F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 2 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURZONI ALBERTO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SPIAGGI GIUSEPPINA (Responsabile controllo contabile Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL – (nota n. 10180/1131 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURZONI ALBERTO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SPIAGGI GIUSEPPINA (Responsabile controllo contabile Società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL - (nota n. 10180/1131 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 13.4.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Signor Alberto Burzoni, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Pro Piacenza 1919 Srl per rispondere per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

- il Signor Alberto Burzoni e la Signora Giuseppina Spiaggi, rispettivamente, Amministratore unico e responsabile del controllo contabile della Società A.S. Pro Piacenza 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 13.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;

- la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per il comportamento posto in essere dai Signori Burzoni e Spiaggi, nonchè per responsabilitá propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. Nei termini prescritti i deferiti depositavano memoria difensiva contestando gli addebiti.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Alberto Burzoni: inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la Signora Giuseppina Spiaggi: inibizione di mesi 3 (tre);

- per la Società AS Pro Piacenza 1919 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Il difensore dei deferiti ha ulteriormente illustrato le ragioni esposte nella memoria in atti.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue.

Risulta pacificamente in atti che alla scadenza prevista dalla normativa Federale, e cioè al 16.3.2018, la Società deferita non aveva adempiuto al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo esclusivamente per le mensilità di febbraio 2018 (e non anche di gennaio 2018 come indicato nel deferimento), così come risulta - per converso - che l’Amministratore unico e il responsabile del controllo contabile della Società avevano invece inviato ai competenti Organi federali una dichiarazione attestante la regolarità contributiva anche per la mensilità in contestazione; risulta inoltre che il versamento delle ritenute relative al mese di febbraio 2018 è stato effettuato il successivo 23.3.2018.

Nulla quaestio dunque sul mancato rispetto della scadenza imposta dall’ordinamento domestico per il versamento e/o comunque la documentazione del regolare versamento delle ritenute Irpef, seppure limitato alla mensilità sopra indicata.

Ritiene tuttavia il Tribunale che gli elementi acquisiti non siano sufficienti, nel caso di specie, ad affermare la responsabilità dei deferiti.

Sul punto, colgono nel segno le osservazioni difensive limitatamente alla parte in cui invocano l’assenza di colpa della Società che non ha osservato la scadenza Federale a causa al fatto del terzo, segnatamente del consulente esterno incaricato dell’elaborazione dei conteggi per i versamenti relativi agli emolumenti dei dipendenti e collaboratori.

Come risulta dalla dichiarazione in atti, rilasciata nell’immediatezza dei fatti e prima delle verifiche espletate dai competenti Organi federali, il consulente - precisamente informato delle scadenze federali - non è stato in grado, anche per carenze del software impiegato, di calcolare correttamente gli importi da versare e consentire, conseguentemente, alla Società l’adempimento nel termine più ristretto previsto dalla normativa Federale rispetto a quella statuale. (Cfr. dichiarazione Studio Zaccarini del 23.3.2018).

 Ritiene il Tribunale che detta negligenza non possa ricadere sugli odierni deferiti che hanno dimostrato di aver dato corrette direttive finalizzate all’osservanza delle scadenze federali e che hanno comunque posto immediato rimedio all’inosservanza mediante il pagamento del dovuto pochi giorni dopo la scoperta dell’errore.

Quanto sopra rileva anche con riguardo alla seconda contestazione elevata nel deferimento, relativa alla sottoscrizione della dichiarazione attestante la regolarità contributiva, peraltro perfettamente veritiera con riferimento alle mensilità di gennaio 2018.

Avendo infatti la Società affidato ad un consulente competente in materia la gestione delle attività connesse ai versamenti degli emolumenti e degli accessori ai dipendenti e collaboratori ed avendo altresì specificato allo stesso consulente le scadenze da osservare per i pagamenti, comprensive di quella del 16.3.2018, è evidente come la dichiarazione inviata agli Organi federali non possa dirsi inveritiera sotto il profilo soggettivo, prevalendo il principio dell’affidamento nella corretta osservanza, da parte del terzo professionista, delle direttive specificamente impartite. Il successivo immediato versamento di quanto dovuto, una volta scoperto l’errore del consulente, depone - ancora una volta - per la buona fede dei deferiti.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di prosciogliere i deferiti da ogni addebito.

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