di aver mai consegnato al Sig. Corda assegni pre-firmati e non compilati quanto meno dell’importo, mentre è certamente capitato che il Sig. Corda abbia provveduto a pagare ristoranti per la squadra con assegni precompilati e firmati dal legale rappresentante della Società.

Le difese hanno quindi sottolineato come la ricostruzione fornita dal Felleca sia stata confermata anche dal socio Sig. Giuseppe Massimo Nicastro, proprietario al 50% della Società, il quale, tuttavia, ha potuto riferire ben poco in merito ai fatti oggetto di contestazione: risiedendo prevalentemente negli Stati Uniti la sua presenza a Como è quanto meno sporadica, per tale motivo egli si occupa dei profili strettamente istituzionali e gestionali della Società, non di quelli sportivi e tecnici affidati al Sig. Felleca,

A conferma del ruolo meramente tecnico rivestito dal Sig. Corda all’interno della ASD Como 1907 Srl le difese richiamano quanto riferito in sede di audizione dallo stesso Corda e dai calciatori Federico Gentile, Davide Sentinelli e Ameth Fall attualmente tesserati con la Società. In particolare, si evidenzia come la Procura abbia contestato ai tre calciatori le dichiarazioni rese alla stampa e versate in atti ove attribuivano la loro venuta al Como in via esclusiva o prevalente al contatto avuto con il Sig. Corda; orbene, le difese evidenziano come i tre giocatori, pur non potendo individuare una figura societaria riconducibile al ruolo di Direttore Sportivo, hanno ridimensionato le dichiarazioni rese in precedenza ai media ed hanno sostenuto il ruolo meramente tecnico di ausilio dell’allenatore del Sig. Corda.

Gli scritti difensivi, in virtù di tali dichiarazioni, affermano la natura non fittizia delle mansioni di “collaboratore prima squadra” affidate al Sig. Corda dal Sig. Felleca, non avendo mai delegato quest’ultimo al primo mansioni dirigenziali e poteri di gestione amministrativa e sportiva.

Il dibattimento

Alla seduta del 23/03/2018, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e rassegnando le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Roberto Felleca;

- ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per la Società ASD Como 1907 Srl.

La difesa del Sig. Felleca e della Società ASD Como 1907 Srl, dopo aver esposto al Collegio le proprie ragioni ed essersi riportata alle memorie in atti, ha concluso insistendo per il proscioglimento degli odierni deferiti.

Motivi della decisione

Il proposto deferimento è fondato e merita accoglimento.

Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell’ambito del procedimento disciplinare n. 124 pf17-18 avente ad oggetto: “Comportamento della FC Como e di suoi tesserati, per aver intrattenuto rapporti relativi alla gestione tecnica della squadra con l’allenatore Ninni Corda in stato di inibizione”.

L’indagine trae origine da due mail inviate alla Procura Federale dal Sig. Riccardo Bellotti (direttore sportivo iscritto in elenco FIGC, collabora con la segreteria sportiva della prima squadra del Como) e dal Sig. Andrea Ardito (Allenatore professionista Uefa A).Ambedue i denuncianti, contattati dalla proprietà a fine luglio 2017 per verificarne la disponibilità ad assumere l’incarico di responsabile dell’area tecnica e di allenatore, segnalavano la presenza del Sig. Ninni Corda, noto ad entrambi per trovarsi in una situazione di squalifica, a tutti gli incontri avuti con i dirigenti della Società in fase di trattativa.

Sebbene dalle carte federali risulti che il Sig. Corda è stato tesserato in data 14/08/2017 per la Società ASD Como 1907 Srl con l’incarico di “collaboratore prima squadra”, l’ampia documentazione versata in atti dalla Procura, sia attraverso una ricca rassegna stampa sia attraverso le numerose audizioni, dimostra come lo stesso rivesta di fatto un ruolo ben più significativo con chiare connotazioni decisionali e gestionali sin dalla costituzione della Società, ruolo non relegabile ad un profilo strettamente tecnico e, pertanto, incompatibile con la squalifica allo stesso comminata dagli organi di giustizia federale. Squalifica pacificamente conosciuta dal Sig. Felleca e da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda per ammissione degli stessi.

In tal senso vanno le dichiarazioni rese dal denunciante Bellotti (audito il 2/10/2017), il quale, collaborando con la segreteria sportiva del Como, ha avuto modo di confermare come il Sig. Corda “svolge l’incarico di direttore generale di fatto della prima squadra. Non si muove nulla senza il suo benestare, e parlo sia dal punto di vista tecnico che economico”.

Anche il Sig. Massimiliano Delcaro (audito il 4/10/2017), allenatore Uefa B iscritto nell’albo del Settore Tecnico FIGC di Coverciano e che dal 10/08/2017 al 17/09/2017 ha svolto le mansioni di preparatore dei portieri del Como 1907, riporta di aver assistito a riunioni con calciatori e procuratori (in particolare quello del giocatore Fall) tenute dal Sig. Corda, afferma inoltre che questi si occupa in prima persona anche degli aspetti economici della Società essendo stato lui a promettergli “un premio in caso di cinque vittorie di fila o di quattro e un pareggio. Il suo ruolo di dirigente tuttofare con poteri decisionali sulla prima squadra è anche confermato dal fatto che tutti noi lo chiamavamo “direttore””.

Particolarmente significativa, ad avviso di questo collegio, la ricostruzione fornita dall’Avv. Fabrizio Diana (audito il 17/10/2017), tesserato per il Como 1907 con la qualifica di procuratore speciale del Presidente Nicastro con potere di firma per l’ordinaria amministrazione della gestione del settore giovanile, legale di riferimento della Società per i profili civilistici e che si interessa anche della comunicazione sociale. Quest’ultimo ha dichiarato di essere stato contattato da Ninni Corda ancor prima dell’assegnazione del titolo sportivo a seguito del bando del Comune di Como, per comunicargli l’interesse del proprio amico Roberto Renzi all’aggiudicazione del bando “mi sono messo al lavoro, ho raccolto le adesioni degli interessati ed ho quindi creato quello che è stato l’organigramma da presentare in sede di bando (molti se ne sono poi andati con l’arrivo di Corda, come ad esempio Ardito). In questa fase Corda non c’era… Dopo la vincita del bando da parte della cordata che avevo assistito e creato, Ninni Corda si è presentato a Como con Enzo Angiuoni, Roberto Renzi, Roberto Felleca e Massimo Nicastro. Voglio precisare che poco prima della conferenza stampa di presentazione della Società tenutasi il 26 luglio, il Comune di Como nella persona dell’assessore allo sport Marco Galli ci ha convocati tutti per avere rassicurazioni circa il fatto che Ninni Corda non facesse parte della Società, e ciò per il suo recente coinvolgimento in procedimenti di illecito sportivo (anche perché nel bando veniva espressamente previsto che non potessero partecipare soggetti con tali precedenti, oltre ovviamente a persone con precedenti penali). All’assessore ed all’avvocato del Comune di Como Felleca, Nicastro e Renzi assicuravano che Corda non avrebbe ricoperto incarichi sociali, circostanza ribadita durante la conferenza stampa di presentazione. Io il primo agosto sono partito per il mare e sono rientrato il 7 settembre. Al mio rientro in sede sono stato informato, da tutti coloro che lavorano e collaborano col Como (ad esempio Riccardo Bellotti, Giorgio Bressani e Fabio Lori) che Ninni Corda da metà agosto svolge funzioni ben superiori e diverse. In definitiva svolge funzioni che sono equiparabili ad un Direttore Generale… Quello che posso riferire personalmente è che se ci sono soggetti che chiedono accrediti per le gare dobbiamo, io compreso, chiedere l’autorizzazione alla concessione direttamente a Ninni Corda. Lo stesso dicasi per le conferenze stampa: devo chiedere a Corda quali sono i tesserati che possono salire in sala stampa: è lui che decide. In modo analogo per le interviste con le testate giornalistiche. Per il resto posso dire che ho modo di incontrare Ninni Corda tutte le volte che vado in sede, e cioè almeno un paio di volte a settimana. … C orda ha anche un suo ufficio personale in sede (il mister Andreucci non ha un ufficio in sede) e lo vedo parlare spessissimo con la segreteria (sia sportiva che generale e cioè Giorgio Bressani), che con il responsabile amministrativo (Fabio Lori) affrontando tutte le questioni societarie, non solo quelle tecniche”. A sostegno del ruolo dirigenziale svolto dal Corda all’interno della Società vi sono anche le dichiarazioni rese da Francesco Gilardoni (audito il 17/10/2017), dirigente accompagnatore della prima squadra fino al 2/10/2017, il quale ha confermato come Corda abbia “diretto personalmente tutte le operazioni riguardanti la prima squadra, anche a livello di organizzazione operativa. È sempre stato lui a fornire le direttive per quello che c’era da fare. Di fatto Corda fungeva da direttore sportivo: tutte le disposizioni le prendevo da lui. Detto ruolo ufficialmente è ricoperto da Roberto Pruzzo che però non fa nulla. Durante la mia permanenza al Como Corda ha sempre voluto personalmente controllare le convocazioni dei calciatori per le partite. La lista dei convocati la faceva il mister, Corda la voleva comunque vedere …. Era Corda a decidere chi si dovesse presentare a fare le interviste dopo la gara. Era sempre Corda a decidere quale dei calciatori potesse avere il permesso di andare a casa o meno dopo la partita: ricordo che prima della gara mi dava un foglio dove venivano indicati i calciatori autorizzati a tornare con i famigliari e a non salire sul pullman”.

Ed, infine, vi sono le dichiarazioni rese da Giorgio Bressani, Segretario Generale del Como 1907, da diciotto anni inserito nella compagine (audito il 19/10/2017), il quale ha riferito di ricevere direttamente da Corda istruzioni ed indicazioni: “in particolare: organizza le trasferte della squadra, mi ha indicato i calciatori da tesserare, gestisce gli accrediti che vengono richiesti alla Società (intendo quelli richiesti dai nostri tesserati) decidendo a chi concederlo o meno, decide lui chi può parcheggiare all’interno dello stadio, provvede materialmente al pagamento dei ristoranti prima delle partite con il blocchetto degli assegni pre-firmato da Felleca, ed altro. Corda ha un suo ufficio nella sede del Como ed è sempre presente, quando non ci sono gli allenamenti”.

Orbene, i fatti contestati agli odierni deferiti, sulla base dell’ampia istruttoria effettuata, devono ritenersi sostanzialmente verificati. In particolare le numerose e concordanti testimonianze rese da soggetti ad oggi fuoriusciti dalla Società o, comunque, non coinvolti nella vicenda per i ruoli assunti in essa, unitamente alla ricca rassegna stampa ove compare costantemente la figura del Corda, inducono a ritenere che questi abbia da sempre rivestito solo fittiziamente la mansione di “collaboratore prima squadra” avendo, di fatto e in concreto, assunto sin dalla creazione della Società un ruolo dirigenziale ben diverso e di primo piano. Risulta acquisito per tabulas e riconosciuto dagli interessati che l’Amministratore Delegato della Società qui deferito era perfettamente a conoscenza della squalifica ancora in corso del Sig. Corda e, quindi, perfettamente consapevole dell’incompatibilità delle mansioni allo stesso affidate con detto status.

Il vaglio di credibilità che questo Tribunale è stato chiamato a svolgere in presenza di testimonianze contrastanti induce a propendere per la maggiore attendibilità e concludenza delle dichiarazioni rese dai soggetti non direttamente coinvolti nel procedimento le cui dichiarazioni non abbisognano di riscontri esterni, di guisa che tali risultanze istruttorie vengono ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto di contestazione.

Alla luce di tali considerazioni si deve ritenere configurata a carico del Sig. Roberto Felleca la responsabilità disciplinare per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto prescritto dagli artt. 36, comma 6, 37, comma 1 delle NOIF e dall’art. 10, comma 1, secondo periodo, del CGS, per aver consentito il tesseramento per la Società ASD Como 1907 Srl, nella stagione sportiva 2017/2018, del Sig. Ninni Corda pur essendo a conoscenza dello status di squalificato a termine di questi e in costanza del decorso della sanzione, nonché, al fine di eludere il disposto dell’art. 22 comma 8 del CGS, come richiamato dall’art. 19 comma 11.4 del CGS, per avere acconsentito al tesseramento del Sig. Corda con la qualifica di Tecnico con le fittizie mansioni di “collaboratore prima squadra” a dispetto delle reali mansioni di dirigente della Società al medesimo delegate, consentendogli di esercitare, in tale veste, ampi poteri di gestione amministrativa e sportiva.

Ne consegue la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, della Società ASD Como 1907 Srl per le condotte ascritte al proprio Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza, nonché la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte ascritte al proprio tesserato Sig. Ninni Corda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento, infligge al Signor Roberto Felleca le sanzioni della inibizione per mesi 2 (due) e dell’ammenda pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00) e alla Società ASD Como 1907 Srl quella dell’ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

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