F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 47/FTN del 22 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORVINO PANTALEO (all’epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – (nota n. 4062/6 pf18-19 GP/GM/sds del 25.10.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORVINO PANTALEO (all’epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa), SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA - (nota n. 4062/6 pf18-19 GP/GM/sds del 25.10.2018).

Il deferimento

Con provvedimento n. 4062/6 pf18-19 GP/GM/sds del 25.10.2018, la Procura Federale ha deferito davanti questo Tribunale:

- Corvino Pantaleo, all’epoca dei fatti Direttore Generale con potere di rappresentanza della società ACF Fiorentina Spa,

a) della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 30, comma 4, dello Statuto FIGC, in quanto eludendo il vincolo di giustizia presentava una denuncia/querela nei confronti di altro tesserato FIGC e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Federale della FIGC;

b) della violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 bis, comma 3, del CGS, per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva in quanto, sebbene ritualmente convocato per due volte, e più precisamente per il giorno 09 agosto 2018 e per il 02 settembre 2018, ometteva di presentarsi al collaboratore della Procura Federale per rendere le dovute informazioni utili all’indagine, nella prima occasione adducendo un impedimento e in occasione della seconda convocazione senza esporre alcuna giustificazione;

- ACF Fiorentina Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Direttore Generale Sig. Pantaleo Corvino con potere di rappresentanza della stessa.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Michele Sibillano) e per i deferiti, l’Avv. Antonio D’Avirro per il Sig. Pantaleo Corvino, mentre per la società ACF Fiorentina Spa, l’Avv. Nicola Siggillino, in sostituzione dell’Avv. Mario Vigna, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Pantaleo Corvino, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) – sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00); per la società ACF Fiorentina Spa, sanzione base ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00), diminuita di 1/3 – € 7.000,00 (Euro settemila/00) – sanzione finale ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Sig. Pantaleo Corvino e la società ACF Fiorentina Spa, a mezzo dei propri difensori, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pantaleo Corvino, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);

- per la società ACF Fiorentina Spa, ammenda di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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