F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 2 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERENA STEFANO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società AC Mestre Srl), DUODO ANDREA (Presidente del Collegio Sindacale Società AC Mestre Srl), SOCIETÀ AC MESTRE SRL- (nota n. 10142/1129 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERENA STEFANO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società AC Mestre Srl), DUODO ANDREA (Presidente del Collegio Sindacale Società AC Mestre Srl), SOCIETÀ AC MESTRE SRL- (nota n. 10142/1129 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).
Il deferimento
Con provvedimento 10142/1129pf17-18/GP/GC/blp in data 13 aprile 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- Serena Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante protempore della Società AC Mestre Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- Serena Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante protempore della Società AC Mestre Srl, e Sig. Duodo Andrea, Presidente del Collegio sindacale della Società AC Mestre Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
- la Società AC Mestre Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva , ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Serena Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società AC Mestre Srl, e dal Sig. Duodo Andrea Presidente del Collegio sindacale della Società AC Mestre Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.
I Signori Serena Stefano, Doudo Andrea e la AC Mestre Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenziano:
- di essersi astenuti dal versare le ritenute Irpef relative al solo mese di febbraio 2018 e ciò in considerazione sia di una interpretazione delle recenti modifiche dell’art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, sia del disposto enunciato dalla disciplina fiscale;
- che il pagamento delle ritenute Irpef relative al mese di febbraio 2018 è avvento il 27/3/2018;
- la erroneità delle conclusioni della Procura Federale in quanto la violazione, in ipotesi commessa, riguarderebbe esclusivamente la mensilità di febbraio 2018 e la conseguente infondatezza della richiesta sanzionatoria formulata nei confronti del Dott. Andrea Duodo.
I deferiti concludono chiedendo: in via principale, il rigetto del deferimento, con conseguente proscioglimento dei deferiti; in subordine, la applicazione della sanzione ridotta al minimo edittale.
Il dibattimento
Alla udienza del 27 aprile 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Serena Stefano la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), per il Sig. Doudo Andrea la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e per la AC Mestre Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
È comparso, in sostituzione dell’Avv. Massimo Zappalà, l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini per i Signori Serena Stefano, Doudo Andrea e per la AC Mestre Srl, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L’Avv. Malagnini ha altresì precisato che la dichiarazione resa dal sodalizio sportivo risulta veritiera, atteso il contenuto dell’inciso manoscritto.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
In via preliminare deve essere confermato il fatto storico contestato, ovvero il ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018, in quanto tale assunto è stato sia accertato dalla Co.Vi.So.C. attraverso il memorandum redatto dalla Deloitte & Touche Spa, sia espressamente dichiarato dai deferiti nella memoria difensiva ritualmente depositata.
Risulta corretto il deferimento operato dalla Procura Federale, la quale ha legato l’inadempimento posto in essere dal sodalizio sportivo alla violazione dell’art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, nello specifico il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre nel termine perentorio del 16.3.2018.
Il Com. Uff. n. 52/A del 4.9.2017 ha modificato l’art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, imponendo alle Società di provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio – 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 “del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre”.
La normativa Federale deve essere conosciuta da tutti i tesserati e dalle Società affiliate né può essere condiviso l’assunto difensivo della prevalenza della normativa ordinaria (nello specifico tributaria) su quella Federale. La CFA ha più volte ribadito tale principio cardine dell’ordinamento sportivo, secondo cui, “Ciascuna Società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa Federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…(..)…” cfr. Com. Uff. n. 47/CFA s.s. 2015-16. Neppure riveste alcun valore giuridicamente apprezzabile la dichiarazione resa dai deferiti nella propria memoria difensiva e confermata dalla documentazione in atti, secondo cui il pagamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio 2018 sia intercorso il 27.3.2018, data sicuramente prossima allo spirare del termine ma, comunque, successivo allo spirare del termine.
Del pari non può essere condivisa l’interpretazione resa dal legale dei deferiti nel corso dell’udienza in ordine alla comunicazione di pagamento - delle ritenute Irpef e contributi Inps inviata dal sodalizio sportivo all’organo Federale competente in data 16.3.2018 - in quanto nella stessa si dichiara espressamente l’avvenuto versamento delle ritenute e contributi delle mensilità gennaio e febbraio 2018. La specificazione annotata a penna ha ad oggetto l’assenza di copia della quietanza relativa al mese di gennaio con l’impegno del sodalizio sportivo di inviarla non appena disponibile, né può essergli attribuita alcuna interpretazione estensiva. Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolto l’odierno deferimento nonché confermate le sanzioni proposte dalla Procura Federale.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’irrogazione per il Sig. Serena Stefano la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), per il Sig. Doudo Andrea la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e per la AC Mestre Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). (205) –
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