F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE PAOLO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Varese Calcio Srl), SOCIETÀ VARESE CALCIO SRL – (nota n. 12514/1208pf17-18/GP/AA/mg del 29/05/2018).

 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE PAOLO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Varese Calcio  Srl), SOCIETÀ VARESE CALCIO SRL - (nota n. 12514/1208pf17-18/GP/AA/mg del 29/05/2018).

Il Deferimento

Con atto notificato il 29 Maggio 2018, la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

- il Sig. Basile Paolo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Varese Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Francesco Gazo, Francesco Luoni, Simone Pietro Moretti e Francesco Viscomi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni pubblicate con C.U n. 214 del 20.2.2018, vertenze prot. CAE nn. 79, 80, 100 e 101, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

- la Società Varese Calcio Srl,  per  rispondere  a  titolo  di  responsabilità  diretta,  ai  sensi  dell’art.    4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come  sopra  descritto.

La Procura ha avviato l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 28.3.2018.

Il dibattimento

All’udienza del 12 Luglio 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Pietrangeli che si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Basile Paolo, inibizione di mesi 9 (nove);

- per la Società Varese Calcio Srl, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione.

I fatti contestati dalla Procura federale hanno trovato congruente riscontro nella documentazione versata in atti.

Il Sig. Basile, nella declinata qualità, non ha corrisposto ai predetti calciatori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate  con C.U. n.  214 del 20.2.2018, vertenze nn. 79, 80, 100 e 101, pari rispettivamente ad euro € 3.833,00 in favore del calciatore Gazo, nel termine di trenta giorni all’uopo previsto, € 4.000,00 in favore del calciatore Luoni, € 3.985,71 in favore del calciatore Moretti e € 2.500,00 in favore  del calciatore Viscomi.

La   condotta,   a   prescindere   da   ogni   eventuale,   successivo   ma   comunque   tardivo adempimento, integra la violazione  dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art.  94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS.

Alla responsabilità del Sig. Basile consegue quella della Società, stante il rapporto di immedesimazione organica.

Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Basile Paolo, la sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove);

- per la Società Varese Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it