F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ ASD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 9115/562 pf17-18/GP/AA/mg del 26.03.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ ASD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 9115/562 pf17-18/GP/AA/mg del 26.03.2018).

Il deferimento

Con deferimento del 26 marzo 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Sdanga Antonio, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori Ludovico Palumbo la somma di euro 3.240 (prot. CAE/208 del 4.10.2017), Michele Pazienza la somma di euro 18.758 (prot. CAE/246 del 4.10.2017) e Antonio De Gennaro la somma di euro 850 (prot. CAE/209 del 4.10.2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce.

Ha deferito, altresì, la SSDSRL Manfredonia Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4.1 del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.11.2017.

Il dibattimento

All’udienza del 19 aprile 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Sdanga Antonio: mesi 8 (otto) di inibizione;

- per ASD SRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.700,00 (Euro millesettecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Sdanga, nella suddetta qualità, violando l’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori Ludovico Palumbo la somma di euro 3.240 (prot. CAE/208 del 4.10.2017), Michele Pazienza la somma di euro 18.758 (prot. CAE/246 del 4.10.2017) e Antonio De Gennaro la somma di euro 850 (prot. CAE/209 del 4.10.2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce.

Posto che il comportamento del Sig. Sdanga è stato posto in essere nella suddetta qualità, sussiste anche la responsabilità della Società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni

- per Sdanga Antonio: mesi 8 (otto) di inibizione;

- per ASD SRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.700,00 (Euro millesettecento/00).

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