Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0150/CSA del 21 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 151/DIV del 12/02/2024
Impugnazione – istanza: - S.S. Juve Stabia S.r.l.
Massima: Confermata la sanzione inflitta all'allenatore ovvero la squalifica per 2 (due) gare effettive ed € 1.000 (mille) di ammenda “ A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria e la relativa segnatura della rete, mentre l'arbitro raggiungeva il centrocampo per riprendere il gioco, protestava platealmente invitandolo a guardare l'immagine dell'episodio sul cellulare e contestando il suo operato; si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro, prontamente fermato da un dirigente della propria società; B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, sostava indebitamente all'interno degli spogliatoi sino alla fine del primo tempo, reiterando il suo comportamento anche nei confronti del IV Ufficiale e invitandoli nuovamente a guardare l'immagine di un episodio al cellulare; C) per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi per festeggiare la vittoria della propria squadra, nonostante il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.”….E' appena il caso di ricordare che la sanzione minima "edittale" per il comportamento "irriguardoso o ingiurioso" nei confronti dell'arbitro, quale prevista nella recente riformulazione dell’art. 36 del C.G.S. disposta con C.U. N. 165/A del 20 aprile 2023., è quella della squalifica per quattro giornate di gara. Nella fattispecie in esame il Giudice Sportivo ha invece irrogato la sanzione di due gare con sanzione pecuniaria, in conseguenza dell'applicazione di circostanze attenuanti, sulla cui efficacia questa Corte si astiene da ogni valutazione.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 207/CSA del 28 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 123 del 4 aprile 2023
Impugnazione – istanza: Venezia F.C.
Massima: Confermata all’allenatore la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 per la condotta tenuta, gravemente sprezzante dell’autorità e della persona dell’arbitro, avendo egli, dopo aver visto il cartellino rosso, cercato di entrare sul terreno di gioco continuando a protestare e ad urlare, essendo stato tenuto a stento dai componenti della sua panchina e avendo urlato due volte all’arbitro di essere “un bastardo” mentre abbandonava il recinto di gioco.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 165/CSA del 13 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 161 del 01.03.2023
Impugnazione – istanza: AS Roma Srl-Sig. J.D.S.M.
Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 all’allenatore «per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive»….Sì che, in definitiva, sia in ragione di quanto dichiarato con risolutezza dagli ufficiali di gara nel giudizio che occupa, sia in virtù degli elementi a disposizione dell’istruttoria svolta dalla Procura federale, che non offre evidenze certe per ribaltare – segnatamente rispetto alla valutazione della condotta tenuta del sig. M. – la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza di questa Corte, sia da stigmatizzare, non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro, ben quarantacinque minuti dopo l’espulsione, argomenti questi che non lasciano alcun margine neanche per ridurre la sanzione irrogata, posta, altresì, la recidiva del reclamante (art. 18 C.G.S.). E, infatti, tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto nemmeno può essere revocata in dubbio l’equità sottesa alla sanzione comminata dal Giudice sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 10.000,00, laddove il minimo edittale previsto dal Codice di giustizia sportiva già solo per un unico episodio di condotta ingiuriosa e irriguardosa è pari a 2 giornate di squalifica.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 116 CSA del 19 Marzo 2021
Decisione Impugnata: Della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 195 del 23.2.21
Impugnazione – istanza: A.C.F. Fiorentina
Massima: Confermata la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di euro 500,00 all’allenatore…Si evidenzia come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dall’allenatore Aquilani, che, per la sua gravità e per il fatto di provenire da un soggetto che ha avuto, come calciatore, una grande carriera anche a livello di Nazionale e che è, peraltro, proprietario di Società di calcio giovanile, merita di essere sanzionata quantomeno nella misura stabilita dal Giudice Sportivo anche in considerazione dell’esempio negativo dato ai propri giovani calciatori.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 179/CSA del 20 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n, 62 del 3 Dicembre 2019
Impugnazione – istanza: PORDENONE CALCIO
Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000,00 ma ridotta da tre a deu la squalifica all’allenatore per la condotta così descritta: uscito dall’area tecnica per sette-otto metri ed era arrivato “di fronte all’altezza della telecamera fissa della linea di centrocampo alzando le braccia e sbracciando platealmente in segno di protesta nei miei confronti”. Successivamente l’allenatore del Pordenone entrava sul terreno di gioco si avvicinava al direttore di gara “arrivando(gli) sotto il viso con il dito puntato in faccia, gesticolando e dicendo(gli) urlando: sapevo che mi mandavi fuori dalla stretta di mano prima dell’inizio della gara. Dopodiché, uscendo, continuava a gesticolare con il dito verso l’alto e prima di prendere la scala per uscire dal terreno di gioco reiterava la protesta urlando: bastardo era da prima della partita. In seguito lasciava il terreno di gioco” (i virgolettati sono tratti, testualmente, dal referto dell’arbitro versato in atti)…Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta all’allenatore del Pordenone risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor A. T.ha indirizzato nei confronti dell’arbitro parole la cui valenza secondo il comune sentire, non può essere posta in dubbio, nella sua portata oggettiva, come sicuramente irrispettosa ed irriguardosa, essendo stata rivolta direttamente allo stesso direttore di gara. A ciò si aggiunga che il signor Tesser, dopo aver ricevuto la sanzione dell’espulsione, piuttosto che allontanarsi subito dal campo di gioco, ha nuovamente riferito all’arbitro espressioni di natura irriguardosa seppur non venendo a diretto contatto con lo stesso. Nello stesso tempo deve rilevarsi come, grazie alla minuziosa descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza come gli episodi a valenza disciplinare contestati all’allenatore del Pordenone si sono svolti in unico contesto, caratterizzato da fasi sequenziali che, seppur distinte tra di loro, abbracciano un arco temporale di durata modesta e appaiono verosimilmente collegati da una unica e definita concatenazione realizzativa. La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 21, comma 2, C.G.S. nella parte in cui prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali. Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al signor T., ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il predetto, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzatile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il giudice sportivo. Infatti, all'allenatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro. L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in una articolata manifestazione di forte disappunto ma senza che fosse oltrepassata in modo evidente la soglia della offensività. Consegue a quanto sopra che il reclamo, proposto dalla società Pordenone Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta al Signor A.T. in seguito alla gara Pisa/Pordenone del 2 Dicembre 2019, può essere accolto in parte qua, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 161/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 188 del 13.3.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. B.E. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; AMMENDA DI € 500,00; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM FIORENTINA/JUVENTUS DEL 10.3.2018
Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore per avere lo stesso “alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo espressioni minacciose. Condotta reiterata, seguendo da vicino l’Arbitro sino alla porta dello spogliatoio, nonostante l’invito ad allontanarsi”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 26 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CGF del 07 Ottobre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 98 del 23.4.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA SIG. A.M. (SOCIETÀ HELLAS VERONA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA VERONA/BRESCIA DEL 22.4.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’allenatore è stato sanzionato perchè si avvicinava al direttore di gara mentre stava raggiungendo il sottopassaggio che porta agli spogliatoi e “con fare minaccioso” (così, testualmente, nel rapporto) pronunciava una espressione irriguardosa imputandogli di non avere accordato un adeguato tempo di recupero alla fine della prima parte dell’incontro, continuando a protestare fino all’ingresso del sottopassaggio.
Decisione C.G.F: Comunicato Ufficiale n. 115/CGF Riunione del 15 febbraio 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell’11.02.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza F.C. Torino avverso le sanzioni della squalifica per due giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 10.000,00 inflitte al sig. N.W.A. seguito gara Torino/Palermo del 10.2.2008
Massima: L’allenatore è sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara e l’ammenda poichè era uscito dall’area tecnica per alcuni metri, ed aveva rivolto alcune frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, ascoltate dal quarto Ufficiale e ciò indipendentemente dal fatto che l’allenatore abbia sostenuto che tali frasi erano rivolte ad un proprio calciatore.