F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/TFN-SD del 11 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA – (nota n. 11599/1217 pf17-18 GP/GC/blp dell’11.5.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 11599/1217 pf17-18 GP/GC/blp dell’11.5.2018).

Il deferimento

Con provvedimento dell’11 maggio 2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Giancaspro Cosmo Antonio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS e agli artt. 80 e 87, comma 1, lettera A) delle NOIF, per non aver consentito alla Società Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C, di svolgere l’attività di verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018 e per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C. ed alla Società dalla stessa incaricata, nonostante richiesti, copia di estratti conto relativi a diversi conti correnti intestati alla Società FC Bari 1908 Spa In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; 

- la Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro Cosmo Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa, come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva. 

La difesa ha ribadito quanto sostenuto nella memoria con richiesta di archiviazione inviata alla Procura Federale il 10 maggio 2018, ossia l’infondatezza delle contestazioni mosse. Nessuna attività ostruzionistica sarebbe stata posta in essere dalla Società ma, piuttosto, si tratterebbe di una frettolosa apertura dell’indagine da parte dell’organo inquirente dovuta all’esistenza di altro e strettamente collegato procedimento disciplinare avente ad oggetto il mancato pagamento di oneri fiscali e previdenziali. La difesa, in particolare, contesta la legittimità delle richieste di accesso formulate dalla Co.Vi.So.C. in data 18 aprile 2018 per il tramite della Deloitte&Touche Spa in quanto surrettiziamente volte ad ottenere una integrazione di acquisizioni documentali e probatorie per il procedimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp le cui indagini si erano chiuse con il relativo avviso 10 giorni prima in data 9 aprile 2018. La Società Football Club Bari 1908 Spa non avrebbe mai opposto alcun diniego alla richiesta di visita ispettiva formulata con un preavviso di soli due giorni, limitandosi a richiedere le ragioni dell’ispezione e a pretendere un congruo preavviso anche in ragione della impossibilità a presenziare alle operazioni ispettive da parte dei tre dirigenti individuati dalla Deloitte & Touche Spa.

Sulla mancata produzione degli estratti conto della Società per i mesi di marzo e aprile richiesti il 24 aprile da Deloitte & Touche Spa, ancora una volta si sarebbe trattato di un artifizio posto in essere dalla Co.Vi.So.C. al fine di fornire alla Procura Federale un supplemento di materiale probatorio da utilizzare nell’ambito del deferimento le cui indagini si erano chiuse con avviso del 9 aprile 2018. Per tale ragione la Società ha deciso di rinviare l’incombente a data successiva alla definizione del giudizio pendente.     

Il dibattimento

All’udienza del 1 giugno 2018, la Procura Federale, esposte le considerazioni principali a sostegno del deferimento, ne chiede l’integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Giancaspro Cosmo Antonio: mesi 3 (mesi tre) di inibizione;

- per la Società Football Club Bari 1908 Spa: la sanzione della ammenda pari a €. 20.000,00 (euro ventimila/00).

La difesa della Società e del legale rappresentante, si richiama alle memorie difensive depositate in atti ed insiste nel respingere gli addebiti contestati chiedendo il rigetto del deferimento. 

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Il procedimento trae origine dallo stralcio degli atti del deferimento n. 1125pf17-18 conseguente alla segnalazione del 27 aprile 2018 prot. n. 4420/2018 effettuata alla Procura Federale da parte della Co.Vi.So.C. in ordine alla mancata disponibilità da parte della Società FC Bari 1908 Spa, alla esecuzione da parte della Società Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C. medesima, di una verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018, nonché per la mancata produzione di estratti conto relativi a conti correnti intestati alla Società.

La mancata produzione dei documenti richiesti da parte della Commissione di Vigilanza ed i comportamenti reiteratamente diretti ad eludere gli accertamenti in materia gestionale ed economica da parte degli organismi deputati, configurano illecito amministrativo.

Infatti, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2 CGS “Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”.

I poteri ed i compiti attribuiti alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche sono tassativamente individuati dalle Norme Organizzative Interne della Federazione laddove prevedono che “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle Società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. 2. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può: a) richiedere alle Società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni” (art. 80 NOIF). Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali “la Co.Vi.So.C. può effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle Società” (art. 87 NOIF).

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse alla Società ed al legale rappresentante.

Infatti, come emerge dagli atti del procedimento e come riconosciuto dagli stessi deferiti, la richiesta di verifiche presso la sede della Società Football Club Bari 1908 Spa formulata da parte della Deloitte & Touche Spa, con accesso da effettuare in data 20 aprile 2018, richiesta di verifica inviata il 18 aprile 2018 alle ore 12,24, veniva riscontrata negativamente dall’amministrazione della Società alle 20,58 del 19 aprile 2018. Si devono considerare, infatti, illegittimamente sollevate le obiezioni mosse agli organi ispettivi federali e volte a contestarne metodi e contenuti: “qualunque ulteriore attività di verifica concernente i medesimi fatti oggetto del procedimento non risulta compatibile con le previsioni di cui agli artt. 32-ter e 32 – quinquies CGS. Ciò posto, Vi chiediamo cortesemente di chiarire l’oggetto della verifica ispettiva e di concordare una diversa data durante la prossima settimana, anche al fine di assicurare la presenza di tutti i soggetti interessati…”.

Parimenti illegittimo il mancato riscontro e la mancata produzione degli estratti conto richiesti da Deloitte & Touche Spa il 24 aprile 2018, alla luce della “percezione della Società…che si cercasse di estendere – rectius integrare – l’attività istruttoria già svolta ed esaurita nel procedimento culminato con il deferimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp” (memoria del 29 maggio 2018).

Le disposizioni federali sopra richiamate, infatti, consentono alla Co.Vi.So.C. di effettuare visite ispettive presso le Società professionistiche e di richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari senza che a queste ultime sia consentito di giudicare e limitare i poteri ispettivi dell’organo di controllo nell’esercizio delle proprie funzioni. Né potrebbe essere diversamente, senza svuotarne del tutto l’efficacia operativa.

In fase ispettiva, inevitabilmente, ben poco margine si può lasciare al contraddittorio tra vigilante e vigilato, il quale ultimo è tenuto a fornire piena e tempestiva collaborazione.

Nessun pregio, si può attribuire agli argomenti difensivi che vorrebbero legittimamente posti i dinieghi da parte della Società in ragione della intervenuta chiusura delle indagini da parte della Procura Federale nel procedimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp con avviso del 9 aprile 2018. Ed infatti, la Co.Vi.So.C. ha agito nell’ambito della propria attività istituzionale laddove gode della più ampia autonomia decisionale e di intervento, erroneo ed infondato ritenere tale attività come delegatale da parte della Procura Federale. Pertanto, l’eventuale e paventata surrettizia acquisizione da parte della Procura Federale di nuovo materiale probatorio agli atti del procedimento in corso, avrebbe potuto e dovuto essere eccepita dalla Società nelle competenti sedi, ossia dinanzi agli organi di giustizia federale.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro Cosmo Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- per Giancaspro Cosmo Antonio mesi 3 (mesi tre) di inibizione;

- per la Società Football Club Bari 1908 Spa la sanzione della ammenda pari a €. 20.000,00 (euro ventimila/00).

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