F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n.12896/805pf17-18/GP/AA/mg del 06/06/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n.12896/805pf17-18/GP/AA/mg del 06/06/2018).

Il deferimento

Con deferimento del 6 Giugno  2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Sdanga Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori Sigg.ri Alessandro Raho e Alessio Castrì le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. 20/Cae/2017-2018 e 201/Cae/2017-2018, pubblicate con C.U. n. 158/1 del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle dette pronunce;

ha deferito, altresì, la SSDSRL Manfredonia Calcio per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4.1 del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura stessa in data 19.1.2018.

I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 19 Luglio 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, chiedendone la conferma, con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Sdanga Antonio: mesi 7 (sette) di inibizione;

- per ASD SRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018 –19, oltre all’ammenda di € 1.600,00 (euro milleseicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Il Dipartimento Interregionale LND ha rilevato che il Sig. Sdanga, nella suddetta qualità, violando l’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori Sigg.ri Alessandro Raho e Alessio Castrì rispettivamente le somme di € 1.200,00 ed € 1.500,00, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni CAE di cui al C.U. 158/1 del 13.12.17, punti 4 e 5.

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale ai deferiti risultano essere supportate da elementi probatori che ne confermano la fondatezza.

Va precisato altresì che il Sig. Sdanga ha posto in essere l’illecito contestato nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, con conseguente responsabilità diretta del sodalizio sportivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni

- per Sdanga Antonio: mesi 7 (sette) di inibizione;

- per ASD SRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018 –19, oltre all’ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

 

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