F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/FTN del 17 Luglio 2018 RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA DOTT. MASSIMO DE SALVO, AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL CU N. 54 DEL 30.5.2018 RELATIVAMENTE AI CRITERI DI RIPESCAGGIO NELLE CATEGORIE PROFESSIONISTICHE.

RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA DOTT. MASSIMO DE SALVO, AVENTE AD OGGETTO L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL CU N. 54 DEL 30.5.2018 RELATIVAMENTE AI CRITERI DI RIPESCAGGIO NELLE CATEGORIE PROFESSIONISTICHE.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

annulla la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al CU n. 54 DEL 30.5.2018 nella parte in cui a pag. 14, punto D.4 del CU sopra richiamato, si legge che “le Società che hanno scontato nelle s.s. 15-16, 16-17 e 17-18 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico”.

Si rimanda alla pubblicazione di ulteriore Comunicato Ufficiale per le motivazioni del presente provvedimento.

Nulla per la tassa.

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