F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/TFN-SD del 29 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OCCHIPINTI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Sportclub Marsala 1912 Srl), Società SSD SPORTCLUB MARSALA 1912 SRL – (nota n. 6045/305pf17-18/GC/GP/ma del 16.01.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OCCHIPINTI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Sportclub Marsala 1912 Srl), Società SSD SPORTCLUB MARSALA 1912 SRL - (nota n. 6045/305pf17-18/GC/GP/ma del 16.01.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 6045/305PF17-18/GC/GP/ma del 16.01.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giuseppe Occhipinti, all’epoca dei fatti Vice Presidente della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl;

- la Società SSD Sportclub Marsala 1912 Srl; per rispondere:

- il Sig. Giuseppe Occhipinti, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver 3 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018 sottoscritto, in data 10.10.2015, un accordo economico con il Sig. Antonino Di Maggio, Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del S.T.F., avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale Allenatore della squadra Giovanissimi Regionali della citata Società partecipante al Campionato Nazionale “Giovanissimi Regionali” contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 3.600,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 2.500,00 annue) fissato per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 in “squadre minori”, dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D. ;

- la Società SSD Sportclub Marsala 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo Vice Presidente e legale rappresentante e al suo tesserato Sig. Antonino Di Maggio.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 25/06/2017, la Segreteria del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. inviava alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza economica tra l’allenatore Sig. Antonino Di Maggio e la S.C. Marsala 1912 SSD (Prot. C.A. n. 4/67) in ordine al superamento dei massimali previsti dall’accordo economico del 10.10.2015 per il premio di tesseramento (€ 3.600,00 anziché € 2.500,00 prevista per la categoria “Giovanissimi regionali”).

La Procura Federale, alla luce di tale segnalazione, incardinava un procedimento disciplinare nei confronti del tecnico Di Maggio, preventivamente definito con il predetto ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS, nonché il presente deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – nei confronti del Sig. Giuseppe Occhipinti, all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl per la violazione dell’art.1 bis, comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14) del 1.7.2015 della L.N.D. e nei confronti della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 per responsabilità diretta e oggettiva conseguente al comportamento dei due soggetti summenzionati.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi 2 (due) di inibizione, a carico del Sig. Giuseppe Occhipinti, nella sua qualità;

- € 900,00 (Euro novecento/00) di ammenda, a carico della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl. Nessuno è comparso per gli odierni deferiti.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare commessa dai soggetti deferiti, peraltro non contestata, risulta provata “per tabulas”.

Risulta infatti pacificamente dagli atti depositati dalla Procura Federale che il Sig. Giuseppe Occhipinti, all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl, abbia sottoscritto, in data 10.10.2015, un accordo economico con il Sig. Antonino Di Maggio, Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del S.T.F., avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale Allenatore della squadra Giovanissimi Regionali della citata Società partecipante al Campionato Nazionale “Giovanissimi Regionali” contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 3.600,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 2.500,00 annue) fissato per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 in “squadre minori”, dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D. nel corpo del quale è dato testualmente leggere: “14. Allenatori (…) Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Allenatore “squadre minori” E 2.500,00 (…)”; a tale comportamento violativo della normativa Federale da parte dei sigg.ri Occhipinti e Maggio consegue la responsabilità della Società per la quale i due risultavano tesserati.

Il riscontro fattuale comprova l’addebito e consente di accertare la responsabilità ascritta ai deferiti.

Il deferimento s’appalesa pertanto fondato. Congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Giuseppe Occhipinti, nella sua qualità;

- € 900,00 (Euro novecento/00) di ammenda a carico della SSD Sportclub Marsala 1912 Srl.

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