F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 29 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VENTRA GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Edilferr Cittanova C5), SOCIETÀ ASD EDILFERR CITTANOVA C5 – (nota n. 5780/261 pf17-18/AS/ac del 09.01.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VENTRA GIOVANNI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Edilferr Cittanova C5), SOCIETÀ ASD EDILFERR CITTANOVA C5 - (nota n. 5780/261 pf17-18/AS/ac del 09.01.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 5780/261PF17-18/AS/ac del 9.01.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giovanni Ventra, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Edilferr Cittanova CS per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 11/07/2015, h. 18.00, la fidejussione bancaria per € 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato misure idonee all’effettuazione de predetto incombente;

- la Società ASD Edilferr Cittanova CS, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il fatto

In data 5.10.2017, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato che la Società ASD Edilferr Cittanova CS non ha adempiuto al deposito entro il termine del 11/07/2017 ore 18.00, dell’importo della fidejussione bancaria per € 2.500,00 come prescritto al punto (A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016. Detto C.U., tra l’altro, prevede che l’inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 300,00 per ciascun inadempimento;

Alla stregua dei cennati fatti, la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare notificando il deferimento in epigrafe richiamato, che qui si intende pedissequamente trascritto.

I deferiti hanno depositato memorie difensive in sede istruttoria, allegando documento dell’istituto bancario che attesta, alla data dell’11 luglio 2017, la pendenza dell’istruttoria sulla richiesta di fidejussione, la cui garanzia è poi stata rilasciata in data 21 luglio 2017.

Il dibattimento

 Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Giovanni Ventra, nella sua qualità;

- € 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda a carico della Società ASD Edilferr Cittanova CS. Nessuno è comparso per gli odierni deferiti.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

È proprio la documentazione depositata dalla difesa degli incolpati a rendere ragione del fatto che, alla data di scadenza prevista dal comunicato, la fidejussione non era stata ancora rilasciata e, dunque, del tutto inesistente.

Il deferimento si regge, pertanto, su congruenti, convergenti, inequivoci ed inconfutabili elementi di fatto probatori e per tale ragione va ritenuto fondato, con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

a) accerta e dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Giovanni Ventra e della ASD Edilferr Cittanova CS per i fatti loro ascritti;

b) dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Giovanni Ventra, nella sua qualità;

- € 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda a carico della Società ASD Edilferr Cittanova CS.

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