F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA – (nota n. 12671/958pf17-18/GP/AA/mg del 31/05/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all’epoca dei  fatti  Presidente  e  legale  rappresentante  della  Società  USD  Colligiana),  SOCIETÀ  USD COLLIGIANA - (nota n. 12671/958pf17-18/GP/AA/mg del 31/05/2018).

Il deferimento

Con atto notificato 31 Maggio 2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il Sig. Rugi Massimo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della USD Colligiana, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Iali Matteo, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 CAE del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;

- la USD Colligiana, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e  legale rappresentante  come  sopra  descritto.

La Procura ha avviato l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 19.1.2018.

Il dibattimento

All’udienza del 12 Luglio 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Pietrangeli, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Rugi Massimo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società USD Colligiana, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione.

I fatti contestati dalla Procura federale hanno trovato congruente riscontro nella documentazione versata in atti.

Il Sig. Rugi, nella declinata qualità, non ha corrisposto al calciatore, Sig. Iali Matteo, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 CAE del 13.12.2017, pari ad euro 4.000,00 nel termine di trenta giorni all’uopo previsto.

La condotta tenuta dal deferito, a prescindere da ogni eventuale, successivo ma comunque tardivo adempimento, integra la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS,

Alla responsabilità del Sig. Rugi consegue quella della Società, stante il rapporto di immedesimazione organica.

Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Rugi Massimo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società USD Colligiana, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all’ammenda di € 700,00 (€ settecento/00).

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