F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/TFN-SD del 21 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LIPPOLIS MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl), RUGGIERO MICHELE (Soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS) – (nota n. 8319/83pf17-18/GP/GC/blp del 08.03.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LIPPOLIS MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl), RUGGIERO MICHELE (Soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS) - (nota n. 8319/83pf17-18/GP/GC/blp del 08.03.2018).

 Il Deferimento

Con provvedimento n. 8319/83pf17-18/GP/GC/blp del 8.03.2018 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- l’Avv. Massimiliano Lippolis, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl:

a.) per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle NOIF, per avere pattuito con il sig. Ciro Oreste Sirignano la corresponsione di un compenso ulteriore, pari ad € 16.000,00, rispetto a quello previsto dall’accordo economico n. 1502P556 del 10.8.2015, regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonchè per aver rilasciato a tale calciatore, a garanzia del pagamento di tale importo, due assegni bancari a propria firma;

b.) per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per aver corrisposto al sig. Michele Ruggiero, non iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., il compenso per l’opera da quest’ultimo prestata in favore del sig. Ciro Oreste Sirignano in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AS Martina Franca 1947 Srl del 10.8.2015, senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali; 

- il sig. Michele Ruggiero, soggetto che avrebbe svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva:

a.) per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per avere egli prestato opera di assistenza al sig. Ciro Oreste Sirignano, pur non essendo iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AS Martina Franca 1947 Srl del 10.8.2015, senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza ed avendo ricevuto il compenso per l’attività svolta dall’appena citata Società, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali;

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

A seguito di esposto denuncia a firma dell’Avv. Massimiliano Lippolis del 21.6.2017 e relativi allegati, la Procura Federale avviava le indagini di rito da cui emergeva che:

- in sede di audizione del 19.10.2017, l’Avv. Massimiliano Lippolis dichiarava che al momento della sottoscrizione dell’accordo economico n. 1502P556 del 10.8.2015 con il sig. Ciro Oreste Sirignano, costui ed il sig. Michele Ruggiero gli avevano chiesto una somma in contanti ulteriore rispetto a quella concordata ed indicata nel contratto sottoscritto pari ad € 16.000,00; a garanzia del pagamento di tale ulteriore importo, poi, il sig. Sirignano chiedeva l’emissione di titoli personali dello stesso Avv. Lippolis; 

- a riscontro delle dichiarazioni veniva acquisito uno dei due titoli emessi dall’Avv. Massimiliano Lippolis sul proprio conto corrente dell’importo di € 8.350,00, recante la data del 20.11.2015; tale assegno, poi, a seguito di esibizione, veniva riconosciuto dall’allora dirigente apicale della Società in sede di sua audizione da parte della Procura Federale; 

- sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale, il sig. Ciro Oreste Sirignano ammetteva di avere pattuito con il presidente della AS Martina Franca 1947 Srl, Avv. Massimiliano Lippolis, un premio personale non riportato nel contratto stipulato con detta Società e depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; 

- lo stesso Avv. Massimiliano Lippolis, inoltre, dichiarava di aver corrisposto la somma di € 1.500,00 in favore del sig. Michele Ruggiero, specificando che lo stesso aveva assistito il sig. Sirignano in occasione della stipulazione dell’accordo economico sopra specificato; 

- agli atti del procedimento venivano acquisite le copie di due assegni bancari emessi dalla Banca Popolare di Bari in favore di Ruggiero Michele, tratti sul con corrente n. 75 intestato alla Società Pubbli Valle D’Itria Srl, rispettivamente di € 1.250,00 del 15.9.2015 e di € 1.250,00 del 22.9.2015, recanti la dicitura: “agente Sirignano – attendiamo fattura”; tali titoli, poi, venivano trasmessi alla Procura Federale dal liquidatore dell’AS Martina 1947 Srl a controprova che il pagamento del sig. Ruggiero Michele era riconducibile direttamente a tale ultima Società e che trovava la propria causale nel compenso corrisposto al soggetto che aveva svolto attività di procuratore sportivo in favore del calciatore; 

- dagli atti del procedimento emergeva anche che il sig. Ciro Oreste Sirignano non aveva conferito al sig. Michele Ruggiero, che non risultava iscritto all’epoca dei fatti nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., alcuna procura di rappresentanza per la stipulazione del contratto con la AS Martina Franca 1947 Srl; tanto a fronte dell’attività da quest’ultimo prestata così come riferita dal presidente della Società e sostanzialmente ammessa anche dal calciatore;

Alla luce dell’istruttoria così espletata, la Procura incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il sig. Ciro Oreste Sirignano ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in corso di formalizzazione, e pertanto la sua posizione non è oggetto del presente procedimento. 

Il dibattimento

Per il deferito Michele Ruggiero è comparso l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, che ha depositato mandato di rappresentanza. Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

La Procura Federale ha rassegnato le seguenti conclusioni-richieste:

- mesi 6 (sei) di inibizione, € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda a carico dell’Avv. Massimiliano Lippolis;

- ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico del sig. Michele Ruggiero.

L’Avv. Malagnini ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale Federale, essendo a suo avviso ogni questione concernente i Procuratori sportivi da devolvere all’apposita commissione di cui all’art. 9.1 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo.

I motivi della decisione

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione proposta dalla difesa del Prof. Ruggiero in sede dibattimentale.

La stessa non può ritenersi fondata. É pacifico ed incontestato, infatti che, all’epoca dei fatti per cui si procede, il sig. Ruggiero non fosse più iscritto al registro dei Procuratori Sportivi tenuto presso la FIGC, tanto è vero che in ciò si sostanzia l’infrazione disciplinare a lui ascritta.

Il venir meno, rectius l’inesistenza della iscrizione abilitante a rivestire la qualifica di procuratore sportivo revoca in radice la competenza funzionale della apposita Commissione prevista dal Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo, all’art. 9.1.

Il fatto, avendo tuttavia oggettiva rilevanza disciplinare in conseguenza della contrarietà ai principi dell’Ordinamento sportivo, rientra invece nella cognizione ordinaria del Giudice Federale anche, ma non solo, perché lo stesso ha coinvolto altri soggetti tesserati.

Il venir meno della qualifica del sig. Ruggiero, quale Procuratore sportivo, poi, non deve far sorgere dubbio sulla potestà del Tribunale di conoscere e giudicare nel merito, alla luce del disposto dell’art.1 bis, comma 5, del regolamento di Giustizia FIGC correttamente richiamato dalla Procura, secondo cui sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie regolamentari della FIGC  anche “..coloro che svolgano qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevate per l’Ordinamento Federale.”.

Nel merito, deve essere ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale alla luce dei fatti emersi in sede di accertamento istruttorio e comprovati dalle oggettive dichiarazioni delle parti coinvolte aventi natura confessoria; fatti e circostanze che, peraltro, hanno trovato numerosi e concordi riscontri documentali. 

In relazione agli addebiti contestati dalla Procura Federale all’Avv. Massimiliano Lippolis, va tuttavia precisato che quello di cui alla lett. b) del deferimento (violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015,) va epurato, sotto il profilo formale, da ogni riferimento a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dal 1 aprile 2015. Tale specifica normativa, infatti, è riferita esclusivamente ai soggetti che si iscrivano al suddetto Registro e la violazione della stessa non può concettualmente ipotizzarsi in capo a tesserati aventi diversa qualifica.

Analoga considerazione deve essere svolta a proposito dell’addebito mosso al sig. Ruggiero il quale, avendo all’epoca dei fatti già da tempo perduto la specifica qualifica di Procuratore sportivo, non può essere destinatario degli effetti delle previsioni dello specifico Regolamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale, dichiara la responsabilità disciplinare:

- dell’Avv. Massimiliano Lippolis, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Martina Franca 1947 Srl:

a.) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle NOIF, per avere pattuito con il sig. Ciro Oreste Sirignano la corresponsione di un compenso ulteriore, pari ad € 16.000,00, rispetto a quello previsto dall’accordo economico n. 1502P556 del 10.8.2015, regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonchè per aver rilasciato a tale calciatore, a garanzia del pagamento di tale importo, due assegni bancari a propria firma;

b.) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver corrisposto al sig. Michele Ruggiero, non iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., il compenso per l’opera da quest’ultimo prestata in favore del sig. Ciro Oreste Sirignano in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AS Martina Franca 1947 Srl del 10.8.2015, senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali;

- del sig. Michele Ruggiero, ai sensi 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver prestato opera di assistenza al sig. Ciro Oreste Sirignano, senza essere iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la AS Martina Franca 1947 Srl del 10.8.2015 ed altresì senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza, ricevendo per tale attività apposito compenso dalla Società sportiva così da determinare anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto tra le parti negoziali.

Per l’effetto, dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico dell’Avv. Massimiliano Lippolis;

- ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) a carico del sig. Michele Ruggiero.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it