F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/TFN-SD del 11 Giugno 2018 (motivazioni) – RICORSO DELLA SOCIETÀ AC TRENTO SCSD EX ARTT. 25, 30 e 32 CGS CONI.

RICORSO DELLA SOCIETÀ AC TRENTO SCSD EX ARTT. 25, 30 e 32 CGS CONI.

Il ricorso

In data 18 aprile 2018 la Società AC Trento SCSD ha notificato un ricorso ex art. 25, 30 e 32 del CGS CONI nei confronti della Lega Nazionale dilettanti, comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale autonomo di Bolzano e la Società AC Mezzocorona per censurare l’illegittimità del provvedimento con il quale il Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha proceduto ad emendare la delibera del proprio consiglio direttivo, pubblicata sul CU. n. 7 del 23 luglio 2015 con la quale la Società AC Mezzocorona era stata ammessa a partecipare al campionato di Eccellenza 2015/2016.

Riferiva il ricorrente di aver appreso dell’esistenza dell’impugnato provvedimento da articoli di stampa locale.

Nel ricorso, dopo un excursus dei fatti, da cui si evinceva che la delibera sopra citata era stata annullata dal giudice amministrativo di prime cure (Sentenza del Tar Lazio n. 10070/2017) e, in pendenza di appello al Consiglio di Stato, oggetto di correzione/rettifica mediante l’impugnato provvedimento, la Società ricorrente chiedeva di disporre l’acquisizione del provvedimento impugnato e, nel merito, dichiarare la nullità del provvedimento perché emanato nei confronti di un soggetto inesistente, vale a dire la Società Mezzocorona ormai non più in vita, e comunque annullare il provvedimento in quanto illegittimo.

Si costituiva in giudizio il solo Comitato Provinciale autonomo di Trento il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, la tardività dello stesso in quanto il provvedimento impugnato è stato regolarmente pubblicato sul C.U. n. 37 del 2 novembre 2017 e, pertanto, risulta ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalle norme federali, la carenza di legittimazione passiva della LND, nonché la carenza di interesse ad agire della Società ricorrente.

Nel merito contestava la legittimità della domanda.

Il dibattimento

All’udienza del 1.6.2018 il legale della Società AC Trento SCSD ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando, ai fini della decorrenza per impugnare l’art.30 del CGS CONI che prevede un termine annuale per la presentazione del ricorso, e, ai fini della sussistenza della giurisdizione quanto previsto dall’art.43 bis del CGS FIGC.

Non si sono presentate le altre parti.

I motivi della decisione

Alla luce degli atti prodotti in giudizio il Collegio ritiene fondate le eccezioni di tardività e di difetto di giurisdizione (rectius competenza) sollevate dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento. Trattasi, infatti, di giudizio impugnatorio avverso decisioni di organi federali al quale (come d’altronde riconosciuto anche dal ricorrente che, ai fini della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, ha richiamato l’art.43 bis del CGS FIGC) devono applicarsi le norme ed i principi sanciti negli statuti federali.

Già in fattispecie analoghe questo Tribunale ha ritenuto insussistente la propria competenza con riferimento agli atti della Lega Nazionale Dilettanti e delle sue componenti (CU n. 18/TFNSD del 27 settembre 2016).

Più di recente il Tribunale si è espresso nel senso che “La lega nazionale dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto-Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché per l’impugnazione delle proprie delibere non può che essere applicato l’art. 43 bis, comma 5, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti)” (CU n. 91/TFN-SD del 29 maggio 2017).

Anche sotto il profilo della tardività del ricorso deve sottolinearsi che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul CU n. 37 del 2 novembre 2017 e, pertanto, come previsto dall’art. 2, comma 3 del CGS FIGC e dall’art. 11 delle NOIF FIGC le decisioni si presumono conosciute a far data dalla loro pubblicazione.

Trattasi di presunzione assoluta che prescinde, quindi, da qualsivoglia eccezione contraria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile ed improcedibile il ricorso presentato dalla Società AC Trento SCSD per i motivi sopra indicati.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo.

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