F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 60/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD – (nota n. 7666/696 pf17-18 GP/GT/ag del 21.2.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 7666/696 pf17-18 GP/GT/ag del 21.2.2018).

Il deferimento

Il Sig. Giuseppe Carbone, Presidente della Società Palmense ASD, nel corso di una intervista radiofonica risalente al 21 ottobre 2017, rilasciata durante la trasmissione “Universo Dilettanti”, diffusa sulle frequenze di “Radio Studio 95” di Melito Porto Salvo, Prov. Reggio Calabria e successivamente riportata in un articolo del giornale “Il Quotidiano del Sud”, nel riferirsi al calciatore Raffaele Corsale, tesserato per la suddetta Società nella stagione sportiva 2015/2016, pronunciava le seguenti parole: “sollecitati dal furbo in questione …… la regia si chiama Raffaele Corsale, il quale dovrebbe essere punito dalla Lega ….. questa è la furbizia di questa gentaglia …. e ha lasciato debiti anche a Palmi questo signore ….. ed è quello che è riuscito a mandare a mare tutti i sacrifici e le cose buone che aveva fatto quella squadra ….. perché questo succede, perché in ogni squadra c’è sempre la mela marcia, quell’anno c’era questo signore, il quale fortunatamente quest’anno non lo vedo nei campionati calabresi perché forse nessuno lo ha richiesto e nessuno lo ha voluto, ma comunque sia io ritengo una cosa che alla fine tempo passa ma prima o poi ci si incontra e non solo sul campo, perché la vita è bella per questo e la correttezza alla fine paga ….”.

Il calciatore Corsale in data 27 dicembre 2017, fatto riferimento all’intervista di cui sopra e ravvisando in essa gli estremi della diffamazione in suo danno, chiedeva alla FIGC l’autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria, penale e civile, contro il Carbone.

Tale autorizzazione non veniva concessa e, nel contempo, gli atti erano inviati dalla Segreteria Federale alla Procura Federale per quanto di competenza di quest’ultima.

La Procura, acquisiti il CD rom contenente l’audio della intervista e la copia dell’articolo de “Il Quotidiano del Sud” del 24 ottobre 2017, che aveva pubblicato l’intervista, il 21 febbraio 2018 deferiva a questo Tribunale il Sig. Giuseppe Carbone, Presidente della US Palmese ASD, al quale contestava la violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS; deferiva altresì la Società US Palmese ASD ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS.

Il dibattimento

Nel corso della riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Carbone Giuseppe inibizione di mesi 3 (tre); per la Società US Palmese ASD ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

É comparsa per i deferiti, l’Avv. Simona Placiduccio, in sostituzione dell’Avv. Annalisa Roseti, la quale ha esposto alcune considerazioni a difesa dei propri assistiti, rilevando come le dichiarazioni del Carbone siano da considerarsi come diritto di critica o al massimo come un eccesso verbale; ha concluso per il proscioglimento di entrambi i deferiti o, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione minima.

La decisione

Il Tribunale Federale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L’art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell’Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altresì che le Società sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazione rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5 (comma 2); ed infine che l’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di un fatto determinato (comma 3).

Inoltre ai sensi del comma 4 dell’articolo, la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è suscettibile di essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. La norma, che è speculare all’art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012, trova puntuale riscontro nel caso in esame; infatti, le dichiarazioni del Carbone, la cui paternità non è in discussione, non solo hanno avuto un carattere obiettivamente offensivo (e per certi versi anche intimidatorio), ma, per le modalità della loro comunicazione, hanno potuto raggiungere una vasta cerchia di persone, che sono state messe nella possibilità di ascoltarle e/o leggerle; esse peraltro non hanno trovato smentite da parte dell’autore.

Il deferimento va di conseguenza accolto, in uno alle sanzioni di cui alla parte dispositiva. Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Giuseppe Carbone, nella sua qualità, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società US Palmese ASD l’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it