Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 19 Luglio 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 10.6.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Comprensorio Gelbison Cilento avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con proposta di preclusione inflitta all’allenatore C.G.
Massima: Le violente aggressioni fisiche al Direttore di gara, vanno valutate con la massima severità, sia “per la capacità di provocare allarme sociale e disordine in campo, indipendentemente dagli effetti lesivi provocati alla persona”. Ma a ciò va aggiunto che queste aggressioni ledono il bene giuridico protetto dell’incolumità fisica del singolo Direttore di gara e soprattutto danneggiano la reputazione di una categoria di tesserati che, con il loro impegno e la loro dedizione, consentono il regolare svolgimento dell’attività istituzionale della F.I.G.C., nelle varie competizioni che si svolgono sotto il suo controllo.