F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOTARISTEFANI MAURIZIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società FCD Rossoblù Potenza – ora SSDARL Potenza Calcio) – (nota n. 6637/319 pf17-18/GC/GP/ma del 30.01.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOTARISTEFANI MAURIZIO (all’epoca dei fatti Presidente della Società FCD Rossoblù Potenza - ora SSDARL Potenza Calcio) - (nota n. 6637/319 pf17-18/GC/GP/ma del 30.01.2018).

Il deferimento

Con nota del 30 gennaio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Notaristefani Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FCD Rossoblù Potenza, ora SSDARL Potenza Calcio, per aver omesso di depositare presso il competente Dipartimento Interregionale, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa sottoscrizione e con contestuale comunicazione all’interessato, l’accordo economico sottoscritto, in data 19.12.2014, con il Sig. Alberto Schettino e relativo all’acquisizione delle prestazioni sportive di questi, quale calciatore, per la stagione sportiva 2014/15 nel corso della quale l’anzidetta Società risultava iscritta e partecipante al Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento.

A tale comportamento seguiva responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della Società SSDARL Potenza Calcio (già F.C.D. Rossoblù Potenza) alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti contestati, che ha definito la propria posizione a mezzo di accordo ex art. 32, sexies CGS. Il deferito non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 5 aprile 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio Notaristefani.

Nessuno è comparso per il deferito.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 28/11/2017.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 30/01/2018, è fondato e va accolto.

Il Procedimento trae origine dalla segnalazione, del 27/7/2017, inviata alla Procura Federale dal Sig. Alberto Schettino, con la quale si rappresentava che la Società sportiva non aveva depositato presso l’ufficio tesseramenti della LND, l’accordo economico intervenuto relativo all’acquisizione delle prestazioni sportive di questi, quale calciatore, per la stagione sportiva 2014/15 nel corso della quale l’anzidetta Società risultava iscritta e partecipante al Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento. In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata e si concretizza nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 94 ter co. 2 delle N.O.I.F. (nella parte in cui tale ultima norma testualmente dispone: “(…) Gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale devono essere depositati (…) entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi (…) Il deposito dei suddetti accordi deve essere effettuato a cura della Società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice”).

Ritenuto che appare congrua la sanzione richiesta della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga la seguente sanzione:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio Notaristefani.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it