F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANI SARA (calciatrice tesserata per la Società ASD Città Di Falconara), SCACCIA ANDREA (Vice Presidente della Società ASD Città Di Falconara), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FALCONARA – (nota n. 8975/418pf1718/GP/AA/mg del 21.03.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANI SARA (calciatrice tesserata per la Società ASD Città Di Falconara), SCACCIA ANDREA (Vice Presidente della Società ASD Città Di Falconara), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FALCONARA - (nota n. 8975/418pf1718/GP/AA/mg del 21.03.2018).

Il deferimento

Con atto del 21 marco 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Sara Giuliani, calciatrice tesserata per la Società ASD Citta di Falconara; Andrea Scaccia, all’epoca dei fatti vice Presidente della Società ASD Città di Falconara e la Società ASD Città di Falconara per rispondere: 

1) la Sig.na Sara Giuliani, calciatrice tesserata per la Società ASD Città di Falconara, per aver partecipato in posizione irregolare nella gara valida per il Campionato di calcio a 5 femminile Serie A - Città di Falconara c/Ternana Calcio Femminile del 11 ottobre 2017, non avendo a quella data ancora compiuto il sedicesimo anno di età e senza aver richiesto la deroga da parte del C.R. Marche, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 34, comma 3 e 3 bis delle NOIF;

2) Sig. Andrea Scaccia, Vice Presidente della Società ASD Città di Falconara, per aver sottoscritto la distinta della gara valida per il Campionato di calcio a 5 femminile Serie A - Città di Falconara – Ternana Calcio Femminile del 11 ottobre 2017, in cui attestava la regolarità della posizione della calciatrice Sara Giuliani malgrado non avesse titolo a parteciparvi, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS e 34, comma 3 e 3 bis, delle NOIF;

3) la Società ASD Città Di Falconara per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le condotte rispettivamente ascritte al Vice Presidente, con potere di firma, ed alla tesserata;

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per Sara Giuliani;

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea Scaccia;

- 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2018/2019 ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per la Società sportiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini del 22 gennaio 2018 è stato ritualmente notificato.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 21 marzo 2018, è fondato e va accolto.

Il procedimento nasce a seguito della segnalazione del Presidente della Società Unicusano Ternana il quale rappresentava che all’incontro di calcio tenutosi l’11 ottobre 2017, la Società Città di Falconara schierava, in distinta con il numero 4, tale Sara Giuliani non ancora sedicenne senza aver conseguito la deroga del comitato regionale delle Marche.

Dagli atti di indagini risultano acquisiti: a) Referto arbitrale della gara valida per la gara di Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie A Città di Falconara – Ternana Calcio Femminile del 11 ottobre 2017, con allegate le distinte delle calciatrici partecipanti all’incontro; b) Verbale di audizione del 15 dicembre 2017 del Sig. Marco Bramucci, Presidente della Società ASD Città di Falconara innanzi al Collaboratore della Procura Federale; c) Relazione del 20 dicembre 2017 del Collaboratore della Procura Federale; d) nota del 12 dicembre 2017 del segretario del Comitato regionale Marche – LND – il quale certifica che nel corso della stagione sportiva 2017/2018 non è stata concessa alcuna deroga alla calciatrice Giuliani Sara.

Esiste, sembra ombra di dubbio, evidenza documentale che la calciatrice Sara Giuliani ha partecipato alla gara Falconara – Ternana del 11 ottobre 2017 valevole per il Campionato femminile serie A Elite nell’interesse dell’A.S.D. Città di Falconara, nonostante fosse in posizione irregolare non avendo a quella data ancora compiuto il sedicesimo anno di età e senza aver richiesto la deroga da parte del C.R. Marche.

Peraltro, nel corso della audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale, la buona fede invocata dal Presidente della Società ASD Città di Falconara, Bramucci Marco sul presupposto che non fosse a conoscenza del divieto di schierare una giocatrice che non avesse ancora compiuto i sedici anni non è sufficiente ad esimere i soggetti interessati dalle loro responsabilità, sebbene la giocatrice nata il 12 ottobre 2001 avrebbe compiuto 16 anni il giorno successivo alla partita incriminata tenutasi l’11 ottobre 2017.

Nel quantum appaiono congrue le richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per Sara Giuliani;

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea Scaccia;

- 1 (un) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza s.s. 2018/2019 ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda per la Società ASD Città Di Falconara.

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