F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SHEKILADZE IRAKLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 SM Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl) – (nota n. 9986/382 pf1718 GC/GP/ma dell’11.4.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SHEKILADZE IRAKLI

(all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Tuttocuoio 1957 SM Srl, attualmente tesserato in prestito per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl) - (nota n. 9986/382 pf1718 GC/GP/ma dell’11.4.2018).

Il deferimento

Con nota dell’11 aprile 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Irakli Shekiladze (all’epoca dei fatti tesserato per la Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl) per rispondere:

della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1,  del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 10, comma 11, stesso codice in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per aver volontariamente interrotto l’esecuzione del contratto di prestazione sportiva con la Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl, disertando, senza autorizzazione, gli allenamenti con la predetta Società a partire dal 26.5.2017 e non disputando, inoltre, la gara di ritorno della fase play-out Tuttocuoio c/ Prato del 28.5.2017, peraltro denunciando pretestuosamente al Pronto Soccorso un infortunio subito durante la seduta di allenamento del 26.05.2017 alla quale non risulta aver preso parte; 

Il deferito ha fatto pervenire memoria difensiva a mezzo del proprio difensore Avv. Alessio Piscini.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in relazione all’eccezione formulata dalla difesa del deferito, chiedeva la restituzione degli atti alla Procura rilevato che effettivamente il deferito non era stato audito durante la fase delle indagini e conseguentemente “non concludeva con la richiesta sanzionatoria”.

Il difensore del deferito, Avv. Alessio Piscini, si riportava alla propria memoria e si opponeva alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura ridendola irrituale ed inammissibile.

Motivi della decisione

L’eccezione formulata dal difensore merita di essere condivisa ed il procedimento deve essere dichiarato improcedibile.

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 21 febbraio 2018 prot. 7711.

Con tale atto il deferito veniva avvisato della facoltà di presentare memorie e/o di chiedere di essere sentito, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica dell’avviso.

Il deferito a mezzo del proprio difensore con PEC del 9 marzo 2018 formulava alla Procura richiesta di estrazione di copia degli atti del procedimento, “con riserva di depositare memorie e/o richiedere audizione nei termini previsti” (23 marzo 2018).

La richiesta del deferito non veniva assentita e lo stesso, con PEC del 22 marzo 2018, reiterava la richiesta di copia degli atti e richiedeva espressamente l’audizione a difesa ai sensi dell’art. 32 ter CGS.

Con PEC del 26 marzo 2018, e quindi oltre il termine di 30 giorni, la Procura evadeva la richiesta di copia integrale degli atti del procedimento senza alcuna menzione dell’audizione e l’11 aprile 2018, come detto, notificava il deferimento.

L’audizione del deferito che ne formula espressa richiesta costituisce condizione di procedibilità del deferimento ai sensi dell’art. 32, ter, comma 4 del CGS.

Nel caso di specie l’omessa audizione del deferito che ne aveva reiteramente fatto richiesta, rende il successivo atti di deferimento improcedibile.

Infatti tale facoltà attribuita all’incolpato costituisce espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e rappresenta una palese violazione del principio del contraddittorio (Cfr. TFN – CU n. 50 del 22 marzo 2018 - Alborghetti Emanuele).

Rimangono conseguentemente assorbite tutte le altre questione sollevate sia in rito che nel merito.   

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento per violazione dell’art. 32, ter, comma 4 del CGS.

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