F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 58/TFN-SD del 9 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 7571/706 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 7571/706 pf 17-18 GP/GC/blp del 19.2.2018).

Il deferimento

Con nota del 19 febbraio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Antonio Taccogna, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl e la medesima Società sportiva per rispondere:

- il Sig. Antonio Taccogna, a) per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Matera Calcio Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

All’udienza del 23.3.2018 il Tribunale ha accolto l’istanza di differimento formulata da entrambi i deferiti, a causa delle avverse condizioni metereologiche a Matera, disponendo altresì la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

In data 6.4.2018 la Società deferita ha inviato alla segreteria di codesto Tribunale una comunicazione con cui ha reso noto che nessuno avrebbe presenziato alla udienza odierna e contestualmente chiesto la irrogazione della sanzione minima edittale.

Il dibattimento

Alla udienza odierna, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Antonio Taccogna la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); per la Società Matera Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta documentalmente accertato, che il Sig. Taccogna nella qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl nonché la stessa Matera Calcio Srl non hanno versato, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

La Co.Vi.So.C., a seguito delle indagini svolte, ha evidenziato, ai competenti organi della FIGC, attraverso il memorandum riepilogativo, allegato n. 1 all’atto di deferimento, il mancato versamento delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi ai menzionati emolumenti.

Di più.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Matera Calcio Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Antonio Taccogna;

- punti 2 (due) di penalizzazione in classifica per la Società Matera Calcio Srl, da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018.

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