F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL – (nota n. 12324/1096 pf17-18 GP/AA/mg del 24.5.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 12324/1096 pf17-18 GP/AA/mg del 24.5.2018).
Il deferimento
Con deferimento notificato il 24 Maggio 2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale:
- il Sig. Miani David, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Salvetti Alessandro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 197 punto 17 CAE del 1.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
- la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 5.3.2018.
Il dibattimento
All’udienza del 12 Luglio 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Pietrangeli, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- per Miani David, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
I fatti contestati dalla Procura federale hanno trovato congruente riscontro nella documentazione versata in atti.
Il Sig. Miani, nella declinata qualità, non ha corrisposto al calciatore, Sig. Salvetti Alessandro, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 197 CAE del 1.2.2018, pari ad € 2.400,00 nel termine di trenta giorni all’uopo previsto.
La condotta invera la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS,
Alla responsabilità del Sig. Miani consegue quella della Società per responsabilità diretta, in ragione del rapporto di immedesimazione organica del sig. Miani con la società.
Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:
- per Miani David, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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