Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 168/CSA del 18 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento a r.l.
Massima: Rideterminata la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 15/2/2022 in quella della squalifica per 3 giornate a carico del Dirigente Responsabile “Per essere, a gioco fermo, entrato sul terreno di gioco rivolgendo con fare minaccioso, espressione offensiva al Direttore di gara. Successivamente correva verso l'A.A. e gli rivolgeva espressioni irriguardose (RAA)”…..Questa Corte, tuttavia, ritiene che dai documenti ufficiali di gara emerga come i fatti refertati, seppur censurabili poiché integranti una condotta certamente ingiuriosa e irriguardosa, siano stati comunque realizzati in un contesto causale e temporale sostanzialmente unitario e siano ascrivibili a un unico comportamento irriguardoso continuato (cfr., in relazione alla continuazione, inter alia, C.S.A., SS.UU., 6 novembre 2018, CU n. 47/CSA; Sez. II, 19 novembre 2019, n. 82). Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, la quale appare eccessivamente afflittiva, anche in ragione del calendario del campionato in programma sino al 15/02/2022, che prevede due turni infrasettimanali (2 e 9 febbraio) ricadenti nell’arco di tempo coperto dalla sanzione inflitta in primo grado, che, di fatto, si tradurrebbe nella squalifica per 5 giornate effettive di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 180/CSA del 14 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 440/DIV del 27.04.2021
Impugnazione – istanza: Calcio Lecco 1912 S.R.L.
Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al dirigente “per proteste verso l’arbitro durante la gara (p. agg.)”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 063 CSA del 13 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo Nazionale del Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 72 del 17.12.2020
Impugnazione – istanza: S.S.D. A.R.L. Mezzolara Calcio
Massima: Ridotta la squalifica a tempo fino al 07.01.2021 in quella di due giornate di gara al dirigente per l’espressione offensiva all’indirizzo del calciatore avversario e quella irriguardosa nei confronti di un A.A.… Tanto premesso, si osserva che, ai sensi del C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Orbene, il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 18 Gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 19 Novembre2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 Settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 27 maggio2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 10 Gennaio 2014, n. 161/CGF). Nel caso di specie, la Corte riconosce l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al dirigente accompagnatore L. M., ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il Sig. L., pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative diminuenti, ed in particolare la fase concitata della partita. Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale. In conclusione, sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18 Gennaio 2018; C.U. n. 39/CSA, Sez. II, del 31 Ottobre 2017), appare dunque appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di due giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta. Per l’effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. L. può essere ridotta, come appare equo, da inibizione fino al 7 Gennaio 2021 alla squalifica per due giornate effettive di gara, peraltro già scontata in data 20 e 23 Dicembre 2020.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 045 CSA del 23 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020
Impugnazione – istanza: Feralpisalò S.r.l.
Massima: Confermate due giornate di squalifica ai tesserati (per comportamento offensivo verso la terna arbitrale) e (perché al termine della gara pronunciava espressioni offensive verso la terna arbitrale)
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 12 marzo 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n 292/CGF del 13 agosto 2009 n. 6 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009
Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. V.D. avverso la sanzione dell’inibizione per 2 gare effettive inflittagli seguito gara Rosarno/Trapani dell’1.3.2009
Massima: Il presidente è sanzionato con la inibizione a svolgere ogni attività per 2 gare effettive “per essere, a gioco fermo, penetrato indebitamente sul terreno di gioco. Sanzione così determinata in considerazione delle recidive di cui ai Com. Uff. n. 51 del 7.11.2008 e n. 105 del 18.2.2009”.