F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 2 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGETTI ENIO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), BALLONI PAOLO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), MANSI LORENZO (Vice Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), VANNI ROBERTO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Gavorrano 1930 Srl), SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 Srl – (nota n. 10173/1126 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGETTI ENIO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), BALLONI PAOLO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), MANSI LORENZO (Vice Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società US Gavorrano 1930 Srl), VANNI ROBERTO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Gavorrano 1930 Srl), SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 Srl - (nota n. 10173/1126 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 13.4.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- i Signori Enio Biagetti, Paolo Balloni e Lorenzo Mansi, rispettivamente, Amministratore Delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società US Gavorrano 1930 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

- i Signori Paolo Balloni e Roberto Vanni, rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio sindacale della Società US Gavorrano 1930 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;

- la Società US Gavorrano 1930 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per il comportamento posto in essere dai Signori Biagetti, Balloni, Mansi e Vanni, nonchè per responsabilitá propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.

Nei termini prescritti i deferiti depositavano memorie difensive, contestando gli addebiti e chiedendo il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per i Signori Mansi Lorenzo, Biagetti Enio e Vanni Roberto: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;

- per il Sig. Balloni Paolo: inibizione di mesi 4 (quattro); - per la Società US Gavorrano 1930 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

I difensore dei deferiti ha ulteriormente illustrato le ragioni esposte nelle memorie in atti.

Il deferito Mansi ha reso dichiarazioni come da verbale.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Risulta pacificamente in atti che alla scadenza prevista dalla normativa Federale, e cioè al 16.3.2018, la Società deferita non aveva adempiuto al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo esclusivamente per le mensilità di febbraio 2018 (e non anche di gennaio 2018 come indicato nel deferimento), così come risulta - per converso - che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio Sindacale della Società avevano invece inviato ai competenti Organi federali una dichiarazione attestante la regolarità contributiva anche per la mensilità in contestazione; risulta inoltre che il versamento delle ritenute relative al mese di febbraio 2018 è stato effettuato il successivo 21.3.2018.

Nulla quaestio dunque sul mancato rispetto della scadenza imposta dall’ordinamento domestico per il versamento e/o comunque la documentazione del regolare versamento delle ritenute Irpef, seppure limitato alla mensilità sopra indicata.

Sulle ragioni di tale omissione, tuttavia, non possono essere condivise le osservazioni svolte dai deferiti nella memoria in atti laddove si afferma che l’adempimento di cui si discute sia addebitabile esclusivamente alla Società Sol.Mar., incaricata della gestione delle buste paga della deferita e degli adempimenti connessi.

L’esame della richiesta allegata alla memoria difensiva, infatti, dimostra come la stessa, trasmessa in tempo utile per l’adempimento al 16.3.2018 sottolineando anche la corretta scadenza, sia stata inviata dall’amministrazione del Gavorrano Calcio all’indirizzo email “Lorenzo Mansi” (cfr. email 14.3.2018, all. 2 alla memoria in fase di indagini), vale a dire proprio a colui che rivestiva all’epoca dei fatti la carica di Vice Presidente e legale rappresentante della Società deferita; ad un soggetto, dunque, che non può certo definirsi estraneo all’organizzazione societaria e la cui negligenza (eventualmente) avrebbe potuto essere opposta a giustificazione del ritardo nel versamento.

In altre parole, detto documento dimostra come - da un lato - i deferiti fossero perfettamente a conoscenza della scadenza Federale anticipata e - dall’altro - come il suo mancato rispetto sia esclusivamente imputabile ai deferiti medesimi: la richiesta è stata rivolta agli stessi organi societari che non ne hanno poi curato l’adempimento.

Non valgono a superare il dato documentale neppure le ulteriori considerazioni difensive, relative alla presunta incompatibilità tra la normativa fiscale e quella Federale o la sussistenza di un errore scusabile in capo alla Società.

Sotto quest’ultimo profilo, è evidente come dalla stessa richiesta del 14.3.2018 prodotta in atti emerga una perfetta comprensione e consapevolezza nei deferiti della necessità di provvedere al pagamento delle ritenute in contestazione entro il 16.3.2018, tanto da specificare la data nella comunicazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, non è possibile invocare un errore nell’interpretazione e/o nella conoscenza delle previsioni federali.

Quanto al presunto contrasto tra la normativa fiscale e quella domestica, il Tribunale non può che ribadire l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statuale sicché, ove non contra legem, è la prima disposizione a prevalere.

Del resto, pur di fronte alla maggiore estensione del termine concesso per il versamento delle ritenute in materia fiscale, nulla vietava alla Società di provvedere in anticipo, osservando la scadenza oggi in contestazione.

Va dunque affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate sub a) del deferimento, cui consegue quella della Società, ancorché in relazione alle sole mensilità di febbraio 2018.

Quanto sinora detto consente di ritenere fondato l’addebito ai deferiti anche con riguardo alle violazioni contestate sub b), seppure limitatamente alle mensilità di febbraio 2018.

La situazione rappresentata agli Organi federali dai sottoscrittori della dichiarazione, Balloni e Vanni, è infatti inveritiera, avendo alla data del 163.2018 la Società provveduto unicamente a regolarizzare i versamenti delle mensilità di gennaio e non anche del mese successivo. In conclusione, il deferimento merita accoglimento con l’irrogazione delle sanzioni di cui al dispositivo nei confronti di tutti i deferiti e della Società, responsabile in via diretta ed oggettiva, oltre che propria; sanzioni che il Tribunale stima equo individuare nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- per i Signori Mansi Lorenzo, Biagetti Enio e Vanni Roberto: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno;

- per il Sig. Balloni Paolo: inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la Società US Gavorrano 1930 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

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