F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNOCCOLI CATYA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Woman Napoli C5), SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 – (nota n. 7896/743 pf 17-18 GP/GT/ag del 28.2.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNOCCOLI CATYA (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Woman Napoli C5), SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 - (nota n. 7896/743 pf 17-18 GP/GT/ag del 28.2.2018).
Il deferimento
Con deferimento del 28 febbraio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Giannoccoli Catya, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Woman Napoli C5, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere la stessa, a mezzo di un “post” pubblicato sul social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Divisione calcio a 5 della LND, nonché di riflesso anche quella propria dell’dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, adombrando sospetti ed ipotizzando condizionamenti di natura elettorale in merito al mancato ripescaggio della Società ASD Woman Napoli C5 nella serie superiore.
La Procura deferisce anche la Società di appartenenza della predetta tesserata, la ASD Woman Napoli C5. La procura promuove il deferimento a seguito dell’esposto del Presidente della Divisione Calcio a 5 del 6.2.2018.
Il dibattimento
All’udienza del 19 aprile 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per Giannoccoli Catya: squalifica per mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Woman Napoli C5: ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Da predetto “post” pubblicato sul social network “Facebook”, versato in atti, emerge che la deferita ha utilizzato le seguenti espressioni “la Woman Napoli ha chiesto il ripescaggio e non lo avete accettato perché ha dato il voto a Zaccardo e non a Montemurro…la colpa è della Figc non della Società e non si può accettare un ricorso con le basi più certe di quelle che abbiamo fatto vedere”.
Le predette espressioni travalicano evidentemente i limiti della libertà di opinione e di critica e sono lesive della reputazione della Divisione Calcio a 5 adombrando condizionamenti di natura elettorale in merito al ripescaggio della Società deferita alla serie superiore.
Tale tipo di dichiarazioni sono pacificamente considerate pubbliche ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo utilizzato e della modalità di comunicazione (pubblicazione su social network, in questo caso “Facebook” e su siti web) cfr. Com. Uff. n. 10/TFN-SD – s.s. 2017-18.
Sussiste, pertanto la responsabilità della deferita per violazione delle norme indicate nel deferimento, cui consegue quella oggettiva della Società cui appartiene la predetta calciatrice.
Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza delle violazioni contestate, infligge le seguenti sanzioni:
- per Giannoccoli Catya: squalifica per mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Woman Napoli C5: ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).
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