F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 61/TFN-SD del 18 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 9269/1002 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018). (189) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 9270/1003 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 9269/1002 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018). (189)

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 9270/1003 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018).

Il deferimento

Con due distinti provvedimenti del 27 marzo 2018, con udienza fissata al 16.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) In relazione al deferimento n.188, il Signor Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, in relazione al deferimento n. 188, per rispondere della violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, in particolare non sono stati corrisposti a n. 4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

In relazione al deferimento n. 189, il Signor Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere, alla data del 16/02/2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

2) In relazione al deferimento n. 188 la Società Matera Calcio Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, in particolare non sono stati corrisposti a n. 4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

In relazione al deferimento n. 189 la Società Matera Calcio Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere alla data del 16/02/2018 del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato una memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, unitamente al difensore dei deferiti ha preliminarmente richiesto la riunione dei deferimenti nn. 187 e 188.

Nel merito la Procura Federale ha insistito nella richiesta dell’integrale accoglimento dei deferimenti, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione complessiva delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Taccogna mesi 5 (cinque) di inibizione; nei confronti della Società Matera Calcio Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso.É altresì comparso il difensore dei deferiti il quale ha richiesto il proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito, o in subordine l’applicazione di una sanzione minima a loro carico.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: La richiesta di riunione dei deferimenti n. 188 e 189 formulata in via preliminare dalle parti risulta meritevole di accoglimento, in quanto tra le due fattispecie in esame, sussiste una connessione sia soggettiva che oggettiva.

Nel merito si osserva che: Il deferimento n. 188 trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 999 pf17-18, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, entro il 16/02/2018, da parte della Società Matera Calcio Srl degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017”.

In merito alla posizione dei deferiti Antonio Taccogna e Matera Calcio Srl, si rileva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti e dai verbali di audizione è emerso che la Società Matera Calcio Srl, effettivamente non ha corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, ed in particolare non sono stati corrisposti a n.4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque non è stato documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV).

Il deferimento n. 189 trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 999 pf17-18, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16/02/2018, da parte della Società Matera Calcio Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017”.

In merito alla posizione dei deferiti Antonio Taccogna e Matera Calcio Srl, anche in questa seconda fattispecie, è emerso che la Società Matera Calcio Srl non ha versato, entro il termine del 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, che alla data del 16/02/2018, risulta il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati delle mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque che non è stato documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati, adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).

In conclusione, in relazione alla posizione dei deferiti rispetto alle due fattispecie sopra esaminate, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale in entrambi i deferimenti.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Antonio Taccogna in relazione alle fattispecie indicate sia nel primo che nel secondo deferimento, è responsabile del comportamento antiregolamentare contestatogli, con conseguente violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, e quanto alla Società Matera Calcio Srl, risulta acclarata la sua responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante con la relativa violazione prevista in tali casi dall’art. 4, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone a carico dei deferiti, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Antonio Taccogna l’inibizione per mesi 6 (sei); per la Società Matera Calcio Srl punti 6 (sei) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso.

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