F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 2 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), FILIPPAZZO FRANCESCO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL – (nota n. 10168/1122 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), FILIPPAZZO FRANCESCO (Procuratore Speciale e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 10168/1122 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 aprile 2018, con udienza fissata al 27.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas città dei Templi Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva.

2) Filippazzo Francesco, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas città dei Templi Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018.

3) La Società SS Akragas Città Dei Templi Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, e dal Sig. Filippazzo Francesco, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Con l’applicazione della recidiva.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti hanno presentato memoria difensiva sostenendo, a propria difesa, di aver regolarmente disposto, attraverso espressa autorizzazione all’Istituto di credito deputato, i bonifici delle somme dovute in data 16 marzo 2018 le quali, per motivi strettamente procedurali dell’istituto bancario, sono state addebitate il lunedì successivo, 19 marzo 2018, nonostante la disponibilità della provvista bancaria già allo stesso 16 marzo 2018. I deferiti sostengono, pertanto, di aver disposto i pagamenti entro i termini previsti dalle NOIF – FIGC.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Silvio Alessi l’inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici); nei confronti del Signor Francesco Filippazzo l’inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n.1122 pf17-18, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, entro il termine del 16/03/2018, da parte della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 e presentazione da parte della Società medesima di una dichiarazione attestante circostanze non veridiche relativamente al versamento degli emolumenti sopra indicati”.

In merito alla posizione dei deferiti Silvio Alessi, Francesco Filippazzo e Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, si rileva che le deduzioni formulate nella memoria depositata dai deferiti risultano meritevoli di accoglimento. In particolare, risulta che in effetti la Società SS Akragas città dei Templi Srl ha disposto per via bancaria telematica entro il termine del 16 Marzo 2018 il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. I deferiti hanno correttamente documentato l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, nel rispetto dell'adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV). La Società SS Akragas Città dei Templi Srl, a sostegno e riprova del proprio corretto adempimento, in data 16/03/2018 ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione che risulta essere veritiera, in quanto attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. Grazie alle ricevute dei bonifici bancari della Banca Popolare S. Angelo si evince chiaramente che il 16 Marzo 2018 è stato correttamente eseguito il bonifico di tutti i pagamenti dovuti dalla SS Akragas Ditta dei Templi Srl. L’eventuale colpa contestata ai deferiti dalla Procura Federale, del ritardato accredito da parte della Banca delle somme corrisposte mediante il circuito bancario in favore dei loro legittimi destinatari (avvenuto il lunedì 19 Marzo 2018), non può ricadere sui deferiti; questi ultimi si sono legittimamente affidati ad un terzo qualificato - la Banca Popolare S. Angelo - eseguendo il pagamento entro i termini previsti dalla normativa vigente ovvero il 16 Marzo 2018. Per tutte le ragioni sopra esposte, non si ravvisa a carico dei deferiti alcun genere di responsabilità, e di conseguenza alcun comportamento antiregolamentare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto dalla Procura Federale, e proscioglie tutti i deferiti da ogni addebito.

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