F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Arezzo Srl), PERUZZI ROBERTO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), OTELLI CHRISTIAN (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), GHEZZI EMANUELE (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL – (nota n. 6695/387 pf 17-18 GP/GT/ag del 31.1.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Arezzo Srl), PERUZZI ROBERTO (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), OTELLI CHRISTIAN (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), GHEZZI EMANUELE (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL - (nota n. 6695/387 pf 17-18 GP/GT/ag del 31.1.2018).
Il deferimento
La Società Fermana Calcio in data 30 ottobre 2017 denunciava alla Procura Federale che la Società US Arezzo Srl aveva impiegato in dieci gare del Campionato Giovanissimi Nazionali anno 2003 il calciatore Matteo Acquisti sprovvisto di tesseramento e quindi in posizione irregolare; denunciava altresì che la stessa Società aveva fatto allenare il suddetto calciatore dal mese di settembre 2017 senza che fosse coperto da assicurazione.
La Procura Federale, aperto il procedimento e compiuta l’attività d’indagine, accertava che la Società US Arezzo Srl aveva tesserato il calciatore Matteo Acquisti a far data dal 3 agosto 2016 e che il calciatore a fine stagione 2016/2017 si era svincolato; la Società US Arezzo Srl, senza provvedere al nuovo tesseramento del calciatore, lo aveva utilizzato in cinque gare del Campionato Under 15 – Lega Pro, che si erano disputate il 10, 17 e 24 settembre 2017, nonché il 22 e 29 ottobre successivi, sicché l’Acquisti, essendo libero dal vincolo, in data 7 novembre 2017 si tesserava con la Società Aquila 1902 Montevarchi per la stagione sportiva 2017/2018.
La Procura Federale accertava altresì che le distinte delle gare alle quali aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali della Società US Arezzo Srl a nome Roberto Peruzzi (due gare), Christian Otelli (una gara) ed Emanuele Ghezzi (due gare), sicché con atto del 31 gennaio 2018 deferiva a questo Tribunale il Sig. Mauro Ferretti, Presidente della Società US Arezzo ss 2017/2018 ed i Sigg.ri Roberto Peruzzi, Christian Otelli ed Emanuele Ghezzi, nella qualità di cui sopra, ai quali contestava al primo la violazione dell’art. 1 bis comma 1, 10 comma 2 CGS e 39 NOIF per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Matteo Acquisti e per averne consentito l’utilizzo nel corso delle gare ufficiali sopra elencate, agli altri la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5 NOIF per aver svolto le funzioni di accompagnatori ufficiali in occasione delle gare sopra datate, nelle quali era stato impiegato il calciatore in posizione irregolare ed aver attestato, con la sottoscrizione della distinta – calciatori partecipanti alla gara, che tutti erano regolarmente tesserati, così consentendo inoltre che l’Acquisti disputasse le gare senza essere stato sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di essere privo di specifica copertura assicurativa.
Veniva altresì deferita la Società US Arezzo ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: Mauro Ferretti, inibizione di mesi 5 (cinque); Roberto Peruzzi, inibizione di mesi 2 (due); Christian Otelli, inibizione di giorni 40 (quaranta); Emanuele Ghezzi, inibizione di mesi 2 (due); Società US Arezzo Srl, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel Campionato Under 15 – Lega Pro della stagione in corso ed ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Va premesso che la Procura Federale ha precisato nel deferimento che il calciatore Matteo Acquisti aveva convenuto ai sensi dell’art. 32 sexties comma 1 CGS l’applicazione di una sanzione, della quale aveva indicato tipo e misura, per cui, giusto il comma secondo del richiamato art. 32 CGS, non era più esercitabile nei confronti del medesimo la corrispondente azione disciplinare. Nel merito il deferimento è fondato e deve essere accolto. Il calciatore Matteo Acquisti, minore d’età, sentito dalla Procura Federale alla presenza del proprio genitore, ha dichiarato che non era a conoscenza della situazione del mancato tesseramento e che nulla gli avevano detto in proposito i dirigenti della Società; costoro, anzi, a domanda del padre del ragazzo, avevano dapprima negato la circostanza, ma poi l’avevano ammessa, assumendosi la responsabilità dell’accaduto.
L’Acquisti, in sede di audizione, dichiarava di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, che depositava (Azienda ASL Arezzo – Medicina dello Sport, certificato n. 009642 del 17.11.2016 con scadenza 16.11.2017).
Tali essendo le risultanze istruttorie, in una alla acquisizione di copia delle distinte dei calciatori partecipanti ad ogni singola gara, appare certo che la Società US Arezzo Srl ha impiegato in partite ufficiali del Campionato Under 15 – Lega Pro ss in corso il calciatore Matteo Acquisti senza tesserarlo e senza minimamente interessarsi della sua idoneità alla pratica della disciplina agonistica; infatti, sotto quest’ultimo aspetto, non può non rilevarsi che, se da una parte il calciatore all’epoca del suo impiego era in possesso della certificazione medica di idoneità alla pratica dello sport agonistico, dal medesimo mostrata alla Procura Federale, dall’altra non vi è prova che la Società US Arezzo Srl fosse in possesso, o quanto meno a conoscenza, di siffatta certificazione.
Il che costituisce una palese violazione dell’obbligo di tutela della salute del giovane calciatore, che impone di irrogare alla Società US Arezzo Srl una sanzione più grave rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale in termini di punti di penalizzazione in classifica, che va commisurata al numero di partite disputate dal calciatore in posizione irregolare, nulla disponendosi in merito all’ammenda, che si ritiene equo non applicare.
Quanto ai deferiti, apprezzati nelle loro cariche e rispettive mansioni, è evidente che il Ferretti, quale Presidente della Società, aveva l’obbligo di disporre il regolare tesseramento del calciatore, e nel contempo, mancando il tesseramento, di vietare che lo stesso fosse impiegato in gare di campionato in posizione evidentemente irregolare, rimanendo così responsabile quanto meno di omessa vigilanza; e che i tre Dirigenti, accompagnatori ufficiali della squadra, nel sottoscrivere le distinte dei calciatori partecipanti ad ogni singola gara, avevano consentito che alla stesse vi partecipasse l’Acquisti, che non aveva titolo di parteciparvi.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: Mauro Ferretti, inibizione di mesi 5 (cinque); Roberto Peruzzi, inibizione di mesi 2 (due); Christian Otelli, inibizione di giorni 40 (quaranta); Emanuele Ghezzi, inibizione di mesi 2 (due); Società US Arezzo, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nel Campionato Under 15 – Lega Pro della stagione in corso; nulla a titolo di ammenda.
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