F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/TFN-SD del 16 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CERBONE RAFFAELE (Tecnico tesserato nella corrente s.s. per la Società ASD Pol. Calcio Budoni), SOCIETÀ ASD POL. CALCIO BUDONI – (nota n. 8474/840 pf 17-18 GP/GT/ag del 13.3.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CERBONE RAFFAELE (Tecnico tesserato nella corrente s.s. per la Società ASD Pol. Calcio Budoni), SOCIETÀ ASD POL. CALCIO BUDONI - (nota n. 8474/840 pf 17-18 GP/GT/ag del 13.3.2018).

 Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 840pf17-18 avente ad oggetto "Dichiarazioni rese dal Sig. Raffaele Cerbone -allenatore tesserato per la Società ASD Pol. Calcio Budoni (serie D)- nei confronti della classe arbitrale il giorno 15.02.18 sulla testata giornalistica notiziariodelcalcio.com";

- acquisiti vari documenti ed elevata la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata il 20.2.2018, alla cui ricezione il Signor Raffaele Cerbone aveva chiesto l'audizione cui ha poi rinunciato e senza peraltro inoltrare memoria difensiva, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

"- il Sig. Cerbone Raffaele, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la Società ASD Polisportiva Calcio Budoni, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata dal sito “www.notiziariodelcalcio.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara ASD Polisportiva Calcio Budoni – SSD Albalonga, disputata in data 11/02/2018 e valevole per il campionato nazionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “l’arbitro ha palesemente dichiarato il falso. ……. E, invece, salta fuori che gli avrei rivolto una espressione irriguardosa. È la bugia più grande e clamorosa in 32 anni che faccio calcio, una vergogna. Ora basta, sono stanco di subire continue ingiustizie, non posso permettere che passi questo messaggio ………. Un provvedimento inqualificabile che mi stupisce e mi fa riflettere: sono anni che lo dico e non mi sbaglio, qui c'è un disegno contro le squadre e gli allenatori sardi, un abuso di potere da parte degli arbitri nei confronti dei club isolani. È giusto che intervenga la Federazione sarda nelle sedi opportune”;

- la Società ASD Polisportiva Calcio Budoni, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, Sig. Cerbone Raffaele."

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, risultando presente il difensore del Signor Raffaele Cerbone.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Signor Raffaele Cerbone, 3 (tre) mesi di squalifica ed € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) di ammenda;

- a carico di ASD Polisportiva Calcio Budoni, € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) di ammenda.

Il difensore ha circoscritto il perimetro della portata lesiva delle dichiarazioni ed ha chiesto la massima riduzione della sanzione.

I motivi della decisione.

È pacifico che l'oggetto della contestazione sia costituito dalle dichiarazioni rese dal Signor Raffaele Cerbone, allenatore di ASD Polisportiva Calcio Budoni, al termine della gara del campionato di Serie D, disputata l'11.2.2018 con la SSD Albalonga, pubblicate sul sito web "www.notiziariodelcalcio.com".

Tale dichiarazioni, rese a “caldo” al termine della gara, non sono mai state oggetto di richiesta di rettifica a mezzo stampa ad opera del deferito né di ulteriori e successivi interventi correttivi e non risulta agli atti alcuna forma di pubblica dissociazione ad opera dei soggetti legittimati a rappresentare il sodalizio sportivo.

Orbene, l'esame delle stesse, nel loro significato specifico ed in quello complessivo, consente di ritenere fondato il deferimento.

Il Signor Raffaele Cerbone ha accusato apertamente il direttore di gara di avere volutamente commesso un falso referendario, scrivendo nel referto di essere stato destinatario di un'espressione irriguardosa dallo stesso profferita (che aveva indotto il Giudice Sportivo a sanzionarlo con una squalifica), senza tuttavia allegare alcun elemento (nelle forme ordinamentali consentite) a riprova della suddetta falsità. 

E’ indubbio che tale accusa, nei termini profferiti e per l’obiettiva offensività dei suoi contenuti, getti discredito sulla classe arbitrale e sulla stessa persona dell’arbitro (che nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale), ledendo la sua sfera morale, calpestandone la reputazione che è il bene giuridico tutelato dall'art. 5, c. 1°, del CGS anche al fine di consentire una civile e leale convivenza tra le varie componenti del mondo del calcio ispirato al rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze.

Lo stesso deferito sostiene, con dichiarazioni altrettanto lesive dei valori protetti dall’ordinamento sportivo, di essere stanco di subire continue ingiustizie e che da anni vi sarebbe "un disegno contro le squadre e gli allenatori sardi, un abuso di potere da parte degli arbitri nei confronti dei club isolani", al punto di invocare espressamente l’intervento della Federazione "sarda" nelle sedi opportune all'evidente fine di farlo cessare.

Tali espressioni, oltre ad essere lesive dell'onore e della reputazione dei singoli arbitri, risultando altresì esorbitanti rispetto al normale diritto di critica, connotate da particolare pericolosità in quanto volte ad attribuire all'intera classe arbitrale un ordito disegno illecito trasmodante nell’asserito “abuso di potere” di cui la classe arbitrale medesima viene accusata; disegno che avrebbe come finalità quella di penalizzare dolosamente le Società calcistiche sarde per motivi futili ("le terne non vedrebbero di buon occhio le trasferte nell'isola": vedi le dichiarazioni rilasciate al quotidiano la Nuova Sardegna del16.2.2018, acquisite agli atti). Emerge per tabulas la consistenza grave delle accuse, immotivate, prive di oggetto riscontro e concreta aderenza alla realtà.  Dichiarazioni che, per la loro valenza generale ed in difetto di pertinenza e continenza, ledono l'onore e la reputazione di tutti gli arbitri italiani e finiscono col nuocere alla credibilità dell'intero movimento (non solo arbitrale).

Le richieste sanzionatorie della Procura Federale risultano tuttavia solo parzialmente condivisibili.

Ed invero al Signor Cerbone, in quanto tesserato come allenatore per ASD Polisportiva Calcio Budoni, Società partecipante al campionato di Serie D, appartenente cioè alla sfera dilettantistica sotto l'egida della L.N.D., non sono irrogabili sanzioni a titolo di ammenda, ai sensi dell'art. 19, c. 6°, CGS (consentite solo nell'ipotesi, quivi non ricorrente, di condotte violente a danno degli arbitri). 

Quanto alla misura della squalifica la stessa viene contenuta in mesi 2 in assenza di recidive ed alla luce di altri precedenti decisi per sanzionare dichiarazioni lesive a danno degli arbitri e/o della classe arbitrale.

Alla Società sportiva, che risponde oggettivamente dell'operato del suo allenatore ai sensi dell'art. 4, c. 2°, CGS, pare equo irrogare la sanzione dell'ammenda di Euro 2.000,00=

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Raffaele Cerbone, 2 (due) mesi di squalifica;

- alla Società ASD Polisportiva Calcio Budoni, € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda.

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