F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOVIDIO CRISTIANO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), TUTINO GENNARO (all’epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato in successione per le Società Carrarese Calcio 1908 Srl, SSC Napoli Calcio Spa, Avellino 1912 e Cosenza Calcio Srl), FEDELE GAETANO (All’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), CORTICCHIA NICOLÒ (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Racing Club Roma Srl), PAPARUSSO DANIELE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Vibonese Calcio Srl ora SS Racing Club Roma Srl) – (nota n. 7907/32 pf 17-18 GM/GP/sds del 28.2.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOVIDIO CRISTIANO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), TUTINO GENNARO (all’epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato in successione per le Società Carrarese Calcio 1908 Srl, SSC Napoli Calcio Spa, Avellino 1912 e Cosenza Calcio Srl), FEDELE GAETANO (All’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC), CORTICCHIA NICOLÒ (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Racing Club Roma Srl), PAPARUSSO DANIELE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Vibonese Calcio Srl ora SS Racing Club Roma Srl) - (nota n. 7907/32 pf 17-18 GM/GP/sds del 28.2.2018).
Il deferimento
La Procura Federale in data 28 febbraio 2018 ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Cristiano Dovidio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa; Gennaro Tutino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società Carrarese Calcio 1908 Srl, SSC Napoli Calcio Spa, Avellino 1912 e Cosenza Calcio Srl; Gaetano Fedele, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco tenuto dalla FIGC; Nicolò Corticchia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Racing Club Roma Srl; Daniele Paparusso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Vibonese Calcio Srl, ai quali ha contestato:
Cristiano Dovidio: A) violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1°.4. 2015 per essersi avvalso dell’assistenza del procuratore sportivo Sig. Michelangelo Minieri in occasione del contratto stipulato con la Società SS Lazio Spa in data 19.8.2015 senza pattuire con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC; B) violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1°.4. 2015 per essersi avvalso dell’assistenza del procuratore sportivo Sig. Flavio Coladorci dal mese di aprile 2017 senza stipulare con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC.
Gennaro Tutino: A) violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 19 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché ancora dell’art. 93 comma 1 NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del procuratore sportivo Sig. Gaetano Fedele, con il quale aveva sottoscritto apposito contratto di rappresentanza, fosse indicato nei contratti stipulati con la Società Napoli in data 22.7.2014 e 13.7.2015, con la Società Avellino 1912 in data 15.9.2015 e con la Società Carrarese Calcio 1908 Srl in data 29.7.2016; B) violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1°.4. 2015 per essersi avvalso dell’assistenza del procuratore sportivo Sig. Vincenzo Pisacane senza stipulare con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC in occasione della firma del contratto con la Società Cosenza Calcio Srl del 18.7.2017.
Gaetano Fedele: violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 19 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché ancora dell’art. 93 comma 1 NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Gennaro Tutino, con il quale aveva sottoscritto apposito contratto di rappresentanza, con la Società SSC Napoli Calcio Spa in data 22.7.2014.
Nicolò Corticchia: violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1°.4. 2015 per essersi avvalso dell’assistenza del procuratore sportivo Sig. Gianfranco Cicchetti in occasione del contratto stipulato con la Società Unicusano Fondi calcio Srl in data 20.7.2017 senza stipulare con lo stesso un valido contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC.
Daniele Paparusso: violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 3 commi 3.1 e 5 commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1°.4. 2015 per essersi avvalso dell’assistenza del procuratore sportivo Sig. Gianfranco Cicchetti in occasione del contratto stipulato con la Società SS Racing Club Roma Srl in data 26.1.2017 senza stipulare con lo stesso un valido contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC.
Il procedimento che ha portato al presente deferimento aveva tratto origine sia dalle dichiarazioni rese dal Sig. Aimone Calì, calciatore tesserato nella ss 2016/2017 dapprima per la Società Carrarese e successivamente per la Società Racing Club Roma, nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto il flusso anomalo di scommesse che si era verificato in relazione alla gara Carrarese Calcio – Racing Club Roma di Lega Pro Girone A dell’11.3.2017, sia dalla documentazione che era stata acquisita dalla Procura Federale nel corso dell’istruttoria afferente il suddetto procedimento.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Paolo Mormando e per i deferiti Cristiano Dovidio e Gaetano Fedele, per il primo gli Avv.ti Guido Del Re e Claudia Promutico, per il secondo l’Avv. Ruggiero Malagnini, muniti delle rispettive procure rilasciate anche ai fini degli artt. 23 e 24 CGS, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Cristiano Dovidio, sanzione base squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita di 1/3, sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate; per il Sig. Gaetano Fedele, sanzione base inibizione di gg. 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di gg. 20 (venti).
Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sigg.ri Cristiano Dovidio e Gaetano Fedele, a mezzo dei propri nominati difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS con le sanzioni sopra evidenziate;
visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo.
In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Il dibattimento
Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.
La Procura Federale (Avv. Paolo Mormando), illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: Tutino Gennaro ammenda di € 9.000,00 (euro novemila), Corticchia Nicolò e Paparusso Daniele ammenda di € 3.000,00 (euro tremila) ciascuno.
Sono comparsi per il Tutino l’Avv. Freda, nonché il Tutino di persona; per il Corticchia ed il Paparusso l’Avv. Cacciotti, i quali hanno chiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti ed in subordine sanzioni minori rispetto a quelle richieste; l’Avv. Freda ha chiesto altresì l’applicazione dell’art. 24 CGS in virtù della collaborazione prestata alla Procura Federale dal calciatore Tutino in sede d’indagine.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il Paparusso ed il Corticchia hanno depositato nei termini le rispettive memorie difensive datate 14 aprile 2018 ed hanno chiesto – come si è già evidenziato - il proscioglimento.
Più in particolare il Paparusso ha dedotto che, in occasione del suo tesseramento per la Società SS Racing Club Roma, il Sig. Gianfranco Cicchetti non aveva svolto alcuna attività procuratoria in suo favore, essendosi egli limitato a stabilire un semplice contatto tra calciatore e Società, senza neppure presenziare alla firma del contratto, che era stato stipulato alla presenza dei soli rappresentanti della Società.Detta attività procuratoria era stata svolta dal Cicchetti in favore del Paparusso solo a partire dal febbraio 2017, data successiva al tesseramento di cui trattasi, per cui siffatto tesseramento, risalente al 19 gennaio 2017, aveva voluto significare un primo contatto tra il Paparusso ed il Cicchetti, una sorta di banco di prova per il futuro accordo, che comunque, dopo essere stato formalizzato, era venuto a cessare nel settembre 2017, perché disdettato dal calciatore.
Ha aggiunto che il Cicchetti non aveva partecipato neppure al successivo contratto, che il calciatore aveva stipulato con la Società Club Racing Fondi.
Ha eccepito che il contratto con la SS Racing Club Roma indicato dalla Procura Federale con data 26 gennaio 2017 non si rinveniva in atti perché inesistente, in quanto i contratti a cui necessitava fare riferimento erano stati sottoscritti il 19 gennaio ed il 15 agosto 2017 ed ha altresì eccepito che non appariva plausibile imputare al calciatore l’obbligo di adempiere a meccanismi a lui del tutto estranei, tanto è vero che anche per questa ragione era stata prevista la figura del procuratore sportivo.
Il Corticchia, da parte sua, ha dedotto che aveva confermato il Cicchetti quale procuratore sportivo a far data dal 27 febbraio 2017 e che il contratto con la Società Racing Club Roma Srl era stato firmato il 20 luglio 2017; poiché la risoluzione del rapporto tra i due era consensualmente avvenuta l’11 settembre 2017, alla firma del contratto suddetto il calciatore era assistito dal proprio procuratore, per cui alcun addebito poteva essergli mosso.
Entrambe le difese espongono tesi infondate.
In sede di audizione innanzi la Procura Federale, il Paparusso aveva dichiarato che al momento non era assistito da alcun procuratore; che il suo ultimo procuratore era stato il Cicchetti, in forza di un mandato che gli aveva conferito il 27 febbraio 2017 con scadenza al 27 febbraio 2019 e risoluzione consensuale avvenuta l’11 settembre 2017; che in occasione del contratto stipulato il 26 gennaio 2017 con la Società Racing Club era stato assistito dal Cicchetti, in quanto già nel dicembre 2016 gli aveva conferito il mandato, che gli risultava essere stato depositato dal Cicchetti alla Commissione Procuratori Sportivi solo in data 27 febbraio 2017; che presumeva che la trattativa con la Società Racing era stata svolta dal Cicchetti, al pari di quella con la Società Vibonese; che il 25 gennaio 2017 aveva effettuato in favore del Cicchetti un bonifico di euro mille per l’assistenza fornita in occasione del contratto con la Società Racing Club; che il Cicchetti a seguito della retrocessione del Racing Club gli aveva fatto sottoscrivere a fine maggio 2017 una procura in bianco, vale a dire senza le condizioni contrattuali, che sarebbe stata successivamente completata e depositata presso la Commissione Procuratori.
Il Corticchia, nella stessa circostanza (sua audizione innanzi la Procura Federale), aveva dichiarato che in occasione del contratto sottoscritto con la Società Racing Club il 26.1.2017 non era stato assistito da alcun procuratore; che invece per il contratto stipulato il 20 luglio 2017 con la Società Unicusano Fondi Calcio Srl era stato seguito dal procuratore Cicchetti, il quale aveva stabilito con detta Società i termini economici del futuro contratto; che il Cicchetti a seguito della retrocessione della Società gli aveva fatto sottoscrivere, unitamente al compagno di squadra Paparusso, una procura in bianco, che avrebbe successivamente completato e depositato presso la Commissione Procuratori; che il Cicchetti aveva inviato a lui ed al Paparusso una lettera raccomandata di risoluzione consensuale del contratto di assistenza, contenente la procura di cui sopra e che in precedenza era stato assistito da altri procuratori, a nome Vincenzo Rispoli e Guglielmo Arciello, ai quali, peraltro, al pari del Cicchetti, non aveva riconosciuto alcun compenso.
Queste essendo state le dichiarazioni dei due deferiti, le tesi difensive, da loro esposte nelle rispettive memorie, appaiono sostanzialmente infondate; da parte dei due deferiti è mancata la prova utile a contrastare efficacemente le violazioni loro ascritte in sede di deferimento.
In merito alla posizione del Tutino si osserva che quest’ultimo aveva dichiarato alla Procura Federale di aver avuto dal 2010 quale procuratore il Sig. Gaetano Fedele, a cui aveva conferito due mandati, il primo sottoscritto nel 2014 con scadenza nel 2016 ed il secondo nel 2016 con scadenza nel 2018, ma revocato anticipatamente il 14 luglio 2017; di essersi poi rivolto al procuratore Sig. Vincenzo Pisacane al fine di avere un semplice supporto, senza conferirgli un mandato; di sapere che il Pisacane comunque contattò l’allenatore della Società Cosenza ai fini del suo eventuale tesseramento; di aver sottoscritto con la Società Napoli il prestito e successivamente sia il rinnovo del prestito sia il successivo prestito dalla Società Napoli alla Società Cosenza; di aver usufruito nella stipula di entrambi i contratti dell’assistenza a titolo gratuito dell’Avv. Giuseppe Bova, che gli era stato indicato dal Pisacane; di aver usufruito dell’attività del procuratore Fedele per tutti i contratti che aveva stipulato con le Società Vicenza, Gubbio, Avellino, Bari, Carrarese e Cosenza; di non conoscere il motivo per il quale sul contratto stipulato con la Società Carrarese non risultava scritta l’assistenza del Fedele; di non aver pagato a quest’ultimo alcun compenso e di aver appreso che tale compenso era stato corrisposto al Fedele dalla stessa Società Carrarese.
Può pertanto affermarsi che il Tutino si era avvalso dell’attività prestata nel suo interesse dal Pisacane senza aver conferito a detto procuratore un formale mandato di rappresentanza e che il nominativo del Fedele, che aveva seguito il calciatore da quando aveva 14 anni d’età, non era stato indicato in tutti i contratti sottoscritti dal Tutino con l’assistenza di detto procuratore.
Il deferimento deve essere pertanto accolto unitamente alle sanzioni richieste dalla Procura Federale a carico dei deferiti Paparusso e Corticchia e che tuttavia appare equo ridurre limitatamente alla posizione del Tutino, in considerazione della fattiva collaborazione dal medesimo prestata alla Procura Federale nel corso dell’attività istruttoria, apparsa decisiva per l’esatta ricostruzione del fatto.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Dovidio Cristiano la squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e al Sig. Fedele Gaetano l’inibizione di gg. 20 (venti).
Accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Tutino Gennaro la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 (euro seimila), ai Sig.ri Paparusso Daniele e Corticchia Nicolò la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila) ciascuno.
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