F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAGNOSCHI ROMANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Rignanese), SOCIETÀ USD RIGNANESE – (nota n. 13561/1179pf17-18/GP/AS/ac del 15/06/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAGNOSCHI ROMANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Rignanese), SOCIETÀ USD RIGNANESE - (nota n. 13561/1179pf17-18/GP/AS/ac del 15/06/2018).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 15 Giugno  2018 ha deferito a questo Tribunale:

- Bagnoschi Romano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Rignanese, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la Società USD Rignanese, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua) e l’Avv. Alessandro Moretti per il Signor Romano Bagnoschi e la Società USD Rignanese, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Romano Bagnoschi, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – 10 (dieci) giorni -, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società USD Rignanese, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 – € 333,00 - (Euro trecentotrentatré/00), sanzione  finale  ammenda  di  € 667,00   (Euro   seicentosessantasette/00).

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare,  esaminata  la  proposta,  adotta  il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Romano Bagnoschi e la Società USD Rignanese hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo èsottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta)  giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente, che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua;

comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K  01005  03309  000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Romano Bagnoschi, nella qualità, inibizione di giorni 20 (venti);

- per la Società USD Rignanese, ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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