F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato C5 – ora ASD San Giusto C5), SOCIETÀ ASD BULLS PRATO C5 (ORA ASD SAN GIUSTO C5) – (nota n. 6678/277 pf17- 18/GP/AS/ac del 31.01.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato C5 - ora ASD San Giusto C5), SOCIETÀ ASD BULLS PRATO C5 (ORA ASD SAN GIUSTO C5) - (nota n. 6678/277 pf17- 18/GP/AS/ac del 31.01.2018).
Il deferimento
Con nota del 31 gennaio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Milani Massimo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato C5, ora ASD San Giusto C5, e la medesima Società sportiva per rispondere:
1) il primo, della violazione di cui all’art. 10 comma, 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del C.U. n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, ore 18.00, rispettivamente la documentazione attestante il pagamento dell’importo di iscrizione per € 1.500,00 (punto A4) e la fidejussione per € 2.500,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.
2) la Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione del 5 aprile 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Massimo Milani;
- € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda per la Società sportiva.
Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 21/12/2017.
Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 31/01/2018, è fondato e va accolto. Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5 ottobre 2017, per non aver la Società sportiva provveduto a depositare, entro il termine perentorio dell’11/07/2016, ore 18.00, rispettivamente la documentazione attestante il pagamento dell’importo di iscrizione per € 1.500,00 e la fidejussione per € 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, in relazione ai punti A4) ed A5) del C.U. n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10/06/2016.
Il medesimo C.U. prevede che: “l’inosservanza del suddetto termine del 11 luglio 2016, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento”.
Risulta documentalmente provato che il pagamento dell’iscrizione e la relativa fidejussione non sono stato eseguiti nei termini inderogabilmente previsti ai punti A4) e A5) del C.U. n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10/06/2016.
In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata. Del comportamento ascritto al Sig. Massimo Milani risponde la Società sportiva ASD Bulls Prato C5 - ora ASD San Giusto C5 - a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Ritenuto che appaiono congrue le richieste della Procura Federale atteso che la Società ed il suo legale rappresentante si sono resi responsabili di due inadempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Massimo Milani;
- € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda alla Società ASD Bulls Prato C5 - ora ASD San Giusto C5.
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