Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 086/CSA del 25 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 109/DIV dell’11 novembre 2021

Impugnazione – istanza: - U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Massima: Rideterminata la squalifica per 2 giornate di gara in quella di 1 giornata più l’ammenda di € 1.00,00 (come richiesto) all’allenatore “per avere, a due minuti dalla fine della gara, a seguito di una decisione dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso accusandolo di parzialità, così provocando la reazione di tesserati della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.”….Pertanto, avuto riguardo alla gravità del fatto, ma tenuto conto che il sig. D’A. si è subito prodigato per chiedere scusa - cosa che emerge in entrambi i rapporti -, appare congruo applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., riducendo la sanzione in 1 (una) giornata effettiva di squalifica ed euro 1.000,00 (mille) di ammenda.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 130/CSA del 30 Marzo 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 212 del 9.03.2021

Impugnazione – istanza: Parma Calcio 1913 S.r.l.

Massima: Ridotta la squalifica per 2 giornate di gara ad 1 gara con l’ammenda di € 10.000,00 all’allenatore “per aver al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”…la Corte ritiene che, valutati il contesto e le modalità con le quali cui è stata proferita, l’espressione de qua possa essere più correttamente qualificata come irrispettosa e non gravemente ingiuriosa. Pertanto, anche sulla scorta della precedente giurisprudenza consolidatasi in tema, la Corte ritiene opportuno riconsiderare la decisione del Giudice Sportivo, e ridurre la sanzione irrogata.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 047 CSA del 28 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 15.12.2020 di cui al Com. Uff. n. 224/DIV

Impugnazione – istanza: Calcio Lecco 1912 S.R.L.

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per tre giornate in quella di una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 500,00 a carico dell’allenatore “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva alla quaterna arbitrale una frase irriguardosa accompagnata da una espressione blasfema”: “studiate porco dio”…Ciò premesso, è indubbio che al .. debba essere addebitato l’utilizzo di un’espressione blasfema, la cui pronuncia trova specifica punizione in sede sportiva (irrilevante restando la previsione legislativa statuale) nell’art. 37 C.G.S. con la sanzione minima della squalifica per una giornata effettiva di gara. Quanto all’espressione “studiate” rivolta agli Ufficiali di Gara, si ritiene di doverne ridimensionare, senza tuttavia eliminarla del tutto, la portata irriguardosa. Se è vero, difatti, che una espressione siffatta, in astratto, potrebbe configurarsi in termini di mera protesta, seppure colorita, è anche vero che, in concreto, una ancorchè limitata componente irriguardosa può comunque rilevarsi nella relativa pronuncia (pur sempre rappresentativa di una inaffidabilità di giudizio attribuita agli Ufficiali di gara) in quanto accompagnata dall’utilizzo dell’espressione blasfema. Per tale più modesta violazione, pertanto, si reputa equa la sanzione meno afflittiva dell’ammenda di € 500,00.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 202 CSA del 26 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 11.2.2020 di cui al Com. Uff. n. 117/DIV

Impugnazione – istanza: A.S. Gubbio 1910 S.r.l.

Massima: Rideterminata la sanzione nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 1.500,00 all’allenatore “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale”, si rileva dal referto che “al 50° minuto del secondo tempo ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per allontanare l’allenatore…, quando a seguito di un fallo fischiato contro la sua squadra da parte del collega manifestava il suo dissenso togliendosi il cappello, lanciandolo a terra, gridando, sbracciandosi in maniera plateale, uscendo dall’area tecnica iniziando ad offendere la terna proferendo le seguenti frasi: ma che cazzo stai facendo, non avete capito un cazzo, ma che cazzo di fallo è? Lo stesso, una volta allontanato, mentre si stava dirigendo verso gli spogliatoi, prendeva a calci e pugni il tunnel di plastica che divideva il recinto di gioco dagli spogliatoi continuando ad offenderci”….A parte l’inopportuno richiamo alla la c.d. “progressiva decadenza del lessico” che, lungi dal giustificare comportamenti altrimenti censurabili, denota purtroppo una scarsa considerazione, da parte della reclamante, per i valori positivi che lo sport dovrebbe invece trasmettere (tanto più in ambito professionistico), resta il fatto che il comportamento del Torrente non si è estrinsecato in un mero turpiloquio, bensì in più frasi di critica volgare ed irriverente alle decisioni assunte dall’arbitro, peraltro pronunciate nel contesto di un comportamento scomposto al di fuori dell’area tecnica. Non vi è dubbio pertanto che tale comportamento vada considerato quantomeno irriguardoso nei confronti della terna arbitrale. Purtuttavia, mentre restano irrilevanti, ai fini dell’attenuazione della sanzione, le circostanze invocate dalla reclamante, non altrettanto può dirsi circa il comportamento addebitato al T. in fase di uscita dal terreno di gioco, comportamento che pure ha contribuito a determinare la misura della sanzione. Sentito l’Assistente arbitrale sig. …, risulterebbe infatti che il Torrente ha inferto un pugno ed un calcio al tunnel di plastica solo per sfogo personale e che le ulteriori frasi sono state da costui pronunciate non già all’indirizzo della terna (peraltro ormai lontana), bensì quali mere imprecazioni prive di diretta portata offensiva.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 130/CSA del 7 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale dilettanti, Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 85 del 22 Gennaio 2020

Impugnazione – istanza: F.C. FORLI’ S.R.L.

Massima: Rideterminata la sanzione nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 500,00 a carico dell’allenatore che in quanto al termine dell’incontro aveva spintonato un calciatore avversario e si era posto testa a testa con quest’ultimo, come indicato in delibera dal giudice sportivo. Sì che – nonostante vada ribadito che tecnici e dirigenti hanno il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare durante e dopo la gara (art. 4 C.G.S.), e di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni – è possibile concedere la riduzione della sanzione della squalifica a una giornata effettiva di gara, alla quale va tuttavia aggiunta ammenda a carico della società per responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 2, e 8 C.G.S.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0103/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. SORRENTO 1945

Massima: Ridotta la squalifica da due giornate di gara ad una gara con l'ammenda ad € 200,00 all’allenatore per avere, tesserati non identificati, presenti sulla panchina della rispettiva società, lanciato un pallone sul terreno di gioco durante la gara, nonché rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale, sanzione così determinata ai sensi delle regole del Giuoco del calcio n. 5 e 12, Circolare AIA n. 1 S.S. 2019/2020 (Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0057/CSA dell’8 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 22 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: SIG. L.F..

Massima: Confermata la squalifica per una giornata effettiva di gara (peraltro, già scontata) oltre all’ammenda di € 10.000 al tesserato per la condotta gravemente irriguardosa posta in essere nei confronti del Quarto Ufficiale di Gara. Al proposito, questa Corte non può che evidenziare come il richiamo ai predetti precedenti, oltre a non vincolare, come noto, questa Corte, sia del tutto inconferente, trattandosi di decisioni assunte allorché non era applicabile, anche agli allenatori, la regola della squalifica automatica per una giornata di gara a seguito dell’espulsione dal terreno di gioco, decretata dal Direttore di Gara; questione in ordine alla quale questa Corte si è più volte pronunciata ma che, nella fattispecie che occupa, non rileva atteso che, come più sopra evidenziato, il sig. L. ha espressamente affermato nei motivi di ricorso di volere limitare il ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo al solo capo relativo all’ammenda. Tale sanzione pecuniaria appare, peraltro, del tutto proporzionata alla condotta gravemente irriguardosa posta in essere dal L. nei confronti del Quarto Ufficiale di Gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0018/CSA del 18 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 56 dell’8.10.19

Impugnazione – istanza: A.S. ROMA S.P.A.

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, oltre a € 10.000,00 di ammenda in quella della squalifica per una giornata effettiva di gara, oltre a € 20.000,00 di ammenda….Come noto, questa Corte, con recenti decisioni, ha affermato che “L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il ricorrente è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui  si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.”. Purtuttavia, in ordine ad una delle predette decisioni (la n. 27/CSA 2019-2020 del 4.10.2019 relativa all’allenatore della Società TORINO FC, MAZZARRI Walter) è intervenuta la decisione n. 6/19 della Corte Federale di Appello – Sez. I che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dal Presidente Federale avverso la decisione di questa Corte, più sopra indicata, ha affermato quanto segue: “Nel caso di specie appare evidente al collegio che l’errore in cui è incorso il giudice di appello della cui decisione si chiede la revocazione, consista nella obliterazione della sopravvenuta entrata in vigore del Disciplinary Code della Federazione internazionale, e nella applicazione dell’art. 9 comma 7 del Codice di Giustizia sportiva nella sua versione letterale che limita al solo giocatore l’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo, oggi imposto dalla FIFA a carico di ogni tesserato. E ciò riguarda sia la mancata considerazione del plesso normativo applicabile sotto il profilo della sua stessa venuta ad esistenza (quindi nel caso in cui il sopravvenuto Disciplinary Code FIFA non sia stato oggetto di alcuna considerazione dal giudice sportivo di appello perché se ne disconosceva il vigore); sia la mancata considerazione della norma sopravvenuta in relazione alla sua natura asseritamente recessiva rispetto alle norme della federazione nazionale, che quella fattispecie non contemplano in modo espresso. Sotto tale profilo l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art.3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno. Nel caso di specie la disposizione del Disciplinary Code della FIFA (cioè di un regolamento dell’organizzazione internazionale) è direttamente applicabile nell’ordinamento sportivo nazionale, in quanto la sua osservanza è “mandatory in domestic competition” ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 71, par.1, del Disciplinary Code (si tratta quindi di una disciplina di uniforme applicazione, il cui grado di dettaglio e di vincolatività non lascia alcuno spazio discrezionale ai soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale), a differenza di tutte le altre disposizioni ivi contemplate che costituiscono principi generali cui le federazioni nazionali sono tenute ad adeguarsi (“The associations are obliged to adapt their own disciplinary provisions to the general principles of this Code for the purpose of harmonising disciplinary measures”, art. 71, par. 1 primo periodo del Disciplinary Code FIFA: si tratta quindi di una disciplina di armonizzazione, i cui diretti destinatari non sono i soggetti dell’ordinamento sportivo, ma solo le federazioni nazionali). Né varrebbe a contrario sostenere che una simile disposizione, diretta ad imporre l’automatismo della sospensione dell’”official” a seguito della sua espulsione nel corso della competizione, fosse già contemplata nel Disciplinary Code della FIFA del 2017 (e quindi già vagliata – nel senso della sua portata non obbligatoria e comunque non autoapplicativa – dal CGS del 2019): ciò in quanto, ai sensi dell’art. 146 di quella versione del codice disciplinare internazionale, le disposizioni afferenti alla espulsione (artt. 17 e 18) non erano contemplate tra quelle di obbligatoria applicazione, ma solo fra quelle oggetto di armonizzazione (“The associations shall also incorporate the following provisions of this code to achieve the objective of harmonising disciplinary measures but, in doing so, they are at liberty to choose the means and wording of the provisions: art. 1-34..”).”. Tale decisione, sebbene non sia, di per sé, vincolante per questa Corte, è stata trasmessa anche a questa Corte dal Presidente Federale con nota del 16.10.2019, prot. n.6384/Presidenza, nella quale è stata evidenziata l’esigenza di “garantire l’ordinato svolgimento dell’attività Federale, anche in relazione ai suoi rapporti con la FIFA e consentire uniformità applicativa delle norme disciplinari promanate dalla medesima Federazione internazionale”. Alla luce di quanto sopra, questa Corte non può che prendere atto della volontà, manifestata dalla Federazione mediante comportamento concludente, di uniformare la disciplina di cui al Codice di Giustizia Sportiva a quella del Codice Disciplinare della FIFA con riferimento all’applicazione, anche con riferimento ai tesserati/non calciatori, della regola dell’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo. In altre parole, questa Corte ritiene che, a prescindere dall’immediata applicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 62, paragrafo 3, del Codice disciplinare FIFA del Luglio 2019 nell’ordinamento federale nazionale, possa affermarsi che la Federazione abbia adeguato la disciplina disciplinare nazionale a quella internazionale, modificando, di fatto, la previsione di cui al comma 7 dell’art. 9 del C.G.S. che deve, pertanto, leggersi come riferita non più al solo “calciatore” bensì ad ogni tesserato che venga espulso dal terreno di gioco dal Direttore di Gara, sia per espulsione diretta che per somma di ammonizioni. Ciò posto, questa Corte auspica, comunque, che la Federazione voglia procedere, quanto prima, ad adeguare, formalmente, la disciplina federale, modificando l’articolo 9, comma 7, del C.G.S. nel senso sopra indicato. Passando al merito del ricorso, questa Corte, valutato il comportamento, tenuto dall’allenatore F., ritiene di potere accogliere, parzialmente, il reclamo, proposto dalla società A.S. Roma S.p.A., rideterminando la sanzione nella squalifica per una giornata effettiva di gara, oltre a € 20.000,00 di ammenda.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0028/CSA del 2 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 28 del 23 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: TRAPANI CALCIO SRL

Massima: All’Allenatore viene ridotta da due ad una giornate la squalifica ma irrogata l’ammenda di € 2.500,00 per “avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose al Direttore di Gara”. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come, in ragione del tenore delle espressioni pronunciate dall’allenatore del Trapani, la condotta oggetto del presente giudizio debba ritenersi quantomeno irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara. Ciò detto, con riferimento alla sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, la Corte precisa che il comportamento del Sig. B. deve essere valutato alla luce dell’art. 9 C.G.S., il quale prevede che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità  dei fatti  commessi”,  sanzioni queste che comprende l’ammonizione, l’ammonizione con diffida, l’ammenda, l’ammenda con diffida, la squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) la squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C. In ordine alla condotta tenuta dal Sig. Baldini, la Corte ritiene debba applicarsi la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, commutando la seconda giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo nella diversa sanzione dell’ammenda.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 06/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 86/CSA  del 31 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. G.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PRO  VERCELLI/ALBISSOLA  DEL  27.01.2019

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.000,00 ma ridotta da due ad una giornata la squalifica all’allenatore che nei minuti finali della partita, tratteneva il pallone finito oltre la linea di giuoco, da ciò conseguiva un principio di rissa tra i componenti le squadre…Orbene, da una parte, non può sottacersi che l’episodio contestato assume  una  peculiare valenza negativa in ragione del ruolo e della funzione ricoperta dal G., il quale come allenatore ha un onere comportamentale ancora più rigoroso rispetto ai calciatori. Dall’altra, il fatto posto in essere, innanzitutto, non appare di particolare gravità e, in secondo luogo, come già osservato, nel svolgersi dei fatti il G. è stato aggredito dagli avversari che lo hanno colpito con violenza. Entrambe le circostanze sopra riportante, la prima direttamente relativa al comportamento sanzionato e la seconda relativa ad un post factum rilevante, consentono di valutare in modo particolarmente attenuata la condotta del G.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 161/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 150/CSA del 24 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 238 del 21.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. M.V. SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 19.5.2019

Massima: Ridotta da due ad una giornata con l’ammenda di € 10.000,00 la squalifica all’allenatore “per avere, al 48° del secondo tempo, con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, rivolto agli Ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all’atto dell’allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno ad uno steward; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale”…La Corte ritiene peraltro che l’aver profferito dette espressioni non può configurare un comportamento minaccioso o intimidatorio. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto rideterminando la sanzione in una giornata di gara effettiva e nella ammenda di € 10.000,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  45/CSA del 31 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. M.W. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI  DELL’AMMENDA  DI  €  5.000,00  E  DELLA  SQUALIFICA  PER  UNA  GIORNATA  INFLITTE  AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/FIORENTINA DEL 27.10.2018

Massima: Confermata la squalifica per una giornata di gara e l’ammenda di € 5.000,00 all’allenatore, che entrava sul terreno di gioco al 29^ del primo tempo, contestava in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione arbitrale, riportato a fatica da un proprio dirigente all'interno dell'area tecnica, inoltre si divincolava e perdurava nell'atteggiamento provocatorio nei confronti degli ufficiali di gara; alla notifica del provvedimento di allontanamento, tardava l'uscita da recinto di gioco contestando tale decisione ancora con plateale gestualità; infine, mentre si dirigeva nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ritornava sui suoi passi per rivolgere al quarto ufficiale, ad alta voce, il proprio disappunto….Da questo punto di vista, per come in concreto è stato espresso, il dissenso ostentatamente manifestato dal …appare fra l'altro strutturalmente incompatibile con la semplice richiesta di spiegazioni prospettata dalla difesa nel reclamo e all'udienza. E' da aggiungere, per completezza, che il … era, al momento dei fatti in contestazione, già diffidato, per condotte analoghe. Riguardo invece alla circostanza che il … non rammenti di aver rivolto al quarto ufficiale le frasi contestate dal Giudice sportivo, inconferente risulta, ad avviso di questa Corte, l'argomento che esse non hanno trovato riscontro in un referto redatto dal quarto ufficiale. Come chiarito nel proprio referto dal Direttore di gara, le frasi di contestazione della direzione di gara rivolte al quarto ufficiale sono state infatti pronunciate dal … ad alta voce (nella parte finale del plateale comportamento tenuto), come tali udibili anche a distanza. Infine, pur avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi (ma non del tutto coincidenti), la sanzione comminata (incluso il presofferto) appare equa e proporzionata ai comportamenti in contestazione.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  075/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  60/CSA del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. J.I.AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/SAMPDORIA DEL 24.11.2018

Massima: Confermata una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00 all’allenatore per aver “al 30° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica, rivolgendo al Quarto Ufficiale, con atteggiamento veemente e scomposto, un’espressione irriguardosa”, nonché “reiterando tale atteggiamento, all’atto dell’allontanamento, gridando al medesimo un’espressione gravemente offensiva”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  048/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 043/CSA del 30 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL SIG. Z.W.SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 27.10.2018

Massima: Con procedura d’urgenza confermata la squalifica per una giornata di gara mentre è rideterminata l’ammenda da € 10.000,00 ad € 5.000,00 al tecnico

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere  interpretata  in  modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato limitatamente all’entità della sanzione dell’ammenda.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  047/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 040/CSA del 18 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; AMMENDA DI € 5.000,00 - INFLITTE AL SIG. C.S. SEGUITO GARA CREMONESE /SALERNITANA DEL 6.10.2018

Massima: Confermata la squalifica per una gara ma ridotta da € 5.000,00 ad € 3.000,00 l’ammenda al tecnico “per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del direttore di gara, al quale rivolgeva espressioni irriguardose, reiterando tale atteggiamento mentre abbandonava il terreno di gioco”…Invero, deve osservarsi in primo luogo come, a parere di questa Corte, il giudizio sulla condotta tenuta da un allenatore dentro e fuori dal campo di gioco deve effettuarsi con estremo rigore. Infatti, il ruolo di guida ricoperto dai tecnici impone a questi ultimi di dare l’esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco. Nel caso oggetto del presente ricorso, dalla lettura del supplemento al rapporto di gara emerge come il Sig. … non si sia limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro, ma abbia, viceversa, affrontato quest’ultimo in maniera veemente, assumendo un tono effettivamente provocatorio e proferendo espressioni irrispettose. Fermo restando quanto sopra, deve tuttavia tenersi presente che lo stesso … è successivamente intervenuto per placare gli animi, allontanando il calciatore … Tale circostanza, che trova riscontro nello stesso supplemento al referto dell’arbitro, incide sulla valutazione complessiva della condotta tenuta dall’allenatore, attenuandone la gravità.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 142/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 232 dell’8.5.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 (RECIDIVO) INFLITTE AL SIG. G. G. P. SEGUITO GARA LAZIO/ATALANTA DEL 6.5.2018

Massima: La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedura d’urgenza e conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore perchè la condotta, posta in essere deve essere qualificata come ingiuriosa, atteso che l’epiteto “coglione”, rivolto all’Addetto al VAR, non può in alcun modo essere derubricato a comportamento gravemente irriguardoso.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 73/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DURGENZA, DEL SIG. Z.W., AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/CHIEVO DEL 17.12.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore di Serie A perc, al 47° del secondo tempo, benc più volte richiamato, contestava platealmente una decisione arbitrale e, in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva  al  Direttore  di  gara  un’espressione  ingiuriosa.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 55 del 22.11.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. A.A.SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/PERUGIA DEL 20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato   “per avere al 48° del secondo tempo contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Per avere, inoltre, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto reiteratamente all’Arbitro espressioni ingiuriose”. Questa Corte rileva che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti della FIGC, confermata sul punto da altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., del C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni+4/FIGC del 15.1.2013).

 

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio e 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 14.6.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.Z.R. SEGUITO GARA DI RITORNO PLAY-OFF FOGGIA/PISA DEL 12.6.2016

Massima: La C.S.A. riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 1 giornata effettiva di gara unitamente all’ammenda di € 1.500,00 per avere rivolto all'Arbitro una espressione ingiuriosa e/o offensiva lesiva del prestigio e della sua onorabilità.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. G.C. SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016

Massima: La Corte ridetermina la sanzione infliggendo all’allenatore la squalifica di 1 giornata effettiva di gara e € 5.000,00 di ammenda “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti”.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SSDARL FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. G.D.SEGUITO GARA FOOTBALL CLUB GROSSETO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 20.12.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SSDARL FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL CLUB GROSSETO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 20.12.2015

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta all’allenatore da 1 giornata di squalifica ad € 500,00 di ammenda per aver proferito una locuzione da qualificarsi di certo inurbana.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 02 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 03 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. P.F. SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014

Massima: La Corte, ridetermina la sanzione di 1 giornata di squalifica inflitta all’allenatore nell’ammenda di € 100,00 per proteste nei confronti dell’arbitro.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 5.12.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. M.S.SEGUITO GARA TIM CUP SAMPDORIA/BRESCIA DEL 4/12/2014

Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore limitando la stessa ad 1 sola giornata effettiva di gara e convertendo la seconda giornata in un’ammenda di € 5.000,00, in relazione alla quale si prende atto della lodevole volontà di devolvere la somma in beneficienza in favore dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova, per avere lo stesso “al 38° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale rivolgendo un’espressione irriguardosa al quarto Ufficiale e per avere, all’invito di moderare i toni, indirizzato verso la sua persona il contenuto di una bottiglietta d’acqua, assumendo quindi, all’atto dell’allontanamento, un atteggiamento intimidatorio”. Effettivamente, secondo questa Corte, la frase rivolta al Quarto Ufficiale dal sig. – omissis - (“Perché ammonisce solo noi e a loro nessuno?”) è priva di carattere irriguardoso, così come inquadrabile in un contesto di concitazione ma privo di attitudine offensiva o intimidatoria è l’atteggiamento tenuto dall’allenatore in occasione del suo allontanamento dal campo di gioco disposto dall’arbitro, considerato il contenuto della frase (“Adesso mi devi dire perché mi stai cacciando, devi dirmelo!”), ancorchè gridata. Sentito il Quarto Uomo, che ha confermato direttamente a questa Corte la dinamica della reazione avuta dal sig. – omissis - ed in particolare il fatto che quest’ultimo ha volontariamente rivolto verso la sua persona l’acqua contenuta nella bottiglietta che l’allenatore maneggiava, si ritiene invece di non poter ritenere fondato il terzo motivo di reclamo, dovendosi confermare sul punto la decisione del Giudice Sportivo.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A.T. SEGUITO GARA SAVONA/PRO VERCELLI DEL 9.2.2014

Massima: La Corte riduce la sanzione inflitta all’allenatore ad 1 giornata effettiva di gara per «atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (r.A.A. espulso, allenatore in seconda)». Si legge nel rapporto dell’assistente arbitrale: «Al 22’ del 2’ tempo ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per far allontanare il sig. – omissis - (allenatore in seconda Pro Vercelli) in quanto in tono di dissenso ad una decisione dell’arbitro rifilava un pugno violento alla panchina e gridava: «che c… fischi». La condotta tenuta nella circostanza dal sig. – omissis - non appare tale da arrecare offesa all’onore o al decoro del direttore di gara. Infatti, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che l’allenatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, ad un gesto di stizza, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Non è, dunque, rinvenibile una effettiva  volontà caratterizzata da finalità di offesa. Seppur, come detto, privo di specifica intensità lesivo-offensiva verso il direttore di gara, il comportamento di cui trattasi rimane, di certo, irrispettoso. In tal ottica, peraltro, non può rimanere privo di valutazione il fatto che al gesto violento, pur rivolto verso la propria panchina, si è accompagnata anche la frase sopra ricordata, peraltro, pronunciata a voce alta, tanto da essere comunque chiaramente udita e percepita dall’assistente arbitrale. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento del Giudice Sportivi in termini di qualificazione del fatto è del tutto corretto, meritando, invece, parziale rimodulazione la correlata determinazione della sanzione, che, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale e tenuto conto della specificità della fattispecie, questo Collegio ritiene congruo riquantificare nella squalifica per una gara effettiva.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 27.5.2013

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA BASSANO VIRTUS 55 ST SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.C.SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, MONZA/BASSANO VIRTUS DEL 26.5.2013

Massima: La C.G.F. riduce la  sanzione della squalifica inflitta all’allenatore a 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda  di € 500,00 “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso).

Peraltro, la circostanza che il sig. – omissis- sia uscito, a gioco in svolgimento, dall’area  tecnica entrando sul terreno di gioco induce a ritenere congrua la commutazione della seconda  giornata di squalifica in un'ammenda di € 500,00. 

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