F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 60/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE (Calciatore tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl) – (nota n. 9050/87pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE (Calciatore tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl) - (nota n. 9050/87pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018).

Il deferimento del 15 gennaio 2018

La Procura Federale, con atto come sopra datato, deferiva a questo Tribunale il calciatore Emanuele Alborghetti, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 2 aprile 2000, tesserato quale giovane di serie per la Società US Albinoleffe Srl con vincolo pluriennale sottoscritto il 16 aprile 2014 scadenza 2020, in quanto:

non rispondeva a due convocazioni della predetta Società, inviate il 28 giugno 2017 (lettera raccomandata) ed il 17 luglio successivo (telegramma), per il ritiro precampionato e le visite di idoneità della stagione sportiva 2017 – 2018;

disertava l’attività di addestramento ed agonistica indetta dalla Società;

si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale che lo legava alla Società ed effettuava dapprima provini presso la Società di calcio inglese Leeds United, per poi tesserarsi in seguito con la Società svizzera FC Morbio.

È stata pertanto contestata al deferito la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 33 comma 2 NOIF.

Il deferimento aveva tratto le mosse dalla denuncia inoltrata il 23/24 luglio 2017 alla Procura Federale dal Presidente della Società UC Albinoleffe Srl, Sig. Gianfranco Andreoletti, il quale riferiva in merito al comportamento del calciatore, conforme alla parte motiva del deferimento, specificando che l’Alborghetti, da informazioni assunte, si stava allenando in Inghilterra con il Leeds United “senza alcuna autorizzazione né dell’odierna denunciante né dei competenti Organi Federali e della Lega, trattandosi di calciatore impiegato in Rappresentative Nazionali” (virgolettato il testo letterale della denuncia).

Con altra denuncia del 28 luglio 2017, integrativa della prima, la Società per mano del suo Presidente affermava che gli allenamenti dell’Alborghetti presso la Società Leeds United erano risultati certi.

Il deferito in data 14 marzo 2018 faceva pervenire a questo Tribunale, per mani dei suoi difensori Avv.ti Massimo Diana e Vittorio Rigo, l’istanza di differimento ad altra data della riunione, istanza motivata dal fatto che egli solo il 13 marzo 2018 aveva appreso la esistenza di tale riunione, perché non aveva ricevuto la relativa comunicazione che gli era stata inviata ad un indirizzo inesatto; aggiungeva che lo stesso vizio si era manifestato anche per la notifica del deferimento, che pertanto gli era del tutto ignoto, con conseguente palese violazione dell’art. 38 comma 8 CGS.

Osservava al riguardo che entrambi gli atti gli erano stati inviati presso l’abitazione dei genitori del calciatore e non nel domicilio che costui aveva eletto presso lo studio dei suoi difensori, che egli aveva comunicato alla Procura Federale sin dal 27 dicembre 2017 (il deferimento era del 15 gennaio 2018 e risultava inoltrato all’indirizzo di Via Ronchetti n. 19/F Nembro Prov. Bergamo e non presso i difensori); lo stesso indirizzo era stato seguito per l’avviso di fissazione della riunione da parte di questo Tribunale. Concludeva affinché gli atti del procedimento fossero rimessi alla Procura Federale ai fini della corretta notifica del deferimento.

Alla riunione del 15 marzo 2018 compariva la sola Procura Federale, la quale, nel mentre si rimetteva alla cognizione di questo Tribunale in merito alle istanze del deferito, chiedeva l’accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della squalifica del calciatore Emanuele Alborghetti per 4 (quattro) gare ufficiali, da estendersi in ambito UEFA e FIFA e dell’ammenda di € 6.000,00 (euro seimila/00).

Nessuno compariva per il deferito.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata il 22 marzo 2018 CU n. 50/TFN-SD, stralciata l’istanza del deferito perché tardiva, dichiarava improcedibile il deferimento e disponeva la restituzione degli atti alla Procura Federale per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto.

Osservava il Tribunale che il deferito aveva presentato istanza procedimentale di audizione nel termine che gli era stato assegnato dalla Procura Federale a mezzo della Comunicazione Conclusione Indagini (CCI) e che era in obbligo della stessa Procura Federale di consentire l’esercizio di siffatta attività difensiva, nella quale rientrava quella prevista dall’art. 32 sexies CGS; poiché la Procura non aveva consentito tale esercizio, la mancata audizione dell’incolpato costituiva un error in procedendo, che aveva determinato la suddetta declaratoria di improcedibilità.

Il deferimento del 23 marzo 2018

La Procura Federale ha proposto di nuovo il deferimento ed ha contestato in capo all’Alborghetti le stesse violazioni del precedente atto, sostanziate sulla base dei medesimi fatti.

Ha mosso critiche alla decisione di questo Tribunale, a cui aveva chiesto che fossero dimezzati i termini a comparire ex art. 30 comma 11 CGS stante la vicinanza della data di estinzione del procedimento.

L’Alborghetti ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 3 aprile 2018, con la quale ha chiesto in via principale l’inammissibilità del deferimento ed in via gradata il suo rigetto, con conseguente proscioglimento.

Ha eccepito in sintesi l’assenza di potere in capo alla Procura Federale, il difetto di potestas iudicandi di questo Tribunale, la mancata attuazione del deferimento nei termini prescritti, l’infondatezza nel merito della violazione dell’art. 33 commi 1 e 2 NOIF, l’insussistenza del vincolo di tesseramento tanto per l’ordinamento statale, quanto per quello sportivo.

Ha allegato alla memoria la copia dell’Accordo collettivo FIGC – AIC 2012 – 2015.

Il dibattimento

Alla riunione del 6 aprile 2018, fissata in ossequio alla richiesta della Procura Federale di abbreviazione dei termini, è comparsa la Procura Federale (Avv. Camici), la quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alla duplice sanzione in capo al deferito della squalifica per 4 (quattro) giornate, da estendersi in ambito UEFA e FIFA e dell’ammenda di € 6.000,00 (euro seimila/00).

È comparso altresì il difensore dell’Alborghetti Avv. Massimo Diana, il quale si è riportato allo scritto difensivo; ha eccepito l’irregolarità del deferimento in quanto la Procura Federale non aveva convocato il calciatore affinché fosse sentito come da sua richiesta; ha chiesto l’improcedibilità del deferimento in quanto le indicazioni della precedente decisione di questo Tribunale non erano state rispettate; ha infine dichiarato che il calciatore non era tesserato ed ha esibito un modulo di richiesta di tesseramento in bianco, che, stante la mancata opposizione della Procura Federale, è stato acquisito agli atti.

La decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La decisione di questo stesso Tribunale, descritta in premessa, non è stata reclamata nei termini di cui agli artt. 37 e 38 CGS ed è passata in giudicato.

Costituisce pertanto cosa giudicata la statuizione contenuta nella parte motiva della decisione in merito alla mancata audizione dell’incolpato, che ne aveva fatto tempestiva richiesta ed alla conseguente lesione del suo diritto alla difesa, imputabile alla Procura Federale, che di fatto gli aveva impedito di patteggiare la sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS. Essendo pacifico che la ratio sottesa all’art. 32 ter comma 4 CGS è quella di garantire all’incolpato la piena difesa, che costituisce un principio di radicamento costituzionale, non vi è dubbio che nel caso in esame tale principio è stato disatteso.

Rimane così confermata la sussistenza dell’error in procedendo, che impone la declaratoria di inammissibilità del deferimento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento.

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