Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 295/CSA del 13 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 286/DIV del 15.04.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. P.F.

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 30.04.2022 e l’ammenda di € 500,00 al dirigente componente della panchina aggiuntiva per aver tenuto per aver tenuto “ - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva; 2 - una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva)….Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022, ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova,prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 294/CSA del 13 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 286/DIV del 15.04.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. F.F.M.A.

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 30.04.2022 e l’ammenda di € 500,00 al dirigente componente della panchina aggiuntiva per aver tenuto per aver tenuto “ - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva; 2 - una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva)….Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022, ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova,prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 293/CSA del 13 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 286/DIV del 15.04.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. C.B.

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 30.04.2022 e l’ammenda di € 500,00 al dirigente componente della panchina aggiuntiva per aver tenuto per aver tenuto “ - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva; 2 - una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva)….Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022, ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova,prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 292/CSA del 13 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 286/DIV del 15.04.2022

Impugnazione – istanza: -  Sig. R.M.A.

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 30.04.2022 e l’ammenda di € 500,00 al dirigente componente della panchina aggiuntiva per aver tenuto “ - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva; 2 - una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva)…..Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022, ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova, “prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 268/CSA del 27 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 274/DIV del 04.04.2022

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.r.l.

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di euro 500, nonché quella della inibizione fino al 31 agosto 2022 al dirigente, per avere, al termine della gara, pur non inserito in distinta, fatto ingresso negli spogliatoi ed inveito nei confronti del direttore di gara, tentando, senza riuscirvi, di attingere lo stesso con uno sputo…..Il direttore di gara ha confermato la correttezza della identificazione del Sig. ….., precisando di aver avuto occasione di identificare lo stesso in precedenti gare nelle quali il medesimo era inserito in distinta. Ad ulteriore riscontro, il direttore di gara ha, altresì, precisato che, nell’occasione oggetto dei comportamenti censurati ed oggetto del presente procedimento sportivo, l’incolpato portava un cartellino - riferibile allo staff della società Potenza Calcio – recante, in modo ben visibile, il suo nominativo. Alla luce della precisazione, da parte del direttore di gara, delle modalità di identificazione del Sig. …., il reclamo merita rigetto nel merito.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 025/CSA del 06 Ottobre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 36/DIV del 21.09.2021

Impugnazione – istanza: Calcio Lecco 1912 S.r.l.

Massima: Confermata l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 12 ottobre 2021 e l’ammenda € 500.00 inflitte al dirigente, “per aver, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro perché‚ a seguito di una decisione di questi, entrava sul terreno di gioco per circa 2 metri nei pressi della linea mediana e urlava nei confronti del predetto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 200/CSA del 27 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 444 del 03/05/2021

Impugnazione – istanza: U.S. Avellino 1912 S.r.l.

Massima: Confermata l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 2 18/05/2021 nonché l’ammenda di € 500,00 al dirigente “per comportamento non regolare in campo e proteste verso l’Arbitro”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 191/CSA del 17 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 27.04.2021 di cui al Com. Uff. n. 440/DIV

Impugnazione – istanza: Sig. C.F.M.

Massima: Confermata l’ammenda di € 500,00 e ridotta l’inibizione fino al 31/05/2021 all’inibizione fino a tutto il 20.05.2021 al dirigente “per comportamento reiteratamente offensivo verso la quaterna  arbitrale al termine della gara” profferito le frasi “ci tenevo a dirvi che fate schifo. Tutti e quattro vi dovere vergognare. Chi cazzo vi ha mandato! Siete vergognosi e in mala fede”, gli altri due riferiscono concordemente nei seguenti termini le frasi pronunciate: “vergognati te lo ha detto anche il IV uomo che era fallo. Inoltre dopo avergli stretto la mano continuava con la protesta urlandogli: somaro, per la Madonna”. Il reclamante evidenzia innanzi tutto l’incongruenza e la contraddittorietà dei referti e riconosce di avere effettivamente pronunciato solo le frasi come riportate dal Commissario di Campo e dal Collaboratore della Proc. Fed. sostiene tuttavia che tali frasi non sarebbero da considerarsi ingiuriose, né minacciose o gravemente offensive e, come tali, non tanto gravi da comportare addirittura la doppia sanzione dell’inibizione e dell’ammenda…Va innanzi tutto evidenziato che non può essere valorizzata, in termini di contraddittorietà (e quindi di inattendibilità), la diversa refertazione dell’Arbitro da un lato e del Commissario di Campo e del Collaboratore della Procura Federale, dall’altro, posto che il diverso  posizionamento di tali soggetti, rispetto al Conti, non esclude che costoro possano avere rispettivamente percepito solo alcune delle frasi da quest’ultimo pronunciate. In ogni caso, pur volendosi attenere ai soli referti del C.d.C. e del Coll. Proc. Fed. (le cui risultanze sono riconosciute dal reclamante), non può negarsi la portata ingiuriosa o quantomeno irriguardosa delle espressioni “vergognati”, “somaro” (quindi reiterate), espressioni che evidentemente nulla hanno a che vedere con una qualsiasi forma di protesta composta.Nel ricordare che la fattispecie viene punita dall’art. 34, comma 2, lett. a), C.G.S. con la sanzione minima dell’inibizione di un mese e ritenuta congrua la sanzione dell’ammenda, anche in considerazione del fatto che il dirigente sembra essersi diretto verso l’Arbitro al precipuo fine di attingerlo con le espressioni profferite, può essere riservato un modesto rilievo, in funzione di una mitigazione della sanzione, non tanto all’assenza di precedenti disciplinari in capo al reclamante (diversamente, sarebbe scattata l’aggravante della recidiva), quanto piuttosto alla constatazione che l’episodio si è risolto in un unico contesto con la pronuncia di espressioni di modesta portata offensiva.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 186/CSA del 14 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 19.04.2021 di cui al Com. Uff. n. 433/DIV

Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.R.L.

Massima: Confermata l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC sino a tutto il 5 maggio 2021 e ridotta l’ammenda da € 1.000,00 ad € 500,00 al dirigente “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (recidiva, p. aggiuntiva, r. IV uff.)”, figlio di puttana, guardalinee pezzo di merda, bastardo guardalinee, non ci torni a casa. Le frasi arrivavano dalla tribuna alle mie spalle da più persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società Potenza Calcio”….Quanto al reclamo nell’interesse del dirigente sig. ., va escluso che la frase “siete scandalosi”, peraltro accompagnata da un’espressione volgare, possa considerarsi come mera espressione del diritto di critica, non potendosene invece negare la portata offensiva o quantomeno irriguardosa. Anche la recidiva appare opportunamente contestata, considerati i precedenti disciplinari a carico del medesimo dirigente (ricordando che l’art. 36 C.G.S. non distingue tra la condotta offensiva o irriguardosa nei confronti del direttore di gara). Può invece essere valorizzata, seppure ai soli fini della riduzione della ammenda (ferma quindi l’inibizione), la portata offensiva limitata (ma non sino al punto da escluderla in toto)  dell’espressione “siete scandalosi”, peraltro isolatamente pronunciata in relazione ad uno specifico episodio (la mancata concessione di un calcio di rigore) e senza alcun seguito di proteste in occasione dell’allontanamento dal campo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 171/CSA del 02 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 201 del 6 aprile 2021

Impugnazione – istanza: A.C. PISA 1909 S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica fino a tutto il 20 aprile 2021 e l’ammenda di € 5.000,00 al dirigente perché attendeva all’ingresso dello spogliatoio destinato agli arbitri il direttore di gara, …. e “Qui, con atteggiamento aggressivo, urlando a grandissima voce diceva: Mi devi spiegare come si faaaa!?! Gli salta sulla schiena!! Come si faaaa!?! E’ uno scandalo” E’ uno scandaloooo!! Avvicinandosi sino a meno di un metro, sempre con tono di voce molto alto e con grande agitazione diceva: Spiegalo! Me lo devi spiegare!?! Come hai fatto!? Ci giochiamo la vita noi!!” (così, testualmente, nel supplemento di referto). Proseguiva la descrizione del fatto da parte del direttore di gara: “Io lo invitavo alla calma chiedendo si usare un atteggiamento consono in quanto, in quella modalità, non avrei accettato il confronto. Il sig. C. non mostrava interesse a modificare il suo atteggiamento pertanto, informando della mia intenzione di non proseguire oltre, rientravo nello spogliatoio. Al termine della gara il sig. Corrado, ancora una volta presente nella zona antistante l’ingresso del mio spogliatoio, con atteggiamento provocatorio ed una finta ironia, mi diceva: una settimana!? una settimana!? ti devono fermare per un mese! per un mese!, aggiungendo, anzi! se non lo fanno faccio un esposto alla Procura arbitrale!” (così ancora, testualmente, nel supplemento di referto).

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 148/CSA del 12 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 389/DIV del 23.3.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Avellino 1912

Massima: Confermata l’ammenda di € 500,00 e ridotta l’inibizione fino a tutto il 30.04.2021 in quella fino a tutto l’11/04/2021 al dirigente…In effetti, la sanzione dell’inibizione, nella concreta misura inflitta, appare sovrabbondante rispetto alla gravità del comportamento complessivo del tesserato, al quale, per le esatte parole espresse, per come riferite dal IV uomo, non è addebitabile un comportamento irriguardoso, minaccioso o offensivo nei confronti del medesimo, bensì più semplicemente irrispettoso. Anche in ragione di ciò, ritiene di contro questa Corte di confermare l’ammenda, come elevata dal Giudice sportivo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 146/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 398/DIV del 30.03.2021

Impugnazione – istanza: U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Massima: Confermata l’inibizione fino a tutto il 08/04/2021 e l’ammenda di € 500,00 al direttore sportivo “per condotta gravemente antisportiva in quanto si frapponeva tra il pallone ed un calciatore della squadra avversaria allo scopo di ritardare la ripresa del gioco (panchina aggiuntiva).”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 234 CSA del 27 Maggio 2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 27.2.2020 di cui al Com. Uff. n. 133/DIV

Impugnazione – istanza: Sig. C.G..

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 e ridetermina la sanzione nella sola inibizione a tutto il 20.6.2020. a carico del dirigente “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara; allontanato dal terreno di gioco al termine della gara nel tunnel che porta agli spogliatoi rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive”(r.A., r.proc.fed., r.c.c.); Quanto alla misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ritiene la Corte che, ai fini di un’eventuale riduzione, nessun rilievo possa spiegare la circostanza, invocata dal reclamante, di non essere passato alle vie di fatto nei confronti dell’arbitro (circostanza che resta irrilevante ai fini della portata offensiva delle ingiurie), così come non può valere come attenuante la concessione di un calcio di rigore in danno della propria squadra, seppure nei minuti finali, trattandosi di un evento di gioco rientrante nella normale dinamica di una partita di calcio. Viceversa, può essere valorizzata la circostanza che il tutto si è risolto in una mera intemperanza verbale, certamente gravemente irriguardosa ed offensiva, ma non accompagnata da alcun comportamento minaccioso. E così, mentre può essere annullata la sanzione dell’ammenda, l’inibizione deve essere ridimensionata solo in misura minima (sino al 20.6.2020), considerato che il comportamento irriguardoso ed offensivo si è estrinsecato in momenti diversi e nei confronti di due soggetti distinti (arbitro e primo assistente).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 233 CSA del 27 Maggio 2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 27.2.2020 di cui al Com. Uff. n. 133/DIV

Impugnazione – istanza: Sig. S.C..

Massima: Confermata la sanzione della inibizione a tutto il 30.6.2020 e dell’ammenda di € 2.000,00 a carico del dirigente “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi avvicinava l’arbitro e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose (panchina aggiuntiva, r.A., r.proc.fed., r.c.c.); il tutto occorso al termine della gara Cavese – Rende, disputata il 26.2.2020 sul campo di Cava dei Tirreni e valevole per il campionato di Serie C.

 

DECISIONE C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0137/CSA dell’11 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul C.U. n. 80 del 21/01/2020

Impugnazione – istanza: F.C. CROTONE S.R.L.

Massima: Rideterminata la sanzione dell’ammenda in € 10.000,00 e confermata l’inibizione sino al 31 Marzo 2020 al dirigente per aver reagito in un moto d’impeto per difendere il proprio padre

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 126/CSA del 20 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 91/DIV del 17.12.2019

Impugnazione – istanza: SIG. L.G..

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 28.2.2020 e l’ammenda di € 1000,00 al presidente che raggiungeva il direttore di gara e con tono minaccioso gli puntava il dito sul petto (senza procurargli dolore e senza farlo indietreggiare), urlandogli a gran voce e a meno di cinque centimetri dal suo volto: “Disgraziato, ci hai fatto perdere, hai favorito la Reggina, siete scandalosi, hai sbagliato tutto”. Leonardi smetteva di inveire nei confronti dell’arbitro solo perché portato via a forza dai dirigenti della società Sicula Leonzio.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 125/CSA del 20 Gennaio 2020 

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 91/DIV del 17.12.2019

Impugnazione – istanza: A.S. VITERBESE CASTRENSE

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 31.01.2020 e l’ammenda di € 1.000,00 al dirigente perché come si legge in referto: “Al 46' del secondo tempo richiamavo l’attenzione dell’arbitro per segnalare l’espulsione del dirigente della panchina aggiuntiva della squadra di casa, Viterbese Castrense, Sig. F.D., perché a seguito del gol effettuato dalla società ospitata , Virtus Francavilla, protestava e inveiva contro l’operato della terna arbitrale utilizzando le seguenti parole: (cosa cazzo fate, c'è fallo prima non ci state capendo un cazzo....), accompagnando il tutto dando un pugno contro la propria panchina”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 124/CSA del 28 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 3.12.2019 di cui al Com. Uff. n. 78/DIV

Impugnazione – istanza: CASERTANA F.C.

Massima: Confermate quattro giornate di squalifica e l’ammenda di € 1.000,00 al dirigente “per aver tenuto un comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo nei confronti dell’Arbitro negli spogliatoi durante l’intervallo della gara”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 123/CSA del 28 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 3.12.2019 di cui al Com. Uff. n. 78/DIV

Impugnazione – istanza: CASERTANA F.C.

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 15.3.2020 e l’ammenda di € 3.000,00 al dirigente “perché, al termine del primo tempo di gara, si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed avvicinava l’arbitro per rivolgergli frasi gravemente minacciose e offensive”. Episodio avvenuto nel corso della gara Casertana – Paganese del 1.12.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 105/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo in Com. uff. n. 29/CIt del 28 Novembre  2019

Impugnazione – istanza: POTENZA CALCIO S.R.L.

Massima: Rideterminata l’inibizione fino a tutto il 10.12.2019 al dirigente che come si legge in referto: «a gioco fermo si dirigeva con fare polemico verso la panchina avversaria costringendomi a ritardare la ripresa del gioco per due minuti e generando un clima di nervosismo tra gli addetti ai lavori. Lo stesso al termine della gara mi raggiungeva al rientro negli spogliatoi e mi diceva: “oggi è successo qualcosa di scandaloso, non è possibile, il rigore non esiste”!».

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 134/CSA del 30 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al Com. Uff. n. 80 del 5 Novembre  2019

Impugnazione – istanza: SIG B.C..

Massima: Rideterminata la sanzione ad 1 giornata effettiva di gara e confermata l’ammenda di € 10.000,00 al direttore sportivo per avere, al 46° del secondo tempo della gara Bologna/Inter del 2 Novembre  2019, pro- testato platealmente nei confronti di una decisione arbitrale, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose nonché per avere, al momento della notifica del provvedi- mento, rivolto al Quarto Ufficiale ulteriore espressione gravemente insultante. La Corte, ritenendo la condotta assunta dal Direttore sportivo Sig. R. B. sanzionabile ai sensi del par. b) dell’art. 36 del C.D.S., ritiene di rivalutare la sanzione irrogata in ordine alla gravità delle frasi da esso proferito nei confronti degli Ufficiali di gara e, pertanto, di accogliere parzialmente quanto richiesto nel ricorso. Questa Corte ad ogni modo, considera congrua la sanzione dell’ammenda di Euro 10.000,00 stante il ruolo del reclamante nella Società per cui è tesserato.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 13/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA  del 02 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. M.S. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 15.03.2019 E AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. M.S. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/PRO VERCELLI DEL 13.02.2019

Massima: Confermata l’inibizione, ma rideterminata l’ammenda da € 1.000,00 ad € 500,00 al dirigente "per comportamento gravemente e reiteratamente offensivo al termine del primo tempo di gara verso la terna arbitrale (r.A.A.)"…Da una parte, infatti, le frasi ingiuriose proferite rivolte direttamente nei confronti dell’assistente, appaiono non solo intrinsecamente gravi ma in ordine alle stesse rileva ulteriormente la funzione del Murante di Dirigente accompagnatore. Dall’altra vengono valutati complessivamente le condotte e la categoria di appartenenza del M. stesso.

  

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 0082/CSA del 9 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo  presso la Lega Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 42 del 22 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: BENEVENTO CALCIO SRL

Massima: Confermate tre giornate di squalifica e ridotta l’ammenda da € 5.000,00 ad € 3.000,00 al dirigente per le frasi oltraggiose ed offensive, accompagnate da eloquenti gesti del braccio, che reiterava più volte nei pressi del tunnel prospicente all’uscita dal campo. Il contenuto lessicale delle offese profferite nei confronti dell’arbitro, accompagnate da gesti eloquenti ed inequivoci, dimostra, oltre ogni dubbio, la volontà offensiva, che emerge chiara proprio dalla reiterazione degli stessi e che, pertanto, non consente la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa. Di contro, la Corte, esaminati e valutati i fatti contestati, rilevato che, in realtà, gli stessi si sono svolti in un unico contesto temporale, tale da costituire una oggettiva continuazione della originaria offesa, ritiene equo, anche in relazione alla categoria in cui milita la squadra di appartenenza del dirigente incolpato, in parziale accoglimento del reclamo, ridurre la sola sanzione pecuniaria ad euro 3.000,00

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0074/CSA del 9 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019

Impugnazione – istanza: REGGINA 1914 SRL

Massima: Confermata l’inibizione sino al 3.12.2019 e l’ammenda di € 1.000,00 al Direttore Sportivo perchè: “a seguito dell’ammonizione entrava sul terreno di gioco proferendo frasi offensive nei confronti dell’arbitro; al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara avvicinava nuovamente l’arbitro proferendo ulteriori frasi offensive. Al termine della gara, nonostante l’espulsione rientrava sul terreno di gioco per esultare. Il suo comportamento ha dato luogo a un generale parapiglia sedato da steward, delegati di lega e collaboratori della procura federale (r.A., r.proc. fed., r.c.c., panchina aggiuntiva).”.

DECISIONE C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0139/CSA del 7 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Serie C di cui al Com. Uff. n. 46 del 21/10/2019

Impugnazione – istanza: D.A.S..

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 30 Novembre  2019 nonché l’ammenda di € 1.500,00 al dirigente “perché indebitamente presente nel recinto di gioco al termine del primo tempo avvicinava un calciatore della squadra avversaria rivolgendogli frasi offensive e tentando di colpirlo con uno schiaffo”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0068/CSA del 30 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico del 24.10.2019 di cui al Com. Uff. n. 50/DIV

Impugnazione – istanza: AURORA PRO PATRIA 1919 SRL

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 30.11.2019 e l’ammenda di € 1.000,00 al dirigente, “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale che veniva reiterato dopo la notifica del provvedimento di espulsione”. Si evince da tali referti che “il dirigente protestava in modo plateale mostrando dissenso con gesti ed alzandosi ripetute volte dalla panchina…A seguito della notifica di espulsione il signor T. aggravava la sua condotta gridando “andate afanculo” all’indirizzo della terna” (così il referto arbitrale) e che “al 25° minuto del primo tempo ho richiamato l’attenzione dell’ae per espellere il dirigente sportivo dell’Aurora Pro Patria T. S. per aver protestato platealmente alzandosi in piedi dalla panchina aggiuntiva urlando: avete rotto il cazzo coglioni”.In altri termini, risulta da questi atti di indubbia rilevanza probatoria (art. 61, 1° comma, C.G.S.) che le espressioni ingiuriose ed offensive, in quanto profferite in concomitanza con manifestazioni di dissenso nei confronti di decisioni arbitrali, non potevano che essere dirette alla terna, al cui indirizzo l’arbitro ha inequivocabilmente percepito essere stata rivolta anche l’espressione profferita a seguito dell’espulsione. Non si può peraltro non rilevare che il sig. Turotti, così come sarebbe stato lecito attendersi, nell’immediatezza del fatto non ha in alcun modo rappresentato agli ufficiali di gara il presunto equivoco in cui essi sarebbero incorsi, così legittimando il sospetto di una ricostruzione postuma dell’accaduto, meramente funzionale alla proposizione del reclamo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  075/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  60/CSA del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 26.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO POTENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 04.12.2018 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG C.S.SEGUITO GARA BISCEGLIE/POTENZA DEL 24.11.2018

Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 4.12.2018 e l’ammenda di € 500,00 al presidente “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, panchina aggiuntiva)”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  053/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  049/CSA del 08 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 6.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.11.2018 INFLITTA AL SIG. M.P. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM MILAN/CHIEVO VERONA DEL 3.11.2018

Massima: Ridotta la squalifica di tre giornate di gara in quella del presofferto e commutato il residuo nell’ammenda di € 1.000,00 al dirigente “per avere, al termine della gara, fatto ingresso nello spogliatoio del Direttore di gara, sebbene non autorizzato dal medesimo, e rivolto allo stesso Arbitro un’espressione offensiva”..è bene evidenziare che l’Arbitro, sentito telefonicamente da questa Corte, pur confermando la dinamica dei fatti, la cui natura antiregolamentare è incontestabile, ha tuttavia precisato che il tesserato ha tenuto un contegno pacato. Pertanto, questa Corte, in considerazione di quanto sopra evidenziato, ritiene di poter rideterminare la sanzione di che trattasi nella misura di cui al dispositivo.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15 GIUGNO 2018 + AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. B.G. SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018

Massima: Confermata l’inibizione sino al 15.06.2018 e l’ammenda di € 500,00 a carico del dirigente  “per comportamento non regolamentare e gravemente offensivo verso la terna arbitrale (espulso, r. A.A., panchina aggiuntiva)”… a gioco fermo faceva fronte al terreno di gioco, entrandovi per qualche metro, proferendo le seguenti parole nei confronti della terna arbitrale: ma che cazzo fate, non capite un cazzo”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 020/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 144/CSA del 18 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 842 del 02.05.2018

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; -     SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 AL SIG. V.M., INFLITTE SEGUITO GARA DI PAY-OFF MIRAFIN/BRILLANTE TORRINO FUTSAL DEL 28.4.2018

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.500,00 ma ridotta la inibizione sino al 31.12.2018  nella  squalifica al 31.10.2018 compreso al dirigente per la grave condotta antisportiva posta in essere dall'allenatore, in violazione dell'art. 1 C.G.S., avendo - nel corso dell'incontro, dopo la sua espulsione - aggredito con atti di violenza due calciatori avversari e, per la residua parte della gara, continuato a impartire direttive ai suoi calciatori dalla tribuna; perché un proprio sostenitore in campo avverso, nel corso del secondo tempo, sporgendosi dalla tribuna disturbava l'operato del secondo arbitro, e in una circostanza scagliava un pallone finito sugli spalti contro un calciatore avversario colpendolo al viso senza causargli conseguenze…Sul punto, impregiudicata la gravità della condotta del .. come detto sostanzialmente non contestata, l'inibizione inflittagli sino al 31.12.2018 appare in effetti sanzione sproporzionata in eccesso, specie se si ha riguardo al trattamento punitivo applicato in fattispecie (come quella sopra indicata, evocata dalla reclamante) similari ma contraddistinte da gesti esprimenti, nello specifico, maggior disvalore.

Decisione C.S.A.:C. U. n. 112/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2017 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. M.A. SEGUITO GARA CASERTANA/SIRACUSA DEL 21.10.2017

Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente perché, in occasione della gara sopra indicata teneva un comportamento offensivo verso l’arbitro, pronunciando, altresì, espressioni blasfeme e tentando, una volta espulso, di venire a contatto fisico con il direttore di gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 52/CSA del 30 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DOTT. A.P. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2017 ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/CUNEO DELL’8.10.2017

Massima: La Corte, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al tesserato fino al 15.12.2017 per “indebita presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi, nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi degli addetti federali, nei confronti dei quali assumeva un atteggiamento irriguardoso e minaccioso, e per aver, al termine della gara, atteso l'arbitro negli spogliatoi per rivolgergli frasi offensive”. Ritiene tuttavia la Corte che, per la parte svoltasi negli spogliatoi, la condotta contestata non abbia concretato una presenza abusiva all'interno del recinto di gioco del tesserato rimasto in concreto estraneo alla lista degli ammessi in campo (esulando i locali adibiti a spogliatoio dalla nozione di recinto di gioco in senso stretto), e che le frasi nella specie pronunciate all'indirizzo dell’arbitro, se certamente offensive, non sono tali da assumere anche una valenza propriamente ingiuriosa.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.078/CSA del 16 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CSA del 09 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 134/DIV del 07.02.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLINIBIZIONE FINO AL 31.3.2017 E AMMENDA DI  € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. DANIELE FAGGIANO SEGUITO GARA PARMA/PORDENONE DEL 05.02.2017

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente,“perché, al termine della gara, indebitamente presente nella zona antistante gli spogliatoi, assumeva atteggiamento provocatorio  nei confronti  dei  tesserati della squadra  avversaria causando un principio di colluttazione; invitato dall’arbitro ad allontanarsi rivolgeva allo stesso frasi irriguardose ed offensive”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.59/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 22.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2017 E DELL’AMMENTA DI € 1.000 INFLITTA AL SIG. L. A. SEGUITO GARA RENATE/LUPA ROMA DEL 20.11.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente perchè si avvicinava al terreno di giuoco ed inveiva contro l’assistente, quindi, nel mentre usciva dal campo profferiva, all’indirizzo della terna arbitrale le seguenti ingiurie :”  bastardi, vi dovete vergognare, ci vediamo fuori, pezzi di merda”, inoltre, dalla tribuna, inveiva contro lo stesso con le seguenti frasi : “ dovete morire quando rientrate a casa, vi deve venire il cancro, speriamo che possiate rimanere sulla sedia a rotelle per tutta la vita, vi aspetto negli spogliatoi per aprirvi la testa, teste di cazzo voi e tutta la federazione di corrotti, a pezzi di merda”.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 E AMMENDA € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. C.A.; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. V.S., SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 16.10.2016

Massima: La Corte, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente fino al 30.11.2016 per il comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara. L’evento per cui è causa non è stato percepito dalla terna arbitrale, tanto è vero che non ve ne è traccia nel referto della gara, e questo costituisce circostanza effettivamente apprezzabile quale attenuante della gravità dei fatti contestati. La Corte poi conferma la decisione a carico del calciatore, per il comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 24 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2016 ED AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. T.S. SEGUITO GARA COSENZA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2.10.2016

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente, “perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e rivolgeva alla terna arbitrale reiterate proteste e frasi offensive”.

 

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 220/DIV del 25.5.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2015 ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. S.N., SEGUITO GARA SAVONA/GUBBIO DEL 23.5.2015

Massima: La Corte, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell’inibizione inflitta al Presidente “perché al termine della gara entrava indebitamente sul terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro gli rivolgeva una espressione gravemente offensiva; analogamente rivolgeva agli addetti federali reiterate frasi offensive con l’invito a segnalare il suo comportamento per essere punito con una multa”. Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, di certo, irrispettoso e riprovevole, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, si ritiene congruo, anche sulla scorta dei precedenti della giurisprudenza federale, ridurre la sanzione dell’inibizione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.053/CGF del 23 Settembre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata:Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 17.9.2013

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. P. G. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 30.9.2013; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE AL SIG. P.G.SEGUITO GARA TORINO/MILAN DEL 14.9.2013

Massima: La Corte, riduce la inibizione inflitta al reclamante a tutto il 27.9.2013 "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto ripetutamente agli Ufficiali di gara critiche ingiuriose, accompagnate da un'espressione blasfema; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale".

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del signor B.S. avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2009 e dell’ammenda di € 3.000,00, inflittagli seguito gara Montichiari/Alessandria del 10.5.2009 Massima: Il comportamento tenuto dall’appellante al termine della gara merita la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi di un dirigente della società di calcio, in particolare del Direttore Generale della stessa, che, in quanto tale, costituisce il punto di riferimento della società e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una gravissima mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, da questo punto di vista se si considera che l’appellante, oltre alle gravi minacce rivolte all’Assistente, ha afferrato la bandierina (che si trovava sul tavolo) e l’ha sbattuta violentemente al muro spaccandola in più pezzi.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del signor S. E. avverso la sanzione della inibizione a tutto il 30.9.2009 e ammenda di € 1.500,00 inflittagli seguito gara Montichiari/Alessandria del 10.5.2009

Massima: Il comportamento tenuto dall’appellante al termine della gara merita la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi di un dirigente della società di calcio, in particolare del dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, che, in quanto tale, costituisce un punto di riferimento di calciatori e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una plateale mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, da questo punto di vista si sarebbe giustificato anche un aumento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del signor S.M. avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2009 e dell’ammenda di € 3.000,00, inflittagli seguito gara Montichiari/Alessandria del 10.5.2009

Massima: Il comportamento tenuto dall’appellante al termine della gara merita la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi del Presidente della società di calcio, che, in quanto tale, costituisce il punto di riferimento della società della quale è addirittura il legale rappresentante e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una gravissima mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, per il comportamento tenuto dal presidente al termine della gara (tra l’altro, oltre alle gravi minacce rivolte all’Assistente Arbitro, ha afferrato anche il tesserino di riconoscimento appeso al collo dell’Ispettore di Lega) si sarebbero giustificate sanzioni ben più pesanti di quelle inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale.

 

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