F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TASSINARI IVANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della Società FC Aprilia SSD Srl), SOCIETÀ FC APRILIA SSD SRL – (nota n. 9963/528pf17-18/GC/GP/ma del 10.04.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TASSINARI IVANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della Società FC Aprilia SSD Srl), SOCIETÀ FC APRILIA SSD SRL - (nota n. 9963/528pf17-18/GC/GP/ma del 10.04.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 9963/528pf17-18/GC/GP/ma del 10.04.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione

Disciplinare:

- Ivano Tassinari, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della Società FC Aprilia SSD Srl, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali i di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver offeso e minacciato, al termine della gara Aprilia – Anzio del 24.09.2017, l’arbitro designato Sig. Simone Piazzini di Prato;

- la Società FC Aprilia SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Ivano Tassinari, suo Amministratore Unico e Presidente al momento della commissione dei fatti.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Ivano Tassinari e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico della Società FC Aprilia SSD Srl

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita l’accoglimento.

Nel corso dell’attività di indagine compiuta e dagli atti acquisiti è emerso che il soggetto che al termine della gara Aprilia – Anzio del 24.09.2017 ha offeso e minacciato l’arbitro (come puntualmente relazionato da quest’ultimo nel proprio referto gara, il quale assume valore di prova privilegiata) è stato il Sig. Ivano Tassinari, Presidente della FC Aprilia, come da riconoscimento fotografico effettuato dalla terna arbitrale e come ammesso e dichiarato dal Presidente della stessa FC Aprilia SSD Srl nel reclamo alla C.S.A. avverso le sanzioni inflitte alla sua Società dal Giudice Sportivo.

Tale comportamento si pone in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza previsti dall’art. 1 bis CGS.

Inoltre, del comportamento del suo Presidente risponde la FC Aprilia SSD Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 bis e 4, comma 1, CGS infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione carico del Sig. Ivano Tassinari;

- € 2.000,00 (Euro duemila/00) a titolo di ammenda a carico della FC Aprilia SSD Srl

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it