F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 2 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 10144/1127 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 10150/1128 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 10144/1127 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 10150/1128 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).

Il deferimento

Con due distinti provvedimenti del 13 aprile 2018, con udienza fissata al 27.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) In relazione al deferimento n. 198, il Signor Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

In relazione al deferimento n. 199, il Signor Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 208, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) In relazione al deferimento n. 198 la Società Matera Calcio Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

In relazione al deferimento n. 199 la Società Matera Calcio Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato una memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto in via preliminare, la riunione dei deferimenti n. 198 e 199.

Nel merito la Procura Federale ha insistito nella richiesta dell’integrale accoglimento dei deferimenti, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione complessiva delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Taccogna l’inibizione per mesi 7 (sette); nei confronti della Società Matera Calcio Srl, punti 10 (dieci) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. É comparso il legale dei deferiti il quale ha richiesto l’irrogazione di una sanzione minima a carico dei deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: La richiesta di riunione dei deferimenti n. 198 e 199 formulata in via preliminare dalle parti risulta meritevole di accoglimento, in quanto tra le due fattispecie in esame, sussiste una connessione sia soggettiva che oggettiva.

Nel merito si osserva che:

Il deferimento n. 198 trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1127pf17-18, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16/03/2018, da parte della Società Matera Calcio Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018”. In merito alla posizione dei deferiti Antonio Taccogna e Matera Calcio Srl, si rileva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti è emerso che la Società Matera Calcio Srl, effettivamente non ha corrisposto, entro il termine del 16 Marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 e comunque non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati, adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).

Il deferimento n. 199 trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1128 pf17-18, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società Matera Calcio Srl, entro il 16/03/2018, degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018 così come previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. C) paragrafo IV)”.

In merito alla posizione dei deferiti Antonio Taccogna e Matera Calcio Srl, anche in questa seconda fattispecie, è emerso che la Società Matera Calcio Srl non ha versato, entro il 16 Marzo 2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018, e comunque non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV).

In conclusione, in relazione alla posizione dei deferiti rispetto alle due fattispecie sopra esaminate, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale in entrambi i deferimenti.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Antonio Taccogna in relazione alle fattispecie indicate sia nel primo che nel secondo deferimento, è responsabile del comportamento antiregolamentare contestatogli, con conseguente violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, e quanto alla Società Matera Calcio Srl, risulta acclarata la responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante con la relativa violazione prevista in tali casi dall’art. 4, comma 1, del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone a carico dei deferiti, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Antonio Taccogna l’inibizione per mesi 7 (sette); per la Società Matera Calcio Srl la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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