Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 088/CSA del 20 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 68/DIV dell’31/10/2022

Impugnazione – istanza:  - F.C. Crotone S.r.l.

Massima: La sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15/11/2022 a carico del Direttore Generale viene commutata su istanza del ricorrente nell’ammenda di € 1.5000,00 “per avere, durante il primo tempo, minacciato un calciatore della squadra avversaria, e successivamente per avere reagito agli spintoni infertigli da quest’ultimo al termine del primo tempo, mentre stavano rientrando agli spogliatoi con una condotta analoga”.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 271/CSA del 02 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 166 del 04.04 2022

Impugnazione – istanza: Sig. U.G.

Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000,00 a carico del dirigente per avere «negli spogliatoi, rivolto con veemenza una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara», al termine della gara

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 064/CSA del 11 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 69 del 25.10.2021

Impugnazione – istanza: - S.S.C. Napoli S.p.A.

Massima: Confermata l’ammenda di € 10.000,00, inflitta al proprio Vice Presidente e Consigliere Delegato “per avere, al termine della gara, entrando senza titolo sul terreno di gioco, rivolto agli Ufficiali di gara, con tono sarcastico, un’espressione irriguardosa, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”…le norme di riferimento che governano la fattispecie in parola vanno rinvenute esclusivamente nell’art. 66 comma 1, delle N.O.I.F. che testualmente recita. “Per le gare organizzate dalla Lega Professionisti Serie A…. sono ammessi nel recinto di giuoco per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, a) un dirigente accompagnatore ufficiale… f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara……”  e nell’art. 66 comma 1 bis che dispone: “Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari …. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità.. “. Dalla piana lettura della distinta di gara consegnata dalla S.S.C. Napoli S.p.A., e al referto allegata, emerge, invece, come il dirigente accompagnatore uff. fosse il Sig. … e che nella “panchina aggiuntiva” fosse stato inserito, a titolo di altro dirigente accompagnatore, il nominativo del Sig. …Il Vice Presidente e Consigliere Delegato, …., non era, dunque, in lista e la sua presenza sul terreno di gioco dopo la fine della partita, giustificata secondo la Società ricorrente dall’inserimento del suo nominativo nell’elenco “Gruppo Squadra” trasmesso il 23 Ottobre 2021 alla A.S. Roma (al quale potrebbe attribuirsi, al più, valore meramente informativo), deve ritenersi effettivamente senza titolo, in adesione a quanto dal Giudice Sportivo correttamente rilevato. Né ad un diverso approdo può giungersi in considerazione del fatto che il dirigente … fosse stato dotato, dalla A.S. Roma S.p.a., di un pass cd. ‘All areas’ dal momento che la selezione delle persone abilitate all’accesso sul terreno di gioco è regolata in modo cogente direttamente dall’ordinamento federale e non è, dunque, nella disponibilità delle società impegnate nella singola gara, restandovi soggetta la stessa società ospitante.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 024/CSA del 06 Ottobre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 23/DIV del 14 settembre 2021

Impugnazione – istanza: F.C. Pro Vercelli 1892 - Sig. S.F.

Massima: Confermata l'ammenda di € 500,00 inflitta al presidente della società per aver, unitamente ai propri sostenitori, intorno al minuto 25° del secondo tempo intonato cori oltraggiosi nei confronti dei dirigenti della società avversaria, così rendendo necessario l'intervento delle Forza dell'ordine e degli Steward… urlando il seguente coro: Buffoni — Buffoni….

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 170/CSA del 28 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso Lega nazionale professionisti serie B di cui al Com. Uff. n. 201 del 06/04/2021

Impugnazione – istanza: Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

Massima: Ridotta l’ammenda da € 2.500,00 ad € 2.000,00 al dirigente “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento critico e provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”….La Corte ritiene parzialmente fondato il reclamo in quanto il colloquio intercorso tra il Dirigente e il Quarto Ufficiale è stato in parte civile e pacato, ma si è concluso con una affermazione minacciosa e fuor di luogo.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0189/CSA del 18 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 168 del 4/2/2020

Impugnazione – istanza: A.C.F. FIORENTINA S.P.A.

Massima: Rideterminata la sanzione nella sola ammenda di € 10.000,00 (originariamente € 20.000,00 con diffida) nei confronti del tesserato “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso ed aggressivo, urlato al Direttore di gara un espressione irriguardosa; alla richiesta dell’Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli una espressione gravemente irrispettosa”. La Corte rileva che il ricorso proposto da parte del ricorrente risulta parzialmente fondato nella sua domanda in via subordinata in quanto il comportamento assunto da parte del P., anche considerato nella sua interezza, non appare meritevole di una sanzione di tale misura.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0135/CSA del 17 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento pubblicato sul C.U. N. 71 del 17 Dicembre 2019

Impugnazione – istanza: G.R..

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 5.000,00 ad € 2.000,00 al dirigente per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, urlando, espresso una critica all’operato arbitrale…La Corte, esaminato il ricorso, ritiene, nel rispetto del disposto del C.G.S., di accogliere parzialmente il ricorso applicando la riduzione della sanzione. Da un attento esame, però, della lista degli aventi diritto alla presenza in campo di cui alla distinta del Direttore di Gara, non vi è alcuna indicazione della presenza del Signor R.G.e pertanto quest’ultimo, ai sensi della vigente normativa, non aveva diritto ad essere presente nel campo di giuoco. Anche della predetta anomalia questa Corte ha voluto tener conto nella rideterminazione della sanzione.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0188/CSA del 18 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 168 del 4/2/2020

Impugnazione – istanza: A.C.F. FIORENTINA S.P.A

Massima: Rideterminata la sanzione nella sola ammenda di € 10.000,00 (originariamente € 25.000,00 con diffida) nei confronti del tesserato “per avere, al termine della gara negli spogliatoi, urlato all’Arbitro, un epiteto gravemente offensivo che non poteva essere percepito nell’esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest’ultimo un’espressione irriguardosa; infrazioni rilevate dal medesimo Assistente”. La Corte rileva che il ricorso proposto da parte del ricorrente risulta parzialmente fondato nella sua domanda in via subordinata in quanto il comportamento assunto da parte dell’A., anche considerato nella sua interezza, non appare meritevole di una sanzione di tale misura.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0095/CSA del 7 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 26.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 72/DIV

Impugnazione – istanza: SIG. R.G..

Massima: Rideterminata la sanzione nell’ammenda di € 500,00 a carico del dirigente “perché esortava un proprio calciatore con frasi che incitavano alla violenza”. ..va certamente ridimensionata la portata dell’episodio, in quanto la frase pronunciata dal sig. G.F. non può essere qualificata come incitamento alla violenza e, come tale, sussumibile sotto la previsione dell’art. 39, 2° comma, C.G.S. (cui il Giudice Sportivo si è evidentemente ispirato) che commina la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva. Risulta difatti palese l’intento del tecnico non già di incitare il calciatore ad aggredire gli avversari o, addirittura, di provocare loro lesioni personali, bensì unicamente di “caricare” il proprio calciatore che stava per fare il suo ingresso sul terreno di gioco, esortandolo (con un’unica frase) a mantenere un atteggiamento sì aggressivo, ma non nei confronti degli avversari bensì unicamente sul piano agonistico della competizione. Escluso dunque l’incitamento alla violenza, non vi è dubbio tuttavia che il R. abbia fatto uso di una frase che, ancorchè contestualizzata, per contenuto e modalità di espressione ha travalicato i limiti di una giustificabile trance agonistica, così sconfinando in una condotta antisportiva ampiamente suscettibile di sanzione disciplinare che questa Corte Sportiva, in riforma del provvedimento impugnato, ridetermina nell’ammenda di € 500,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 149/CSA del 16 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:  -            AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA AL SIG. G.T., INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 7.000,00 con diffida ad € 2.000,00 al presidente per avere questi, al termine della gara, contestato con atteggiamento polemico una decisione arbitrale, nei pressi dello spogliatoio del Direttore di gara e per l’effetto viene anche rideterminata l’ammenda da € 7.000,00 ad € 2.000,00 alla società  che di tale condotta ne ha risposto a titolo di responsabilità diretta…Va premesso che, come da Protocollo di cui al Regolamento del gioco del calcio FIGC, <<Un VAR è un ufficiale di gara, con accesso indipendente ai filmati della gara, che può assistere l’arbitro soltanto in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” in relazione a: a. rete segnata / non segnata b. calcio di rigore / non calcio di rigore c. espulsione diretta (non seconda ammonizione) d. scambio d’identità (quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato)>>. Nella specie, l'episodio  contestato è rappresentato da un calcio di  rigore inizialmente non rilevato dall'arbitro, e assegnato solo dopo l'intervento del VAR, mediante tecnologia 3D, e solo dopo che il VAR (a circa 2 minuti di distanza dal contatto suindicato) aveva raccomandato all'arbitro a procedere alla "revisione sul campo". Da questo punto di vista, va evidenziato che, in base al Protocollo, la decisione dell'arbitro di consentire al gioco di proseguire dopo una presunta infrazione può sempre essere riesaminata, perché al Direttore di gara è attribuito il potere (eventualmente, su raccomandazione del VAR) di procedere alla "revisione", e che "non c'è un limite di tempo per il processo di revisione poiché l’accuratezza della decisione è più importante della rapidità nel prenderla.". Di piena evidenza appare, dunque, l'importanza che il Protocollo annette ai processi di autocorrezione del Direttore di gara, e alla stretta connessione fra essi e il VAR. Così  sinteticamente  riassunto  il  quadro  regolatorio  di  riferimento,  sul  piano  fattuale  è  da ribadire, per quanto qui interessa, che l'arbitro - dopo il contatto al limite dell'area di rigore fra il pallone e il difensore del Cagliari …. - in un primo momento non è intervenuto, lasciando proseguire il gioco. Indi, dopo circa 2 minuti, e su raccomandazione del VAR, il Direttore di gara ha fermato il gioco, visionato il filmato per rivedere l’azione, e ha poi assegnato il rigore al Napoli. In assenza di divieti legali all'impiego da parte del VAR della tecnologia 3D, è il ricorso a quest'ultima che ha nella specie consentito all'arbitro di revisionare la propria decisione iniziale, in esito alla rilevazione di quello che - seppure non riscontrabile semplicemente a occhio nudo o con la tradizionale tecnologia "replay" - può e deve, secondo ragionevolezza, qualificarsi, in sè, come  un “chiaro ed evidente errore”. Con questa espressione - in un contesto che dà, come detto, centralità all'accuratezza della decisione arbitrale, e mette al servizio di questo prioritario risultato le tecnologie progressivamente disponibili (non vietandone l'utilizzo) -  “chiaro ed evidente errore”, ai fini del VAR, non è quello di cui il Direttore di gara aveva la possibilità di avvedersi da sé, né quello percepibile semplicemente a occhio nudo da chiunque assista alla gara allo stadio o da casa, né, infine, quello percepibile solo a mezzo del ricorso ad alcune tecnologie, con esclusione delle altre. Al contrario, “chiaro ed evidente errore”, ai fini del VAR, è quello che risulti tale per effetto e all'esito dell'utilizzo della migliore tecnologia volta per volta disponibile. Tutto  ciò premesso e  considerato, nella specie il  comportamento  contestato  al  …(da questi tenuto, per un verso, nel presupposto di una più ristretta  nozione  di  “chiaro  ed  evidente errore” e, per altro verso, nella credibile inconsapevolezza dell'ammissibilità del ricorso da parte del VAR anche alla tecnologia 3D), rende la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 165/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 122/CSA del 27 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del

Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 26.2.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. P.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ATALANTA DEL 23.2.2019

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 5.000,00 con diffida a carico del dirigente per il comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara; al proposito, si evidenzia come la frase: “Lei ha la coda di paglia”, rivolta dal …all’indirizzo del Direttore di Gara sia, particolarmente, grave in quanto è volta ad insinuare che l’Arbitro non fosse sereno, anzi in difficoltà per una decisione presa.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  113/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  063/CSA del 13 Dicembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. G.A. SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018

Massima: Rideterminata l’ammenda da € 4.000,00 ad € 23.000,00 al dirigente per avere, al termine della  gara, negli spogliatoi,  rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose….La condotta del Signor … difatti, pur meritevole di sanzione, non può essere qualificabile come offensiva nei confronti dell’onore e decoro degli ufficiali di gara bensì meramente irriguardosa.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  45/CSA del 31 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. C.A.SEGUITO GARA PONTEDERA/GOZZANO DEL 18.10.2018

Massima: Confermata l'inibizione a svolgere ogni attività in ambito FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale nonché la sanzione dell’ammenda di € 500,00 perchè presente nella panchina aggiuntiva in più durante l’intervallo dell’incontro teneva un comportamento gravemente scorretto verso tesserati della squadra avversaria.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/CGF Riunione del  9 novembre 2007 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007

Impugnazione - istanza:  Ricorso del Torino F.C. S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta al Sig. I. M. seguito gara Atalanta/Torino del 21.10.2007

Massima: Il dirigente è sanzionato con l’ammenda per aver, al termine della gara assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore avversario e per avere altresì, successivamente, negli spogliatoi, tenuto un comportamento petulante e molesto nei confronti dei collaboratori della Procura Federale.

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