F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Civitanovese), CEROLINI MARIO (all’epoca dei fatti DG della Società US Civitanovese), IUS GIANLUCA (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Città di Foligno 1928), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO – (nota n. 3498/846 pf16-17 GP/AA/mg del 30.10.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Civitanovese), CEROLINI MARIO (all’epoca dei fatti DG della Società US Civitanovese), IUS GIANLUCA (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Città di Foligno 1928), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO - (nota n. 3498/846 pf16-17 GP/AA/mg del 30.10.2017).

Il deferimento

La Procura Federale in data 30 ottobre 2017 aveva deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Giuseppe Cerolini, Mario Cerolini, Felice Quinto e Gianluca Ius per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 91 NOIF ed ai principi stabiliti dal protocollo d’intesa sottoscritto il 21 ottobre 2004 tra l’AIC e la LND; veniva altresì deferita la Società ASD Città di Foligno 1928 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’attività espletata nel suo interesse dal Sig. Gianluca Ius.

Era accaduto che l’AIC con nota del 2 dicembre 2016, a firma del suo Presidente, aveva segnalato alla FIGC ed alla LND le gravi condizioni nelle quali versavano alcune squadre partecipanti al Campionato Serie D Interregionale, che erano caratterizzate dal mancato rispetto degli accordi economici e dal progressivo ed inesorabile venir meno dei presupposti minimi necessari allo svolgimento dell’attività sportiva.

La Procura Federale, nel corso dell’attività istruttoria che aveva espletato in particolare modo con l’audizione di numerosi calciatori, accertava che due Società, la US Civitanovese e ASD Città di Foligno, non avevano onorato gli accordi economici sottoscritti con i loro tesserati; non avevano ottemperato agli impegni presi con i calciatori in merito al pagamento dei canoni delle abitazioni, causando lo sfratto dei medesimi; rimanevano assenti e sorde rispetto alle esigenze dei calciatori, quali la necessità che costoro si sottoponessero a visite mediche, a sedute fisioterapiche e a massaggi; omettevano il lavaggio degli indumenti di allenamento e mancavano di garantire ai calciatori stessi l’assistenza sanitaria e, più in generale, qualsiasi forma di supporto necessario al corretto esercizio dell’attività agonistica.

I responsabili di siffatta situazione venivano per l’appunto identificati nelle persone dei due Cerolini, rispettivamente Presidente il primo e Direttore Generale il secondo della Società US Civitanovese SSD; di Felice Quinto, Direttore Tecnico della medesima Società; del Gianluca Ius, Presidente della Società ASD Città di Foligno 1928.

Rimaneva esclusa dal deferimento la Società US Civitanovese SSD, perché nelle more era stata dichiarata fallita e revocata nell’affiliazione (delibera della Presidenza Federale pubblicata sul CU n. 26/A del 27 luglio 2017).

All’esito della riunione del 18 gennaio 2018, questo Tribunale, con ordinanza pubblicata sul CU n. 35/TFN-SD, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Felice Quinto per mancata notifica dell’atto di deferimento e, nel contempo, rimetteva gli atti alla Procura Federale per il compimento di accertamenti anagrafico – domiciliari afferenti Cerolini Giuseppe e Cerolini Mario, nei confronti dei quali non si era perfezionato il contraddittorio, nonché per la riformulazione del deferimento nei confronti dello Ius, che nel corpo dell’atto era stato correttamente indicato per Gianluca Ius, ma che risultava deferito come Giuseppe Ius. Veniva sospesa la decorrenza dei termini di cui all’art. 34 bis comma 5 CGS.

Il dibattimento

Riproposto il deferimento in ottemperanza della suddetta ordinanza, alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con irrogazione delle seguenti sanzioni: Giuseppe Cerolini, inibizione mesi 9 (nove); Mario Cerolini, inibizione mesi 6 (sei); Gianluca Ius inibizione anni 1 (uno). Nulla a carico della Società ASD Città di Foligno, non più affiliata.

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno depositato scritti a difesa

La decisione

L’attività d’indagini della Procura Federale si era estrinsecata nell’audizione dei calciatori della Società US Civitanovese a nome Solomon Enow, Paolo Tortelli, Francesco Sabatucci, Giuseppe Negro, Stefano Cichella, Tommaso Battisti, Matteo Lignani; nonché dei calciatori della Società ASD Città di Foligno 1928 a nome Fabio Pilleri, Filippo Fondi, Lorenzo Stoppini; costoro avevano confermato l’esistenza delle criticità che si sono sopra descritte; era stato sentito Gianluca Ius, nella qualità di Presidente della Società ASD Città di Foligno 1928, mentre non erano comparsi innanzi la Procura Federale Giuseppe e Mario Cerolini, al pari di Felice Quinto, nonostante che fossero stati convocati tre volte.

In sintesi, in base alle risultanze istruttorie può dirsi esaurientemente accertata la duplice circostanza che non erano stati corrisposti ai calciatori i compensi contrattualmente previsti e in più che non erano stati assicurati ai calciatori stessi i presupposti minimi necessari allo svolgimento dell’attività sportiva. Valga per tutti gli sfratti dalle rispettive abitazioni subìti da alcuni calciatori perché le Società, che ne avevano l’obbligo, non avevano più pagato i canoni locatizi.

Il deferimento deve essere conseguentemente accolto, in una alla riconsiderazione della sanzioni richieste dalla Procura Federale per i Sigg.ri Giuseppe Cerolini e Mario Cerolini che vanno equiparate a quella a carico di Gianluca Ius, in considerazione del fatto che i due Cerolini non avevano reiteratamente risposto alle convocazioni della Procura Federale, al contrario dello Ius, che si era invece presentato.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge ai Sigg.ri Giuseppe Cerolini, Mario Cerolini e Gianluca Ius, nelle loro rispettive qualità, l’inibizione di anni 1 (uno) ciascuno.

Dispone altresì non doversi procedere nei confronti della Società ASD Città di Foligno, cui è stata revocata l’affiliazione.

 

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