Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 115/CSA del 18 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della Figc, di cui al Com. Uff. n. 92/DCF del 13.12.

Impugnazione – istanza: U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

Massima: Ridotta da 2 ad 1 giornata di gara la squalifica al medico “Per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto usciva dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco per dissentire su una decisione del Direttore di gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta”..Le dichiarazioni dell’Arbitro, in sintesi, hanno consentito di chiarire che: - il tesserato sanzionato, seppure uscito senza autorizzazione dall’area tecnica del Sassuolo, non ha fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, come erroneamente riportato nella decisione impugnata; - il Direttore di gara non ha riferito, neanche in sede di audizione, i termini specifici che avrebbe proferito il Dott. D. in segno di protesta al suo indirizzo; - l’Arbitro stesso ha ammesso di aver ritenuto che la condotta del tesserato sanzionato configurasse una protesta, sostanzialmente in base alla gestualità del sanitario.  In definitiva, la violazione contestata, all’esito dell’audizione dell’Arbitro, può ritenersi correttamente elevata nei limiti della fuoriuscita del Dott. D. dall'area tecnica, senza sconfinamento sul terreno di gioco.  Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nella misura della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 23.9.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso U.S.D. Virtusvecomp Verona avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. F. L. seguito gara Unione Venezia/Virtusvecomp del 20.9.2009

Massima: Congrua è la squalifica per una gara effettiva irrogata al dirigente per aver protestato e tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, dopo essere entrato all’interno del terreno di gioco.

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