Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 047/CSA del 27 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 20 del 29.09.2021
Impugnazione – istanza: A.C.D. Città Di Sant’Agata
Massima: Confermata alla società l’ammenda di € 500,00 per avere, propri calciatori, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato il contatto fisico con i calciatori avversari senza riuscirvi per l'intervento dei propri dirigenti e delle Forze dell'Ordine. Sanzione così determinata in considerazione del fattivo comportamento dei propri dirigenti”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 035/CSA del 21 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al C.U. n. 20 del 29/09/2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. CHIERI
Massima: Confermata l’ammenda di € 1.3000,00 alla società perché “numerosi dirigenti e calciatori, hanno dato luogo, al termine della gara, a una colluttazione con tesserati della società avversaria profferendo espressioni minacciose e offensive. Nella circostanza, un proprio tesserato veniva allontanato solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, e i propri dirigenti, nonostante le numerose richieste del direttore di gara, ritardavano nell’indicarne le generalità”
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 028/CSA del 08 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile, di cui al C.U. n. 19/DCF dell’8.09.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Pomigliano Calcio Femminile
Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione sino a tutto l’8 settembre 2022 inflitta al presidente in quella della l’inibizione fino al 15 dicembre 2021 perché accedeva nell’area dello spogliatoio e, avvicinatosi all’arbitro, gli rivolgeva gravi espressioni ingiuriose e minacciose, costringendolo a cercare riparo e facendolo temere per la propria incolumità. Siffatto comportamento, protrattosi per diversi minuti e che ha richiesto l’intervento di alcuni addetti alla sicurezza, si palesa ancor più grave, sia per il ruolo apicale ricoperto dal Sig. P., sia perché il medesimo, una volta allontanato, intimava alla squadra di non rientrare in campo per la ripresa della gara, che, pertanto, cominciava con circa 9 minuti di ritardo. Ferma restando, pertanto, la gravità del biasimevole comportamento del Sig. P., questa Corte ritiene di non poter condividere che tale comportamento, come ritenuto dal Giudice Sportivo che ha conseguentemente inflitto la sanzione all’uopo prevista dall’art. 35 CGS, possa costituire una condotta violenta. Come è noto, infatti, ai fini dell’applicazione dell’art. 35 C.G.S., è richiesto un “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”, laddove, nel caso di specie, l’atteggiamento pur gravemente ingiurioso e minaccioso del P. appare privo della intenzionalità e volontarietà di arrecare lesioni personali, essendo stata l’aggressione, seppure smodatamente irriguardosa e veemente, esclusivamente verbale. Tale circostanza induce questa Corte a qualificare i fatti di cui in narrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 CGS, con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta. In ottemperanza ai principi di proporzionalità ed afflittività della sanzione, attese le plurime e protratte ingiurie ed intimidazioni rivolte al direttore di gara, seppur attinte dal vincolo della continuazione, questa Corte ridetermina la sanzione dell’inibizione a carico del Presidente P. sino a tutto il 15 dicembre 2021
Massima: Per tali fatti ed in conseguenza della riduzione della sanzione al presidente viene anche ridotta l’ammenda alla società da € 3.000,00 comprensiva di € 500,00 per essersi presentata in ritardo all’inizio del secondo tempo ad € 2.000,00, comprensiva di € 500,00 per essersi la squadra presentata in ritardo all’inizio del secondo tempo.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 027/CSA del 08 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14 settembre 2021
Impugnazione – istanza: Piacenza Calcio 1919 S.r.l.
Massima: Confermata l’ammenda di € 3.000,00 alla società “1. Per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, rotto e scagliato a terra la bandierina di riserva del quarto uomo posizionata su di un tavolo all’esterno dello spogliatoio degli arbitri (persona rientrata nello spogliatoio del Piacenza dopo la condotta posta in essere). 2. Per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una parete dell'ingresso degli spogliatoi, una parete dell'ingresso locale docce ed un porta salviette dei bagni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto)”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 026/CSA del 08 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14 settembre 2021
Impugnazione – istanza: F.C. Pro Vercelli 1892
Massima: Confermata l’ammenda di € 1.000,00 alla società “per avere, “al 25° del secondo tempo diversi sostenitori (circa 20) della Pro Vercelli presenti in Tribuna centrale, tra cui anche il presidente della stessa società sig. …, hanno inveito più volte contro i dirigenti del Seregno, urlando il seguente coro: «buffoni, buffoni». Soltanto grazie all’immediato intervento delle forze di polizia e degli steward è stato possibile riportare la calma in Tribuna”. ….Privo di pregio, poi, l’assunto difensivo in ordine all’esatto significato letterale del termine “buffone”. L’art. 25, comma 3, CGS, così recita: «Le società … sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale». Orbene, a tal riguardo, non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, sul fatto che le espressioni utilizzate, indipendentemente dalla loro astratta etimologia storico-concettuale e, invece, calate nel concreto contesto di riferimento, rivesta portata oltraggiosa e, comunque, offensiva ai fini dell’ordinamento sportivo e nella prospettiva dell’obbligo di rispetto dei tesserati e dirigenti di altre società. Come noto, infatti, tutti i tesserati sono tenuti a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, comunque, riferibile all’attività sportiva. In definitiva, dal punto di vista “sportivo”, che qui rileva, il comportamento tenuto dal pubblico locale presente in tribuna, deve reputarsi punibile secondo le previsioni dettate dal Codice di giustizia sportiva e integra gli estremi della condotta prevista e punita dalla norma di cui all’art. 25, comma 3, CGS, anche alla luce della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, CGS. Si tratta di espressione che, anche a voler prescindere dalla portata ingiuriosa e/o offensiva della stessa, non è, comunque, corretta dal punto di vista della “deontologia” sportiva. Né l’uso corrente, specie in particolari contesti, di certi termini ne attenua il disvalore sportivo-disciplinare, considerato che l’abitudine al linguaggio “inappropriato”, a volte ritenuto tipico del contesto sportivo, non toglie alle espressioni medesime la loro obiettiva lesività e inopportunità. A tal riguardo, del resto, non è richiesto un vero e proprio animus iniuriandi vel diffamandi in senso proprio e tecnico inteso: è, cioè, sufficiente – affinché sia integrata la fattispecie vietata – che l’uso di determinate parole sia socialmente percepito come offensivo, nel senso che le stesse sono consapevolmente adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, anche se le medesime non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità personali altrui o risultano ormai “accettate” dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 025/CSA del 06 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 36/DIV del 21.09.2021
Impugnazione – istanza: Calcio Lecco 1912 S.r.l.
Massima: Confermata l’ammenda di € 1.500,00 alla società per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: “1. Al 25' del primo tempo per 2 volte, nei confronti di un Dirigente della Società avversaria; 2. Al 5' del secondo tempo per 2 volte nei confronti di Istituzioni calcistiche; 3. Al 28' del secondo tempo nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.c.c.)”…. " M. uomo di merda" per 2 volte. …. "Lega Italiana figli di puttana " …. "fa disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, mestiere di merda Carabiniere".
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 225/CSA del 16 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 108/U Campionati Giovanili S.D.S. del 04.05.2021 con la quale, a seguito della gara Udinese Calcio / Hellas Verona disputatasi in data 01.05.2021, era stata inflitta, a carico della società la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 “per assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza, durante la gara”.
Impugnazione – istanza: Udinese Calcio
Massima: Confermata la decisione del G.S. che ha inflitto alla società l’ammenda di euro 200,00 “per assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza, durante la gara”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 223/CSA del 14 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1448 del 07.06.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Polistena C5
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara con obbligo di disputa dell'incontro a porte chiuse, ma ridetermina l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.000,00. L’obbligo di ripetizione dell’incontro si fonda, sul fatto che l’interruzione della gara è stata decretata dall’arbitro per l’episodio che l’aveva determinata (sputo che aveva attinto il secondo arbitro al 4° minuto della seconda frazione di gioco e conseguente decisione di quest’ultimo di abbandonare il terreno). L’ammenda è determinata dal fatto che….erano presenti un numero di spettatori ben superiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, tenuto conto che alcuni sostenitori della Società rivolgevano agli arbitri reiterate ingiurie e minacce sia durante l’incontro che al termine dello stesso, costringendo la terna a sostare a lungo nello spogliatoio prima di poter abbandonare l’impianto sportivo scortata dalle forze dell’ordine….. Ciò premesso in fatto, la Corte Sportiva non condivide le motivazioni con le quali il Giudice Sportivo, disponendo la ripetizione della gara, ha ritenuto “immotivata e non in linea con le vigenti disposizioni regolamentari” la decisione dell’arbitro di interrompere definitivamente la gara medesima. Al di là della rilevanza, sul piano precettivo-regolamentare, delle disposizioni contenute nella “guida pratica” A.I.A. annessa al regolamento di gioco del calcio a 5, ritiene la Corte che il Giudice Sportivo abbia comunque travisato dette disposizioni, secondo le quali, in caso di sopravvenuto impedimento di uno dei due arbitri, la gara possa/debba proseguire con la direzione di un solo arbitro. La fattispecie, difatti, è evidentemente riferita all’ipotesi dell’infortunio o di altro fatto oggettivamente ostativo, ma non certo all’impedimento causato da una condotta violenta ad altri imputabile (cui deve essere equiparato lo sputo, ex art. 35, comma 1, C.G.S.) verificatasi nel corso della gara, come peraltro reso palese dalla stessa regola 5 invocata dal primo giudice, al cui punto 3 si legge, ad es., che “se un oggetto lanciato da uno spettatore colpisce uno degli ufficiali di gara o un calciatore o un dirigente, l’arbitro può consentire che la gara prosegua, interromperla, sospenderla temporaneamente o definitivamente, secondo la gravità dell’episodio”, così come può “sospendere temporaneamente o definitivamente la gara per qualsiasi tipo di interferenza esterna”. Ne consegue che la decisione di sospendere definitivamente la gara appare non solo del tutto legittima, ma addirittura doverosa se relazionata alla gravità dell’episodio che, al di là dell’odiosità del gesto, assume rilevanza addirittura gravissima in quanto inserito nel contesto della perdurante epidemia da Covid 19, ove proprio lo sputo può rappresentare uno dei veicoli principali di trasmissione dell’infezione. Né può censurarsi l’arbitro, per aver ritenuto di non esporre sé stesso o altri colleghi al rischio di divenire oggetto di medesime, ulteriori condotte sciagurate da parte di uno o più sostenitori locali (ancorchè sparuti). Esaurita tale doverosa premessa, ritiene questa Corte Sportiva che il particolare evento occorso, ancorchè ascrivibile al gesto di un supporter della società ospitante, ma oggettivamente isolato ed estraneo alla contesa sportiva in corso sul campo (peraltro questa di significativa importanza, trattandosi di finale dei play off), non possa essere valutato con criteri esclusivamente tecnici e consenta quindi all’organo di giustizia la scelta tra le varie opzioni previste dall’art. 10, comma 5, C.G.S.. Tra queste, si ritiene la più adeguata proprio la ripetizione della gara interrotta (ancorchè non per errore in cui sarebbe incorso l’arbitro), opzione questa che, nel caso di specie, pur assumendo anche valenza sanzionatoria (considerato il risultato di 2 -0 in favore della Futsal Polistena al momento dell’interruzione), permette comunque di affidare l’esito della gara medesima al solo sano confronto agonistico sportivo, fermo restando che, in applicazione dell’art. 74 C.G.S., si ritiene di dover disporre a carico della Futsal Polistena, per il medesimo fatto, anche la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Quanto all’obbligo della disputa della nuova gara a porte chiuse ed all’ammenda di € 2.000,00, tutte le circostanze che il Giudice Sportivo ha posto a base delle predette sanzioni (presenza di un numero di spettatori superiore al consentito, reiterate ingiurie e minacce rivolte agli ufficiali di gara, talmente reiterate e gravi da costringere la terna ad uscire dall’impianto sportivo scorata dai Carabinieri), hanno trovato puntuale riscontro negli atti di gara, indipendentemente da quanto relazionato dai Carabinieri (i quali sono tenuti a riferire della commissione di eventuali reati, ma non già di violazioni regolamentari delle quali ben possono non avere percezione). La prima circostanza trova riscontro addirittura certosino nel rapporto del Commissario di Campo sig. …., il quale riferisce che “la società ospitante ha deliberatamente permesso l’accesso all’impianto ad un numero di spettatori pari al più del doppio del 25% della capienza limite previsto dal protocollo Covid per le manifestazioni a partire dal 01/06/2021. Lo scrivente ed il collega Commissario hanno contato uno ad uno i presenti ad inizio gara e durante la stessa, notando un numero di presenze sempre più crescente, nonostante la dirigenza della squadra ospitante fosse stata avvisata molto prima dell’orario di inizio circa le restrizioni in essere”. La seconda circostanza è ravvisabile dai convergenti rapporti tanto degli ufficiali di gara quanto dei Commissari di Campo, tutti concordi nel riferire di gravi ingiurie e minacce rivolte agli ufficiali di gara (e in particolare al secondo arbitro) sia durante il primo tempo, sia al termine della gara, con pericoloso assembramento anche di soggetti non identificati nelle immediate vicinanze degli spogliatoi, tale da far temere per l’incolumità degli Arbitri e dei Commissari, costretti difatti ad allontanarsi sotto la protezione delle forze dell’ordine. Devono pertanto essere confermati, con conseguente reiezione del reclamo sul punto, tanto l’obbligo della disputa a porte chiuse della gara da ripetere, quanto l’ammenda di € 2.000,00 a carico della società ospitante Futsal Polistena.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 220/CSA del 10 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo C.u. n. 76 del 12 maggio 2021 (Dipartimento interregionale)
Impugnazione – istanza: A.C.F. Alessandria Calcio Femminile
Massima: Ridotta l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.000,00 alla società per «la presenza in tribuna di circa 50 spettatori non riconducibili a personale dirigente della società, in palese violazione delle disposizioni normative e federali per il contenimento della pandemia da covid-19. Un gruppo di tifosi, inoltre, posizionati dietro la rete di recinzione che delimita il campo di gioco, unitamente a quelli posizionati sugli spalti, per tutta la durata della gara rivolgevano espressioni offensive e minacce all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara i medesimi, rivolgevano ulteriori espressioni offensive nei confronti dell’arbitro, con atteggiamento violento e minaccioso, fino al suo rientro negli spogliatoi. Alcuni di detti tifosi reiteravano tale comportamento mentre l’arbitro consegnava ai dirigenti i documenti al termine della gara»; Ciò in quanto più proporzionata rispetto alla violazione commessa.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 160/CSA del 22 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 129 del 25.03.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Paternò Calcio
Massima: Confermata l’ammenda di €1.000,00 alla società “Per indebita presenza sulla tribuna di persone non autorizzate (circa 40) alcune delle quali rivolgevano espressioni offensive all’indirizzo dell’Arbitro. Inoltre, al termine della gara veniva consentito l’accesso al terreno di gioco di persone non autorizzate, che venivano allontanate solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. (RCdC)”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 159/CSA del 22 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 132/DIV del 31.03.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Puteolana 1902
Massima: Ridotta da € 1.200,00 ad € 800,00 l’ammenda alla società “Per la indebita presenza al termine della gara di persone non autorizzate e non presenti in distinta, nell’area degli spogliatoi, le quali rivolgevano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Uno dei medesimi, si avvicinava al Direttore di gara protestando con atteggiamento intimidatorio. Inoltre, per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”… Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi si configuri, sicuramente, irriguardoso, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, di non particolare gravità, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza di questa Corte, di ridurre la sanzione dell’ammenda da Euro 1200,00 ad Euro 800,00. Tale attenuazione viene effettuata ai sensi del 2° comma dell'art. 13, C.G.S, in forza del quale la complessiva condotta, in particolare le parole proferite, merita una valutazione attenuata, anche alla luce dei già richiamati precedenti. Viceversa questa Corte non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, ex art. 13, comma 1, lettere c) ed e), C.G.S., perché dagli atti di gara non emergono fatti e circostanze in tal senso.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 135/CSA del 30 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di Serie D, di cui al Com. Uff. n. 116 del 3.03.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Molfetta Calcio
Massima: Ridotta da € 800,00 ad € 600,00 l’ammenda alla società: “per avere, i raccattapalle, durante gli ultimi 20 minuti della gara, volontariamente ritardato la riconsegna dei palloni assumendo comportamento ostruzionistico. Inoltre, per indebita presenza nell’area antistante gli spogliatoi, di una persona non autorizzata e non presente in distinta la quale al termine della gara rivolgeva reiterate espressioni irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro.”…La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, infatti, risulta a questa Corte eccessivamente afflittiva e deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 134/CSA del 30 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di Serie D, di cui al Com. Uff. n. 112 del 25.02.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Molfetta Calcio
Massima: Ridotta da € 1.000,00 ad € 800,00 l’ammenda alla società: “per avere, al termine della gara, alcuni tesserati della società, partecipato nell’area degli spogliatoi a una rissa con spintoni e lancio di oggetti che perdurava per circa 4 minuti”…La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, infatti, risulta a questa Corte eccessivamente afflittiva e deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 129/CSA del 30 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 343/DIV del 04.03.2021
Impugnazione – istanza: Calcio Lecco 1912 Srl
Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 alla società “perché un proprio dipendente brandendo un bastone minacciava dirigenti e tecnici della squadra avversaria presenti nel corridoio degli spogliatoi al termine della gara. Tale comportamento veniva contenuto dall’intervento dei dirigenti (r. c.c., r. proc. fed.)…I rapporti del Delegato di Lega e del Collaboratore della Procura Federale, che ex art. 61, comma 1, C.D.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, confermano in toto la motivazione resa dal Giudice Sportivo con il provvedimento impugnato. Occorre evidenziare che i referti del Collaboratore della Procura Federale e del Delegato di Lega sono dettagliati e concordanti tra loro e non lasciano dubbio alcuno su quanto effettivamente accaduto negli spogliatoi al termine della gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 118 CSA del 19 Marzo 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 324/DIV del 23.02.2021
Impugnazione – istanza: Potenza Calcio S.R.L.
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 2.000,00 ad € 500,00 alla società “perché persona riconducibile alla società stazionava all’interno del recinto di gioco rivolgendo frasi irriguardose nei confronti del quarto ufficiale di gara (r.proc.fed., r.c.c.).”…La tesi difensiva della società reclamante, sul punto riguardante il comportamento irriguardoso attributo al suo dirigente…deve essere totalmente accolta. E’ di tutta evidenza che detto comportamento irriguardoso è da imputare al Sig. …, Direttore Sportivo della società Virtus Francavilla e non invece al dirigente della società reclamante. I rapporti del Quarto Ufficiale, del Delegato della Lega e del Collaboratore della Procura Federale non lasciano ombra di dubbio in questo senso.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 088 CSA del 21 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 27.01.2021 di cui al Com. Uff. n. 95
Impugnazione – istanza: A.S.D. Marina di Ragusa
Massima: Confermata l’ammenda di € 500,00 alla società “per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolto, per la intera durata del secondo tempo, espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di Gara”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 081CSA del 4 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Serie D della L.N.D, pubblicata con C.U. 87 del 13 Gennaio 2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. San Luca 1961
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.000,00 ad € 800,00 alla società “Per avere, un gruppo di 20 persone, presenti in tribuna e chiaramente riconducibili alla società, per la intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente ingiuriose e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara e dei calciatori della squadra avversaria”….Nello stesso tempo, il sopradescritto quadro di incertezza probatoria cui ricondurre la individuazione degli autori del fatto come, in via esclusiva, sostenitori del San Luca, non porta ad escludere in via assoluta che effettivamente il gruppo di persone che si trovava in tribuna fosse composto solo da sostenitori del San Luca, non essendo riuscita, in modo adeguato, la società reclamante a dimostrare l’opposto “al di là di ogni ragionevole dubbio”, affidandosi anch’essa a deduzioni e illazioni contrarie rispetto a quanto emerge dalla documentazione presente nel fascicolo. Consegue a quanto sopra che le sopradescritte, solo parziali, carenze probatorie inducono il Collegio ad accogliere in parte il reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN LUCA 1961 e quindi a ritenere più congrua la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (euro ottocento/00) a carico della società A.S.D. SAN LUCA 1961, rispetto alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo (dell’ammenda di € 1.000,00) e riducendo in detti termini la sanzione inflitta. Da ciò consegue anche la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 060 CSA del 12 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 224/DIV del 15.12.2020
Impugnazione – istanza: U.S. Viterbese 1908 S.r.l.
Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 alla società ma rideterminata la sanzione dell’inibizione federale fino a tutto il 27 Febbraio 2021 con l’inibizione a tutto il 01.02.2021 al dirigente «perché al termine della gara rivolgeva alla quaterna arbitrale reiterate frasi offensive»…Il comportamento del dirigente, di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. È dunque da condannare la condotta tenuta dall’U.., il quale, in qualità di dirigente, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se dirigente. Tuttavia, valutati gli atti di gara, in ragione del comportamento dell’U.. emerso in sede dibattimentale, si ritiene che la sanzione dell’inibizione possa essere in parte diminuita in misura proporzionata alla condotta posta in essere (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, 7 Febbraio 2020, dec. n. 130; Corte sportiva d’appello nazionale, 16 Dicembre 2019, dec. n. 105).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 059 CSA del 12 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 222/DIV del 14.12.2020
Impugnazione – istanza: Sig. B.S..
Massima: Confermata l’ammenda di € 1.000,00 alla società ma rideterminata la sanzione dell’inibizione federale fino a tutto il 27 Febbraio 2021 con l’inibizione a tutto il 01.02.2021 al dirigente per aver protestato in maniera ‘colorita’, contesta di aver assunto un comportamento minaccioso e intimidatorio nei confronti del direttore di gara…Il comportamento del B.., di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. Quest’ultimo avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo (art. 4 C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se dirigente. Tuttavia, valutati gli atti di gara, in ragione della condotta del B..emersa in sede dibattimentale, si ritiene che la sanzione dell’inibizione possa essere in parte diminuita in misura proporzionata alla condotta posta in essere (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, 7 Febbraio 2020, dec. n. 130; Corte sportiva d’appello nazionale, 16 Dicembre 2019, dec. n. 105).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 037 CSA del 21 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile Com. Uff. n. 27 del 30.10.2020
Impugnazione – istanza: Torino Women ASD/Pinerolo
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società per non aver utilizzato i moduli conformi al Protocollo Covid-Chiarimenti-17 Settembre 2020 della Lega Nazionale Dilettanti per le dichiarazioni richieste nel pre-gara. L’art. 10 C.G.S., va precisato, è norma che non può essere estesa in senso analogico. In questa direzione occorre richiamarsi a una decisione del Collegio di Garanzia del CONI, 4 Febbraio 2015, n. 3 ove, con riferimento all’art. 17 del previgente Codice di Giustizia FIGC, oggi novellato nel prefato art. 10 C.G.S., si afferma «che la norma in questione non prevede, per la sua violazione, tale tipo di sanzione [perdita della gara n.d.r.], laddove l’utilizzo di soggetti squalificati non sia riferito al numerus clausus espressamente indicato. [...]. In applicazione del canone quod lex voluit dicit, quod noluit non dicit, alcun potere di elasticizzazione o integrazione della norma può essere riconosciuto alla Corte Sportiva d’Appello […] atteso il vincolo formale stringente espresso nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC». Ancora più nello specifico, in merito al caso che occupa, secondo parte della letteratura e della giurisprudenza, l’inciso finale della lett. a) del comma 6 dell’articolo in parola («che comunque non abbiano titolo a prendervi parte») configurerebbe la fattispecie ricavabile in maniera implicita dal comma 8 dell’art. 10 C.G.S., ossia la mancata identificazione del calciatore. Identificazione che, tra l’altro – proprio secondo quanto espresso nell’esimente del comma 8 – può anche avvenire successivamente, in sede di giudizio. In questa ipotesi la sanzione è puramente disciplinare a carico della società e dei suoi tesserati, di regola un’ammenda. Andando oltre, tuttavia, va svolta ulteriore considerazione in merito alla competenza di questa Corte, quale giudice della gara, sul rispetto del Protocollo Covid. In verità l’attività di vigilanza sulla ottemperanza delle procedure del suddetto protocollo va riferita in capo non a coloro che prendono parte alla gara, compreso l’arbitro – come anche sostenuto dalla ricorrente –, ma al c.d. DAP (Delegato per l’Attuazione del Protocollo): «L’attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione dello svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare tale figura all’interno della società: presidente; direttore; altro dirigente; segretario; medico; allenatore; referente organizzativo; etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono presenti nell’impianto» (così, testualmente, Protocollo Covid-Chiarimenti-17 Settembre 2020 della Lega Nazionale Dilettanti, p. 2).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 237 CSA dell'8 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 101 del 26.02.2020
Impugnazione – istanza: A.S.D. C.F. Permac Vittorio Veneto
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 300,00 ad € 100,00 alla società. Ed infatti, l’asserita riconducibilità del ritardato inizio della gara - 14:34 anziché 14:30 - all’impossibilità di procedere alla stampa della distinta di gara a causa del mancato funzionamento della stampante, come tale non imputabile alla reclamante, se pur suggestiva sul piano logico – argomentativo, non inficia a giudizio della Corte la fondatezza della decisione del giudice di prime cure. Conseguentemente, la richiesta principale di annullamento della sanzione non può trovare accoglimento. Tuttavia, considerata la lieve entità del ritardo procurato all’inizio della gara, la Corte reputa equo ridurre la sanzione nella misura indicata in dispositivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 19/ CSA del 5 Maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 163/CSA del 20 Giugno 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 1080 del 23.05.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. FUTSAL SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL SALINIS/TERNANA CALCIO FEMMINILE DEL 22.05.2019
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 800,00 a carico della società “perché l’allenatore della società, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 10 del C.U. n. 968 del 3.05.2019, sedeva in panchina durante l’incontro senza indossare giacca e cravatta. Per mancata lettura del C.U. antiviolenza prima dell’inizio dell’incontro”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 201 CSA del 26 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 90 del 05.02.2020
Impugnazione – istanza: A.S.D. Muravera Calcio
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.500,00 a carico della società perchè all’esito della gara, “ci sono state vibranti ed esagerate contestazioni nei confronti della terna arbitrale, così come doviziosamente specificate nei referti redatti dal Direttore di gara e dal suo Assistente”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 160/CSA del 7 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 47 del 15.1.2020
Impugnazione – istanza: AVEZZANO CALCIO S.R.L.
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società non solo in considerazione dell’addebito di avere ritardato l’inizio della gara di venti minuti (addebito contestato dalla Società reclamante) ma anche in considerazione della condotta violenta, posta in essere dal calciatore della Società Avezzano Calcio S.r.l., …, nei confronti del Direttore di Gara; tale responsabilità oggettiva non è stata contestata dalla Società reclamante che, anzi, con separato ricorso, si è limitata a chiedere a questa Corte la sola congrua riduzione della squalifica irrogata al predetto calciatore.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 107/CSA del 16 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. 59 del 26 Novembre 2019
Impugnazione – istanza: BENEVENTO CALCIO S.R.L.
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 10.000,00 ad € 7.000,00 alla società per “avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco”, nonché per avere “una persona, non identificata, ritardato ulteriormente la ripresa del giuoco, al 46° del secondo tempo, frapponendosi tra il pallone e un calciatore del Crotone, venendo a contatto con il medesimo”. La Corte, esaminati gli atti, rileva come, per le fattispecie sanzionate con la decisione del Giudice Sportivo oggetto del presente procedimento, non possa essere esclusa la responsabilità oggettiva della Società. Inoltre, nonostante non ritenga sussistenti le circostanze attenuanti previste dal C.G.S. in quanto non riscontrate negli atti di gara a sua disposizione e, di conseguenza, non sia possibile concedere l’applicazione dell’art. 15, la Corte ritiene che, ad ogni modo, la sanzione irrogata non sia congrua e che la stessa debba essere ridotta alla somma di € 7.000,00.
DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0141/CSA del 28 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 49 del 6-11-2019
Impugnazione – istanza: A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 800,00 ad € 500,00 alla società per i seguenti fatti: “Al termine della partita, nel recinto di gioco davanti al tunnel degli spogliatoi, c’era la presenza di almeno 3 persone non presenti in distinta, una delle quali esclamava “fai schifo, non sei in grado di arbitrare! Ma che cazzo mi guardi non puoi farmi niente “continuava poi “siete schifosi dovete vergognarvi” invitato ad uscire dalla polizia entrava nel tunnel e poi nello spogliatoio della soc. Atletico Terme Fiuggi”. A prescindere dal numero delle persone che erano nel recinto di gioco e che erano riconducibili certamente alla società (dal rapporto suppletivo dell’arbitro risulta che una sola persona ha pronunciato le frasi ingiuriose) il Collegio rileva che le frasi sia pure offensive non sono state accompagnate da comportamenti oltraggiosi o violenti e che non è stata contestata la condotta collaborativa della società tant’è che il tutto si è svolto alla presenza della polizia che ha invitato le suddette persone ad allontanarsi. Tenendo presente l’entità dei fatti si ritiene equo ridurre la sanzione inflitta a € 500,00. Va disposta la restituzione della tassa.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 14/ CSA del 12 Novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 29 Maggio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 13.5.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA G.S.D AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA SEGUITO GARA DARFO BOARIO/AMBROSIANA DEL 12.05.2019
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 800,00 ad € 300,00 alla società per avere propri tesserati non identificabili, al termine della gara, provocato e preso parte ad una rissa con tesserati della squadra avversaria che durava per alcuni minuti …Infatti, questa Corte considera la sanzione dell'ammenda di € 800,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante non proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestata. In altre parole, nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla G.S.D. Ambrosiana., ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come, pur trattandosi di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, la G.S.D. Ambrosiana non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo. In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva. La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.). Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, del personale addetto a fornire servizi dell'ente, dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Sul punto, si osserva che la responsabilità oggettiva trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante trova riscontro nel referto dell'assistente arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte dell'assistente arbitrale, presente nelle immediate vicinanze del luogo in cui è accaduto il fatto, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso. In tale referto, infatti, si afferma esplicitamente che i giocatori locali (Darfo Boario) per collera e frustrazione "hanno iniziato a spingere i giocatori ospiti (Ambrosiana)". Della natura discrezionale della valutazione in merito alla applicazione e quantificazione della sanzione si è già detto, considerato anche l'impegno continuo delle Istituzioni nel contrastare condotte come quelle in argomento che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori. Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, al verificarsi di eventi come quello in argomento. Inoltre, si ritengono sussistenti, nel caso di specie, alcune circostanze attenuanti, quali: il precedente comportamento antisportivo degli avversari nei confronti dei propri tesserati - comportamento che ha causato al D. B. una ammenda di euro 600 – che, quindi, avrebbero agito "per reazione"; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento dei dirigenti teso a riportare la calma tra i tesserati, come pure lo stesso Assistente Arbitrale riporta nel referto; il fatto che la rissa sia stata totalmente priva di conseguenze e sia durata solo qualche secondo. In altri termini, pur dovendo gli scontri in questione essere stigmatizzati con fermezza ed essendo meritevoli di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta, nonché il momento di concitazione agonistica in cui gli eventi oggetto di censura si sono verificati.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 0050/CSA del 3 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8 Ottobre 2019
Impugnazione – istanza: FERALPISALO’ SRL.)
Massima: Rideterminata l’ammenda in € 1.000,00 alla società perché il direttore di gara attestava che, al termine della gara, mentre il predetto rientrava nello spogliatoio, veniva aggredito verbalmente da una persona qualificatasi come dirigente della società ricorrente, il quale contestava vivacemente la direzione arbitrale e, nel mentre si allontanava, lo offendeva, come riportato testualmente nel referto arbitrale…E’ emerso che, in effetti, l’episodio contestato, si svolto, non già sul terreno di giuoco, bensì come precisato dal direttore di gara, nello spazio antistante lo spogliatoio…Infatti, l’offensore, benchè non identificato, non può non ricondursi alla società ricorrente, atteso che i rilievi svolti e l’animosità della critiche e delle offese avanzate all’arbitro si collegano, logicamente, alle presunte ed asserite irregolarità arbitrali in danno della ricorrente. Quanto alla mancanza della natura delle offensiva delle frasi e del comportamento assunto nei confronti dell’arbitro, la Corte si limita a rilevare che l’epiteto con il quale è stato apostrofato l’arbitro, è di per sé offensivo e denigratorio.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 13/ CSA del 12 Novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA del 02 Febbraio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 181/DIV dell’11.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/RENDE DEL 9.02.2019
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 5.000,00 ad € 3.000,00 alla società perchè “dopo il termine della gara una persona non identificata ma riconducibile alla Società avvicinava l’arbitro che si accingeva a lasciare l’impianto e gli rivolgeva reiterate frasi irriguardose; perché un proprio sostenitore durante la gara indirizzava uno sputo verso un assistente arbitrale raggiungendolo al collo”…Dagli ufficiali di gara emerge che nell’occasione dell’episodio indicato dall’arbitro, le censure mosse, pur essendo delle accuse rivolte al direttore di gara, non sono state proferite con tono irriguardoso ma si sono sostanziate in una mera espressione critica che al più integra gli estremi di una condotta irrispettosa.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0044/CSA del 25 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 09 Ottobre 2019
Impugnazione – istanza: ASD SAN DONATO TAVARNELLE
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.200,00 ad € 1.000,00 alla società per avere i suoi calciatori preso parte, nel corso dell'intervallo, ad un parapiglia con spintoni e frasi triviali, all'indirizzo dei tesserati della squadra avversaria, e per avere gli stessi danneggiato i bagni del proprio spogliatoio (due miscelatori e un soffione doccia, con obbligo, sancito dal Giudice sportivo, di risarcimento dei danni, se richiesti). Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere l'annullamento e, in via gradata, la riduzione della sanzione inflitta) è parzialmente fondato e quindi da accogliere. In effetti, per come i fatti risultano essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta imputata ai tesserati del Taranto FC 1927 SRL. In particolare, assumono al riguardo rilievo non soltanto il modesto valore degli arredi danneggiati, ma anche l'obbligo di risarcimento del danno sancito dal Giudice sportivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 07/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 641 del 13.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. REAL DEM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL DEM/ETA BETA FOOTBALL DEL 09.02.2019
Massima: Rideterminata la sanzione dell’ammenda in € 300,00 anziché € 800,00 nei confronti della società “perché i propri dirigenti, sebbene allontanati nel corso del primo tempo, assistevano al prosieguo dell’incontro dalla tribunale da dove protestavano avverso l’operato del direttore di gara per la parte residuale dell’incontro e perché i propri sostenitori rivolgevano reiterate ingiurie all’indirizzo dell’arbitro”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 225 del 07.05.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA AL SIG. G.T., INFLITTE SEGUITO GARA NAPOLI/CAGLIARI DEL 05.05.2019
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 7.000,00 con diffida ad € 2.000,00 al presidente per avere questi, al termine della gara, contestato con atteggiamento polemico una decisione arbitrale, nei pressi dello spogliatoio del Direttore di gara e per l’effetto viene anche rideterminata l’ammenda da € 7.000,00 ad € 2.000,00 alla società che di tale condotta ne ha risposto a titolo di responsabilità diretta…Va premesso che, come da Protocollo di cui al Regolamento del gioco del calcio FIGC, <<Un VAR è un ufficiale di gara, con accesso indipendente ai filmati della gara, che può assistere l’arbitro soltanto in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” in relazione a: a. rete segnata / non segnata b. calcio di rigore / non calcio di rigore c. espulsione diretta (non seconda ammonizione) d. scambio d’identità (quando l'arbitro ammonisce o espelle il calciatore sbagliato)>>. Nella specie, l'episodio contestato è rappresentato da un calcio di rigore inizialmente non rilevato dall'arbitro, e assegnato solo dopo l'intervento del VAR, mediante tecnologia 3D, e solo dopo che il VAR (a circa 2 minuti di distanza dal contatto suindicato) aveva raccomandato all'arbitro a procedere alla "revisione sul campo". Da questo punto di vista, va evidenziato che, in base al Protocollo, la decisione dell'arbitro di consentire al gioco di proseguire dopo una presunta infrazione può sempre essere riesaminata, perché al Direttore di gara è attribuito il potere (eventualmente, su raccomandazione del VAR) di procedere alla "revisione", e che "non c'è un limite di tempo per il processo di revisione poiché l’accuratezza della decisione è più importante della rapidità nel prenderla.". Di piena evidenza appare, dunque, l'importanza che il Protocollo annette ai processi di autocorrezione del Direttore di gara, e alla stretta connessione fra essi e il VAR. Così sinteticamente riassunto il quadro regolatorio di riferimento, sul piano fattuale è da ribadire, per quanto qui interessa, che l'arbitro - dopo il contatto al limite dell'area di rigore fra il pallone e il difensore del Cagliari …. - in un primo momento non è intervenuto, lasciando proseguire il gioco. Indi, dopo circa 2 minuti, e su raccomandazione del VAR, il Direttore di gara ha fermato il gioco, visionato il filmato per rivedere l’azione, e ha poi assegnato il rigore al Napoli. In assenza di divieti legali all'impiego da parte del VAR della tecnologia 3D, è il ricorso a quest'ultima che ha nella specie consentito all'arbitro di revisionare la propria decisione iniziale, in esito alla rilevazione di quello che - seppure non riscontrabile semplicemente a occhio nudo o con la tradizionale tecnologia "replay" - può e deve, secondo ragionevolezza, qualificarsi, in sè, come un “chiaro ed evidente errore”. Con questa espressione - in un contesto che dà, come detto, centralità all'accuratezza della decisione arbitrale, e mette al servizio di questo prioritario risultato le tecnologie progressivamente disponibili (non vietandone l'utilizzo) - “chiaro ed evidente errore”, ai fini del VAR, non è quello di cui il Direttore di gara aveva la possibilità di avvedersi da sé, né quello percepibile semplicemente a occhio nudo da chiunque assista alla gara allo stadio o da casa, né, infine, quello percepibile solo a mezzo del ricorso ad alcune tecnologie, con esclusione delle altre. Al contrario, “chiaro ed evidente errore”, ai fini del VAR, è quello che risulti tale per effetto e all'esito dell'utilizzo della migliore tecnologia volta per volta disponibile. Tutto ciò premesso e considerato, nella specie il comportamento contestato al …(da questi tenuto, per un verso, nel presupposto di una più ristretta nozione di “chiaro ed evidente errore” e, per altro verso, nella credibile inconsapevolezza dell'ammissibilità del ricorso da parte del VAR anche alla tecnologia 3D), rende la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta in contestazione.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2019 INFLITTA AL CALC. S.C.J.C. SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019
Massima: Confermata la squalifica fino al 30.4.2019 al calciatore per la condotta gravemente ingiuriosa rivolta all’indirizzo del Presidente e dei Dirigenti della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. ed a titolo di responsabilità oggettiva per detti fatti, confermata l’ammenda di Euro 3.500,00 a carico della società
Massima: … questa Corte ha già avuto modo di osservare che “il rapporto del Commissario di campo, pur non essendo munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata, resta purtuttavia un documento cui non può essere disconosciuta, per la sua provenienza, fede probatoria anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S.. In altri termini, il rapporto del Commissario di campo, se è munito di fede probatoria privilegiata nei casi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S. (nel caso che i comportamenti ivi indicati non siano stati visti dall'arbitro), è provvisto invece di fede probatoria - non anche privilegiata - negli altri casi, sempreché non solo l'arbitro non abbia visto ma la parte reclamante non abbia provato il contrario” (cfr. C.S.A., II Sezione, decisione di cui al Com. Uff. n. 9/CSA, Stagione Sportiva 2017/2018).
DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. S.D. SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. G.T. INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza:
Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000,00 a carico della Società, per il comportamento tenuto, durante la gara, dal Presidente della stessa e l’ammenda di € 2.000,00 a carico della Società, per avere i suoi sostenitori intonato un coro ingiurioso nei confronti del Direttore di Gara
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 al presidente il quale, non iscritto in distinta, è entrato nel recinto di giuoco, tenendo un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara, addirittura, sarebbe entrato nel terreno di giuoco per alcuni metri, come segnalato nel proprio rapporto dall’Assistente Arbitrale.
Massima: … in ordine alla richiesta di utilizzo, da parte di questa Corte, delle immagini televisive, non può che ribadirsi, ancora una volta, quanto più volte affermato da questa Corte ovvero che l’art. 35 C.G.S. FIGC esprime chiaramente il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, i quali fanno piena prova non solo per gli avvenimenti in campo ma per l’interpretazione che di questi avvenimenti gli stessi ufficiali di gara danno. L’art. 35 C.G.S. FIGC prevede, del resto, che gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova – al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di “tesserati” - anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica documentali ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. L’art 35 C.G.S. FIGC, che limita alle sole gare di LNP , l’utilizzo della prova TV per condotte violente o gravemente antisportive non viste dall’arbitro o dalla procura; in questo caso il tesserato direttamente può difendersi anche attraverso l’uso di filmati per verificare ciò che è effettivamente avvenuto. La fattispecie è specifica e riguarda ipotesi in cui l’ammonito o l’espulso o l’allontanato sia un soggetto diverso da quello che effettivamente ha commesso il fatto sanzionabile; oppure l’ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva non è vista dall’arbitro, ma riguarda uno specifico tesserato. Pertanto, appare contrario al dettato della norma estendere l’utilizzo della prova televisiva a tutti quei casi non regolati dall’articolo 35 stesso ed in particolar modo a tutti i casi relativi a comportamenti dei tesserati o della tifoseria già rilevati dall’arbitro o dagli ufficiali di gara. Infatti, come osservato, la natura della prova TV costituisce strumento straordinario ed eccezionale da utilizzare solo per condotte particolarmente gravi dei tesserati, sfuggite alla valutazione dell’arbitro durante lo svolgimento della gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 070/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 34/CSA del 28 Settembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/SAMPDORIA DEL 15.9.2018
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società per il ritardo in campo, sia nel primo che nel secondo tempo della gara… L’articolo 54 delle N.O.I.F. (e non del Codice di Giustizia Sportiva, come erroneamente indicato dalla Società ricorrente) prevede, espressamente, che “Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara”; pertanto, le squadre non debbono attendere, per presentarsi in orario in campo, che il Direttore di Gara, o chi per esso, faccia suonare il segnale acustico per la chiamata all’entrata in campo dei giocatori, installato nello spogliatoio. Tale dispositivo, sebbene contemplato nell’elenco contenuto nei “Criteri infrastrutturali” del Sistema Licenze Nazionali, rappresenta nulla più di uno strumento messo a disposizione del Direttore di Gara per richiamare l’attenzione dei giocatori sulla necessità di prepararsi all’entrata in campo che, da alcuni anni, è stata assoggettata, anche per ragioni televisive, ad un vero e proprio cerimoniale. Il mancato funzionamento di quest’ultimo dispositivo (che, peraltro, non ha trovato riscontro negli atti ufficiali di gara), tuttavia, non può essere invocato come ragione che giustificherebbe il ritardo nella presentazione in campo della squadra e che escluderebbe, di conseguenza, la responsabilità della Società in considerazione del fatto che il comma 2 dell’articolo 54 delle N.O.I.F. richiede, ai fini della irrogazione della sanzione da parte degli organi disciplinari, che il ritardo sia ingiustificato. A quanto sopra, si aggiunga che il mancato funzionamento del segnale acustico avrebbe potuto giustificare, a tutto concedere, la presentazione in ritardo della squadra della Sampdoria all’inizio della gara ma non anche all’inizio del secondo tempo di giuoco, atteso che la Società ricorrente era ben consapevole del mancato funzionamento del predetto dispositivo acustico, tanto da averlo segnalato al Quarto Ufficiale di Gara che, peraltro, non ha refertato nulla in proposito.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 169/CSA del 28/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 126/CSA del 15 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 227/DIV del 18.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/TRAPANI DEL 17.03.2019
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.500,00 a carico della società “per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio, rallentavano l’attività di raccattapalle allo scopo di ritardare la ripresa del gioco. Il tutto su esplicita indicazione dei dirigenti della Società.”
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 164/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 120/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. ASSOPORTO MELILLI AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA FINO AL 31.3.2020 AL CALC. T.A.;- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. B.S.; - SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. S.S., INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ASSOPORTO MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società per il comportamento dei propri tesserati consistiti in atti di violenza
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 590 del 31.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. UNITED APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 19 NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE FORTITUDO FUTSAL POMEZIA/UNITED APRILIA DEL 27.01.2019
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società perché “a seguito di atti di violenza in reciproco danno commessi da due calciatori di opposte fazioni, propri sostenitori in campo avverso penetravano indebitamente sul terreno di gioco dando vita ad un tafferuglio che coinvolgeva calciatori e sostenitori della squadra avversaria. A seguito di tale episodio la gara rimaneva sospesa per 17 minuti“.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 142/CSA del 10 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; - AMMONIZIONE E DIFFIDA AL SIG. M.A.; - SQUALIFICA PER 2 GARA AL SIG. DI C.M.;. - SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. D.N.C., - SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. N.M.D.;.- SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALC. O.L., INFLITTE SEGUITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 con diffida a carico della società per le condotte poste in essere, al termine della gara, dai tesserati nei confronti dell’Arbitro.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 606 del 05.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CITTA’ DI SESTU C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PETRARCA CALCIO/CITTÀ DI SESTU DEL 01.02.2019
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società ”Poiché essendo in corso la ripresa televisiva diretta da parte di una emittente nazionale, l’allenatore della società sedeva in panchina senza indossare giacca e cravatta.”… Il ricorso della SSD Città di Sestu S.r.l. è palesemente infondato perché il Regolamento per cui è causa disciplina le modalità operative connesse alla programmazione degli incontri delle partite del campionato di Serie A (A1 e A2) e degli eventi organizzati dalla Divisione Calcio a cinque (cfr. art. 1). Ne consegue che il Regolamento in parola si applica, sia alle gare del Campionato di Serie A1, sia alle gare del Campionato di Serie A2, trattandosi, per di più, di eventi organizzati dalla Divisione Calcio a cinque.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 30.000,00 ad € 25.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta in ordine ai comportamenti posti in essere al termine della gara dalla Sig.ra …, Presidente della Robur Siena, e dal Sig. …, Vice Presidente della medesima compagine sportiva, un responsabile “perché introdottisi indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava minacciosamente la terna arbitrale e, trattenuto a stento da altri dirigenti, inveiva contro gli addetti federali e rivolgeva frasi volgari ed offensive in particolare verso la collaboratrice della Procura Federale ed ultimava la sua vergognosa “performance” indirizzando verso quest’ultima diversi sputi che la raggiungevano, ed anche uno sputo in direzione dell’arbitro che però non veniva colpito. Una volta allontanato il Dirigente, la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi che avevano lasciato, come prassi, chiuso a chiave e, qui giunti, trovavano la porta aperta e, all’interno, del locale, il Sig. Trani il quale si esibiva in diversi lanci di vari oggetti e di bicchieri pieni di liquido che, indirizzati sugli abiti civili dell’arbitro e dei suoi collaboratori, li imbrattava visibilmente. L’esagitato soggetto veniva, infine, portato via a forza dagli altri dirigenti” e l’altro responsabile perché “al termine della gara, mentre la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi, introdottasi indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava minacciosamente la terna arbitrale e rivolgeva ai componenti reiterate frasi offensive. Il contatto fisico veniva evitato solo per l’intervento dei dirigenti della società” Preliminarmente, occorre rilevare che la responsabilità della società è conseguita al comportamento tenuto da entrambi i massimi dirigenti della medesima compagine e, pertanto, riportandosi esclusivamente alle motivazioni del reclamo proposto della …, la società ha sostanzialmente prestato acquiescenza alla decisione impugnata nella parte in cui la stessa fa riferimento alle condotte compiute dal … che, conseguentemente, non vengono in questa sede esaminate….Quanto, invece, alle argomentazioni illustrate dalla …, valutate in sede di decisione del reclamo proposto da quest’ultima, si rileva che il comportamento tenuto dalla stessa nei confronti dell’arbitro, ferma restando la sua censurabilità, anche in considerazione del ruolo apicale rivestito, non sia connotato da evidenti caratteri di minacciosità e sia riconducibile esclusivamente a una condotta gravemente irriguardosa, offensiva ed eccessivamente irruenta. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto della minor gravità attribuita alla detta condotta dalla quale è conseguita la responsabilità del sodalizio sportivo reclamante, la Corte ritiene equa la riduzione della sanzione nei confronti della società nei termini di cui al dispositivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/RIETI DEL 13.02.2019
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 10.000,00 a carico della società “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi veniva colpito da una violenta pallonata lanciata da persona non identificata ma riconducibile alla società, la pallonata causava all’arbitro immediato dolore e un giramento di testa per circa dieci minuti (r.A., r. proc. fed.).”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 131/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA del 6 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 316 del 21.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. PERUGIA FUTSAL AVVERSO A SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA CF/PELLETTERIE C5 DEL 18.10.2018
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società sia per non aver predisposto, nonostante la richiesta fatta prima dell’incontro, apposito locale adibito a spogliatoio per l’arbitro donna, sia perché alcuni sostenitori, nel corso della gara, avevano rivolto gesti e frasi offensive all’indirizzo degli arbitri.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. D.L.; AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ,INFLITTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI/TARANTO DEL 10.11.2018
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società per il fatto del proprio calciatore che al termine della gara partecipato a una rissa tra calciatori di entrambe le società consistite in calci, pugni, spintoni”
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIGORNA 1922/STRESA SPORTIVA DEL 04.11.2018
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 800,00 ad € 500,00 alla società per quanto avvenuto al termine della gara nel rientro nel tragitto di rientro negli spogliatoi, l’indebita presenza di persona riconducibile alla società che si rivolgeva alla terna arbitrale con espressioni ingiuriose e irriguardose, proseguendo in questo atteggiamento anche a rientro avvenuto della terna nel proprio spogliatoio….La normativa fa carico alla società che ospita di garantire l’incolumità degli ufficiali di gara e anche di prevenire episodi di contestazione, come quello di cui trattasi, di cui sono stati fatto oggetto gli ufficiali di gara. Il ricorso relativo all’increscioso avvenimento può però, nella commisurazione sanzionatoria, essere in parte accolto, riducendo l’ammontare dell’ammenda in misura graduata a € 500,00, in quanto l’episodio si è limitato nel tempo e non ha portato conseguenze ulteriori.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 248 del 7.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FELDI EBOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FELDI EBOLI/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 4.11.2018
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società per: Mancanza dell’assistenza medica; Corali ingiurie e minacce da parte dei sostenitori per tutta la durata dell’incontro nei confronti dell’arbitro; Per aver un sostenitore, sportosi dalla tribuna, afferrato l’arbitro per un braccio; Per non aver inteso effettuare il saluto fair play a fine gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 079/CSA del 18 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 467 del 02.1.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. MIRAFIN CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 30.1.2019 AL SIG. R.S.; INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS ANIENE 3Z/MIRAFIN DEL 30.12.2018
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 5.00,00 ad € 250,00 alla società per responsabilità oggettiva in ragione del comportamento tenuto dal proprio dirigente sanzionato in quanto «Allontanato per proteste nel corso del secondo tempo assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove continuava a contestare la direzione della gara. Al termine dell’incontro rientrava indebitamente nel terreno di gioco tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri, i quali per motivi di opportunità decidevano di non effettuare il saluto Fair Play»..Orbene, dal quadro tracciato, è dunque da stigmatizzare con fermezza la condotta deprecabile del Rocchi, il quale ha ripetutamente tenuto nel corso della gara e anche dopo la conclusione della stessa un comportamento inaccettabile. Quest’ultimo al contrario, in qualità di dirigente, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 1 bis C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose azioni, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se posto in essere da un dirigente. Tanto premesso, tuttavia, in merito alla sanzione dell’ammenda, questa Corte ritiene possa essere rideterminata in maniera leggermente ridotta e in proporzione agli eventi in € 250,00.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 111/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 23 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMATE SEGUITO GARA BENEVENTO/CREMONESE DEL 27.10.2018
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 10.000,00 ad € 8.000,00 alla società per avere i propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le ripetute sollecitazioni del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra; inoltre, al 48° del secondo tempo, l’Arbitro era costretto a sospendere la gara per circa mezzo minuto in quanto non erano più a disposizione i palloni di riserva. Tale atteggiamento creava un clima di tensione tra i calciatori e i dirigenti; recidiva…A sostegno di ciò pone in evidenza diversi fattori: il maggior recupero del tempo di gioco rispetto a quanto effettivamente perso dai raccattapalle; l’assenza di altre violazioni o scorrettezze da parte della Società; diverse decisioni meno inflittive da parte di questa Corte in ordine ad analoghi fatti….La Corte, esaminato il ricorso ed udita la ricorrente, ritiene che, pur riconoscendo a carico della Società la responsabilità oggettiva del comportamento antisportivo da parte dei propri raccattapalle, l’appello può essere parzialmente accolto.
DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. S.D. SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. G.T. INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA AL CALC. C.L. SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018
Impugnazione – istanza:
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 al presidente il quale, non iscritto in distinta, è entrato nel recinto di giuoco, tenendo un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara, addirittura, sarebbe entrato nel terreno di giuoco per alcuni metri, come segnalato nel proprio rapporto dall’Assistente Arbitrale.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. SAVOIA 1908 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVOIA/TARANTO DEL 21.10.2018
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.500,00 a carico della società "per avere, al termine della gara, persona non iscritta in distinta ma chiaramente riconducibile alla società e indebitamente presente sul campo per destinazione, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale mentre cercava di raggiungere il Direttore di gara, non riuscendovi solo grazie al fattivo intervento di altri tesserati della società. La stessa persona, inoltre, cercava di impedire al Direttore di gara l’accesso al tunnel degli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, e continuava a seguirlo, sempre trattenuto dai dirigenti della società, fino all’ingresso dello spogliatoio riservato alla Terna.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 028/CSA del 13 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE M.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 10.000,00 ad € 2.000,00 “per avere, verso la fine della gara, dalla panchina, posto in essere una condotta sleale e antisportiva, lanciando sul terreno di giuoco un pallone con l’evidente scopo di interrompere lo svolgimento del giuoco, nonché per aver tenuto una condotta intimidatoria nei confronti sia di un calciatore della squadra avversaria, sia nei confronti dei rappresentanti della Procura Federale rifiutandosi, peraltro, di farsi identificare poiché privo della divisa di giuoco”…La Procura Federale … ha trasmesso la relazione finale avente ad oggetto gli accertamenti richiesti dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale insieme agli atti dell’indagine e ai verbali di audizione dei calciatori del Frosinone coinvolti nell’inchiesta. Da tale relazione si evince che il calciatore … non è stato l’autore del lancio del pallone in campo, mentre l’autore del gesto è risultato essere il calciatore Nicola Citro in collaborazione con il calciatore …Il ricorso va pertanto in parte accolto in quanto è risultato addebitabile al calciatore …. soltanto il comportamento da lui tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e nei confronti dei rappresentanti della Procura Federale.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. I.I. I.G.; SQUALIFICA FINO AL 21.2.2018 AL SIG. F.G.; INFLITTE SEGUITO GARA GELA/MESSINA DEL 28.1.2018
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.500,00 alla “per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e dirigenti, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria” I tesserati delle due Società coinvolti nell’episodio indicato dall’arbitro, sono stati individuati e sanzionati. Per tale ragione, appare eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice sportivo, sanzione che questa Corte ritiene opportuno ridurre nella misura di € 1.500,00.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 009/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 159/CSA del 22 Giugno 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 22.2.2018
Impugnazione – istanza:
RICORSO DELL’A.S.D.C. GOZZANO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESE/GOZZANO DEL 21.02.2018
Massima: Rideterminata l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.000,00 alla società «per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, fatto indebito ingresso nell’area degli spogliatoi ove colpiva con un pugno al volto un addetto alla sicurezza rompendogli gli occhiali». … vero è che la sanzione dell’ammenda inflitta in primo grado si sorregge sull’istituto della responsabilità oggettiva della Società sportiva – nella fattispecie il Gozzano – per fatti commessi dai propri dirigenti, in ragione del combinato disposto degli artt. 4 e 19 C.G.S., sì che, non avendo identificato colui il quale aveva realizzato l’aggressione ad uno degli addetti alla sicurezza del sodalizio ospitante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti istruttori prima di comminare una simile sanzione nei confronti del sodalizio piemontese per un fatto non del tutto acclarato. Tuttavia, questa Corte – in ragione delle risultanze istruttorie prodotte dal rigoroso lavoro dei collaboratori della Procura Federale che hanno permesso l’identificazione certa dei protagonisti della vicenda – ritiene che la sanzione dell’ammenda nei confronti del Gozzano possa essere confermata, pur ridotta in proporzione agli accadimenti rispetto a quanto stabilito in primo grado, in virtù dei poteri conferiti al Collegio dall’art. 36 bis, comma 4, C.G.S., il quale afferma che «La Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito. [In particolare] se rileva che l’Organo di prima istanza […] non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del provvedimento [...] decide nel merito». Nondimeno, in virtù di quanto descritto, è opportuno compiere ulteriori osservazioni. Senza dubbio, vanno in primo luogo censurate sia la condotta violenta tenuta negli spogliatoi dopo la gara in questione, sia le dichiarazioni del dirigente …, il quale in sede di audizione dei collaboratori della Procura afferma testualmente che: «ero consapevole del mio stato di squalifica, sapevo di infrangere la norma sportiva però sapevo che nessuno poteva allontanarmi con la forza». Sì che, è di palmare evidenza che il comportamento del dirigente, peraltro già inibito, vada stigmatizzato con fermezza e sottoposto a valutazione ad personam in sede disciplinare dagli Organi competenti. La noncuranza con la quale il dirigente …, recidivo (ex art. 21 C.G.S.), ha ignorato consapevolmente i provvedimenti emessi nei suoi confronti dagli Organi di giustizia sportiva, è grave e va condannata nella misura in cui la Procura federale e le Corti federali, a ciò deputate, riterranno opportuno. In secondo luogo, le dichiarazioni equivoche dell’arbitro, sig. …, rilasciate ai collaboratori della Procura durante le audizioni rispetto al referto di gara redatto, sono contradditorie e meritano di essere particolarmente attenzionate dalla Procura A.I.A. L’arbitro, quale ufficiale di gara, deve essere consapevole che è tenuto al massimo rigore sia al momento della stesura del referto, sia successivamente in sede di audizione davanti agli Organi di giustizia sportiva. Anche in merito alla sua posizione questa Corte ritiene necessario, dunque, trasmettere gli atti agli organi competenti al fine di compiere le valutazioni che il caso richiede. Infine, non può, d’altra parte, essere trascurato il comportamento dell’addetto della sicurezza della società ospitante Varese, sig. …, come descritto nella relazione dei collaboratori della Procura federale. Sì che, anche sotto questo profilo, è indispensabile svolgere un’ulteriore attività istruttoria allo scopo di verificare la possibilità di perseguire per responsabilità oggettiva la società Varese, ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/ OLYMPIA AGNONESE DELL’11.02.2018
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.500,00 a carico della società: “per avere, al termine della gara, propri dirigenti e calciatori, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 23 Novembre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.D. POL. PACECO 1976 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. V.A., INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 1.500,00 a carico della società ma annullata la diffida per il comportamento dei propri tesserati coinvolti nella rissa Appare tuttavia eccessiva e, pertanto, può ridursi equitativamente la sanzione della diffida che pertanto va annullata.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 23 Novembre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017
Impugnazione – istanza:
RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALC. M.D. INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017
Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società ma annullata la diffida per il comportamento dei propri tesserati coinvolti nella rissa. Appare tuttavia eccessiva e, pertanto, può ridursi equitativamente la sanzione della diffida che pertanto va annullata.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 165/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 172 dell’8.05.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA AL SIG. F.D. SEGUITO GARA CESENA/PARMA DEL 6.5.2018
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perchè, al 50° del secondo tempo, il signor – omissis - assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della squadra avversaria; infrazione quest’ultima rilevata dal collaboratore della Procura Federale; recidivo.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 164/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL FUTSAL COBA’ S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ETA BETA FOOTBALL/FUTSAL COBÀ DEL 21.04.2018
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società perché durante l’incontro, a seguito dell'atto di violenza compiuto da un calciatore della squadra avversaria su un tesserato della Futsal, proprio sostenitore in campo avverso, dopo aver ingiuriato i calciatori avversari, ne colpiva uno con un pugno al viso, sporgendosi dalle transenne e perché propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata della gara, ingiuriavano e minacciavano calciatori e sostenitori della squadra avversaria.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 73/DIV del 06.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/LUCCHESE DEL 3.11.2017
Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società perché, al termine della gara, tre persone non autorizzate, comunque riconducibili alla società, si portavano nell’area antistante gli spogliatoi provocando un alterco verbale con l’allenatore della squadra ospite.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACIREALE/ERCOLANESE DEL 25.02.2018
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società, riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00 per: 1) indebita presenza a bordo campo di persona non identificata, fatta allontanare dall'arbitro; 2) le espressioni ingiuriose e offensive rivolte al termine della gara da alcuni dirigenti della reclamente, che seguivano il direttore di gara fin dentro gli spogliatoi; 3) le espressioni ingiuriose e minacciose rivolte ad un assistente arbitrale durante il rientro negli spogliatoi da persone non autorizzate né identificate ma chiaramente riconducibili alla reclamante. In rapporto all'entità dei fatti e al loro svolgersi - nella confusa fase di rientro negli spogliatoi al termine della gara - dal punto di vista materiale, la Corte ritiene infatti appropriato ridurre la sanzione inflitta ad € 1.500,00.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 del 28.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORTICI 1906 A.R.L./EBOLITANA CALCIO 1925 DEL 25.02.2018
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società, annulla la diffida e conferma l’ammenda “per avere propri tesserati nel corso dell’intervallo partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria, nell’area degli spogliatoi, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Inoltre, la società ritardava il rientro in campo per la disputa del II tempo”. La condotta, che occupa la cognizione di questa Corte, è qualificabile come “condotta violenta”, la quale consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale è sicuramente la condotta del dirigente della società reclamante. Tuttavia, l’art. 19 C.G.S. fissa soltanto i minimi edittali, consentendo al giudice sportivo di apprezzare circostanze aggravanti e attenuanti e, per l’effetto, aumentare o ridurre le sanzioni previste dalla norma. Si discute sul valore attenuante dell’eventuale provocazione, che è circostanza rilevante nel caso di specie. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno escluso la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre in altre hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF). Nel caso all’attenzione della Corte si ravvisa certamente l’attenuante della provocazione, in quanto, come emerge dalla ricostruzione in fatto, senza il pugno dello steward del Portici1906 A.R.L. non vi sarebbe stata la reazione del … e nemmeno la conseguente rissa. La cornice fattuale in cui si iscrive il gesto de quo e la presenza della predetta attenuante consentono, pertanto, di annullare la diffida irrogata nei confronti dell’A.S.D. Ebolitana Calcio 1925.
Decisione C.S.A.:C. U. n. 130/CSA del 24 Aprile 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 142 del 20.3.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.05.2018 E DELL’AMMENDA € 3.000.00 INFLITTE AL SIG. G.C. SEGUITO GARAASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 17.03.2018
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00, lasciando inalterata la sanzione della squalifica, inflitta al dirigente perché con il suo comportamento plateale ha espresso la propria disapprovazione in merito alla direzione di gara da parte dell’Arbitro, comportamento questo che sebbene non consono e non conforme alla condotta che dovrebbe tenere un dirigente calcistico non direttamente impegnato, a differenza dei calciatori, nel contesto agonistico, non ha un intento intimidatorio ovvero minaccioso.
Decisione C.S.A.:C. U. n. 113/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 273 del 30.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ALMA JUVENTUS FANO/TENAX CASTELFIDARDO DEL 28.11.2017
Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società per l’inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara ed a causa di ciò, un proprio giocatore, a seguito di uno scontro di gioco, non poteva essere soccorso nell'immediatezza dell'evento e si doveva attendere l'arrivo dell'ambulanza che giungeva sul posto circa 20 minuti dopo. In questo lasso di tempo la gara veniva sospesa dall'arbitro e riprendeva solo a seguito dell'intervento dell'ambulanza. La Corte, in primo luogo, precisa che l'obbligo di assistenza medica durante la gara è sancito dal Regolamento del Giuoco del Calcio, al n. 1 della Regola 5, rubricata "Decisioni Ufficiali FIGC - Persone ammesse nel recinto di gioco" (testualmente, "La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della società"). Ancora, l'obbligo di assistenza medica è menzionato nel recente Comunicato Uff. n. 035, Stagione Sportiva 2017/2018, Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, paragr. "Assistenza Medica", in cui si specifica che "per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano [...omissis...] ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva".
Decisione C.S.A.: C. U. n. 96/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 29/TB del 22.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO SIRACUSA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERETTI” SIRACUSA/CATANIA DEL 18.11.2017
Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal G.S. alla società “per assenza della forza pubblica durante la gara e omessa esibizione della relativa richiesta; per aver causato sensibile ritardo sull’orario di inizio della gara; per aver consegnato tardivamente le distinte di gara.”.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017
Impugnazione– istanza: RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTAALRECLAMANTESEGUITOGARACROTONE/CHIEVODEL17.12.2017
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00. Ed invero, sebbene debba essere censurato il comportamento tenuto dalla società …., consistito nel non avere impedito la presenza, nella zona spogliatoi, di persone non autorizzate (comportamento, peraltro, non nuovo alla predetta Società, avendo, il Giudice Sportivo, applicato la recidiva), questa Corte ritiene che, in considerazione del numero particolarmente esiguo dei soggetti non autorizzati presenti nella zona spogliatoi e delle ragioni, per così dire sociali e umanitarie, sottese a tale presenza, la sanzione possa essere ridotta a quella dell’ammenda di € 3.000,00.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 81/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 9/DIV del 29.8.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 26.8.2017
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda in Euro 1.500,00 per il fatto che durante lo svolgimento dell’incontro “persone non meglio identificabili, ma riconducibili alla società ospitante stazionavano all’interno del recinto di giuoco.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 70/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMBROSIANA/CJARLINS MUZANE DEL 28.10.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del G.S. che ha sanzionato la società con l’ammenda poiché il Regolamento del Giuoco del Calcio prevede, all’allegato D) della Regola n. 5, che “La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria”. Né alcuna rilevanza può essere attribuita, al fine di escludere la violazione della predetta disposizione imperativa, al fatto, invocato dalla Società ricorrente, che presso l’impianto fosse presente l’ambulanza con il medico e gli infermieri.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 5/TB del 27.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. GAVORRANO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERETTI” GAVORRANO/LUCCHESE DEL 23.9.2017
Massima: La Corte riduce la sanzione nell’ammenda di Euro 200,00 perché durante lo svolgimento dell’incontro erano presenti nel recinto di giuoco circa 12 persone non autorizzate che causava la interruzione , per circa un minuto, della gara, così da permettere alle stesse di uscire dal campo.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/CIT del 27.04.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA VENEZIA/MATERA SEGUITO DEL 26.4.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché, al termine della gara “persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente sul terreno di gioco, rivolgeva ad un assistente arbitrale reiterate frasi offensive e minacciose”.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA 4 GIORNATE INFLITTA AL CALC. CONTALDO KEVIN; SEGUITO GARA REAL DEM C5/CITTÀ DI MONTESILVANO C5 DEL 19.3.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società. L’art. 62 delle norme organizzative interne della F.I.G.C. in uno con l’art, 4 C.G.S., statuiscono precisi obblighi in capo alle società e conseguenti responsabilità delle stesse in ordine al corretto svolgimento della gara onde impedire atti di intemperanza da parte dei tifosi. Non è revocabile in dubbio che il comportamento tenuto dal calciatore dopo la sua espulsione, ha comportato l’insorgere di reazioni da parte della squadra ospite e la conseguente sospensione del giuoco. Tale evenienza, pertanto, a mente della normativa sopra ricordata, deve essere imputata alla società, né risulta dimostrata la esimente di cui all’art. 13 C.G.S., per cui la sanzione irrogata appare equa ed adeguata, conseguentemente la censura al riguardo avanzata deve essere respinta.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 29.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. SPINACETO 70 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL SIG. B.A., INFLITTE SEGUITO GARA U21 SPINACETO/AEMME SAVIO C5 DEL 26.3.2017
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 “perché l’allenatore ed il dirigente accompagnatore ufficiale della società, allontanati dall’arbitro, assistendo al prosieguo dell’incontro dalla tribuna, il primo impartiva direttive ai propri calciatori e protestava avverso le decisioni arbitrali, in ciò imitato dal dirigente accompagnatore”. Anche il comportamento dei tifosi della società è stato all’origine della condanna inflitta. Infatti, “a fine gara l’arbitro non effettuava il saluto fair play in quanto sostenitori della società penetravano indebitamente sul terreno di gioco tenendo un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e sputando loro contro senza attingerli. Per tutta la durata dell’incontro, inoltre, i suddetti sostenitori ingiuriavano ripetutamente gli arbitri. A fine gara persona non identificata tentava di sfondare con ripetuti calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale prima di essere allontanato dal gestore dell’impianto”. La Corte riduce la squalifica inflitta all’allenatore a 2 giornate effettive di gara “per aver rivolto all’arbitro frasi offensive” e perché “dalla tribuna per la parte residuale dell’incontro impartiva direttive ai propri calciatori e continuava a protestare avverso l’operato arbitrale”. La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF)….Alla fattispecie, oggetto del presente giudizio, si applica l’art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S., che commina due giornate di squalifica “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Seppure tale norma fissi solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice sportivo nell’aumentare o nel ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto, appare iniqua la scelta del giudice di prime cure di sanzionare con ben quattro giornate di squalifica l’allenatore della Spinaceto. In tal modo, infatti, la condotta ingiuriosa sarebbe punita più gravemente rispetto alla condotta violenta, per la quale la sanzione-base consiste in 3 giornate di squalifica. Pertanto, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congruo ridurre la squalifica inflitta all’allenatore da 4 a 2 giornate di squalifica. Non possono operare, invece, le circostanze attenuanti invocate dalla difesa della società. La giurisprudenza sportiva è concorde nell’escludere valenza attenuante all’assenza di precedenti del tesserato, in quanto “la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it). Infine, la sanzione di € 2.000,00 irrogata alla Spinaceto dev’essere dimidiata, in quanto è vero che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. “le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5”, ma è altrettanto vero che può essere valorizzata l’attenuante della cooperazione da parte degli stessi dirigenti e tesserati della società. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., infatti, “la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1”, tra cui rientrano l’aver “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi” (la società, infatti, aveva richiesto per la gara in oggetto “adeguata forza pubblica”, come emerge dal referto arbitrale) e l’aver “al momento del fatto (…) immediatamente agito per (…) far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza” (basti pensare all’intervento pacificatore dell’allenatore e del dirigente nei confronti di calciatori e supporters, che ha evitato conseguenze ben più gravi per l’arbitro e il cronometrista). Pertanto, la responsabilità oggettiva della società per comportamento dei propri dirigenti e tesserati, che sicuramente sussiste nel caso di specie, risulta controbilanciata dalla cooperazione degli stessi dirigenti e tesserati nel caso di responsabilità oggettiva della società per comportamento dei tifosi, che parimenti sussiste in questo caso ma che risulta attenuata.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 19/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. MURAVERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA MURAVERA/MONTEROSI DEL 13.4.2017
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 800,00 ” per indebita presenza, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, le quali in più occasioni rivolgevano espressioni offensive allo indirizzo del Direttore di gara”. Tenendo presente il comportamento complessivo della società che si è adoperata per creare un clima sereno organizzando il “terzo tempo” della gara al fine di favorire un pacifico incontro con i giocatori della squadra avversaria e che ha preso chiaramente le distanze dal comportamento tenuto da alcuni spettatori, si ritiene congruo ridurre a 800,00 euro la sanzione inflitta.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 14/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L./SALINIS DEL 4.3.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché sebbene la gara dovesse essere disputata a porte chiuse veniva consentito l’accesso a circa 150 sostenitori appartenenti ad entrambe le società che si rendevano colpevoli di intemperanze sugli spalti nel corso dell’incontro”.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 11/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 218/DIV del 29.5.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO: LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE; L’INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.8.2017 AL SIG. MANCINI SAVERIO; INFLITTE SEGUITO GARA VIBONESE/CATANZARO DEL 28.5.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché al termine della gara quattro persone non identificate, ma riconducibili alla società, presenti sul terreno di gioco, avvicinavano minacciosamente l’arbitro con il chiaro intento di venire a contatto fisico, prontamente fermate dalle forze dell’ordine; a questo punto i medesimi rivolgevano all’arbitro reiterate frasi offensive e gravi minacce; rientrando negli spogliatoi l’arbitro veniva raggiunto da numerosi getti d’acqua lanciati dai sostenitori della società Vibonese; rientrato negli spogliatoi l’arbitro veniva raggiunto da ulteriori insulti e minacce da persone non identificate, ma riconducibili alla società che colpivano più volte con calci e pugni la porta dello spogliatoio; tale comportamento veniva reiterato dai medesimi soggetti mentre l’arbitro abbandonava gli spogliatoi e raggiungeva l’autovettura e, una volta salito, la stessa autovettura veniva raggiunta da calci e pugni, il tutto avveniva alla presenza di dirigenti della Vibonese che omettevano qualsiasi intervento; perché propri sostenitori, al termine della gara lanciavano sul terreno di gioco diverse bottiglie di plastica semipiene d’acqua, una delle quali colpiva al braccio destro un collaboratore della procura federale, senza conseguenze.”
Decisione C.S.A.: C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 25.2.2017
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 “per condotta gravemente antisportiva in quanto con la propria squadra in vantaggio venivano ritirati dal terreno di gioco i raccattapalle ed il relativo servizio non veniva ripristinato neanche dopo ripetute richieste del direttore di gara”. Fermo restando il comportamento antisportivo ascrivibile a carico della società ricorrente, una attenta lettura dei due rapporti ed in particolare il contenuto di quello redatto dal commissario di campo, grazie al quale è accertato che il servizio di raccattapalle si è svolto anche nel corso del secondo tempo, seppure in modo inadeguato e nonostante l’inascoltato invito dell’arbitro al ripristino dello stesso in modo che tornasse efficiente, permette di considerare meno grave il comportamento posto in essere nel caso di specie dalla Casertana, sì da potersi ritenere parzialmente fondato il gravame dalla stessa proposto e quindi accogliere in ricorso, sempre in via parziale e con riferimento all’entità della sanzione inflitta, ritenendosi equo ridurla della metà. Per quanto si è sopra osservato, ferma restando la punibilità dell’azione rilevata dal direttore di gara e dal commissario di campo, deve considerarsi non del tutto congrua la sanzione assegnata dal Giudice Sportivo, potendosene ridurre l’entità fino alla metà e ritenendosi quindi congrua l’ammenda di € 1.500,00 a carico della Casertana F.C. S.r.l., in luogo di quella inizialmente inflitta di € 3.000,00.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.108/CSA del 30 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 07 Giugno 2017
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146 del 21.2.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 18.2.2017
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 800,00: ” in quanto i raccattapalle dopo il vantaggio della squadra di casa rallentavano sistematicamente la restituzione dei palloni per la ripresa del giuoco “. Quanto alla determinazione della sanzione, in parziale accoglimento del gravame, la Corte, considerati i positivi precedenti dell’appellante, la mancata reazione dei tifosi ospiti ed il recupero effettuato dal direttore di gara, ritiene equo accogliere parzialmente il ricorso proposto e ridurre la sanzione pecuniaria ad € 800,00.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.106/CSA del 24 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CSA del 10 Maggio 2017
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 108/TB del 15.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENTA DI€ 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI LUPA ROMA/GUBBIO DELL’11.3.2017
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 “per assenza della forza pubblica nonché per mancanza della relativa richiesta; per mancanza di assistenza alla terna arbitrale da parte dei dirigenti; perché al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società Lupa Roma, posizionate nell’area antistante gli spogliatoi – dove si erano introdotte perché i cancelli di protezione erano stati lasciati aperti – insultavano e minacciavano la terna arbitrale, cercando di venire a contatto con gli ufficiali di gara e, non riuscendovi, grazie all’intervento del custode, le stesse persone continuavano a insultare e minacciare l’arbitro; inoltre il direttore di gara constatava che la sua autovettura, parcheggiata nell’apposita area privata dell’impianto sportivo, era stata danneggiata sul lato destro”. Premessa l’irrilevanza della qualifica del soggetto (se mero custode del campo o magazziniere della società) che, peraltro assai tardivamente, provvide alla chiusura dei cancelli, risulta incontestabilmente dai referti sia dell’arbitro che dell’assistente (entrambi assistiti da fede privilegiata): che il cancello di accesso all’area antistante gli spogliatoi, nonché il cancello di comunicazione delle tribune con il terreno di gioco, erano aperti e che così erano rimasti nonostante i solleciti dell’arbitro a provvedere alla loro chiusura; che all’interno dell’area antistante gli spogliatoi, sia durante l’intervallo tra i due tempi, sia al termine della partita, si trovavano alcuni soggetti che avevano pesantemente insultato e minacciato tanto l’arbitro che l’assistente, tentando addirittura di aggredire entrambi; che tali soggetti erano riconducibili alla società Lupa Roma F.C. in quanto gli indumenti da costoro indossati recavano il logo della società; che al termine della gara, l’auto utilizzata dall’arbitro, parcheggiata all’interno dell’impianto, era risultata danneggiata da un graffio lungo tutta la fiancata destra, palesemente procurato nell’immediatezza in quanto ancora risultavano visibili scaglie di vernice. Tale danno era stato constatato alla presenza di un dirigente della società Lupa Roma F.C. e del fatto era stata sporta regolare denunzia al Commissariato di P.S. di Roma “Aurelio”. A fronte di tali le emergenze probatorie, ferma restando la responsabilità della società odierna reclamante, si stima congrua la riduzione della sanzione a € 3.0000,00 di ammenda.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.106/CSA del 24 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CSA del 10 Maggio 2017
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/PRATO DEL 4.3.2017
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 500,00 "per indebita presenza negli spogliatoi nell'intervallo della gara di persona non autorizzata ". La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara, rilevato che l'accesso negli spogliatoi della persona non autorizzata non sia di fatto mai avvenuto, ma altresì, ritenendo che comunque i comportamenti tenuti dalla stessa persona siano da qualificare come tentativo di accesso che ha assunto profili rilevanti disciplinarmente per i modi tenuti per esperire il tentativo stesso che acquisiscono rilevanza disciplinare, accoglie in parte il ricorso presentato e riduce la sanzione pecuniaria.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 08 Marzo 2017
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO ASD CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD CALCIO CHIERI 1955/PRO SETTIMO & EUREKA DEL 17.12.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere un proprio tesserato rivolto espressioni offensive all’arbitro nel corso della gara. In realtà appare fondata la osservazione svolta dalla ricorrente in ordine alla circostanza che la inflizione dell’ammenda per € 400,00, inflitta alla società per espressioni irriguardose rivolte da un tesserato (nella specie medico sociale) non trovi spiegazione in quanto impone una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva in relazione ad un comportamento di un tesserato che avrebbe dovuto condurre a far ricadere su quest’ultimo quest’ultimo, e non già sulla società società. D’altra parte la inflizione della squalifica di due giornate al – omissis - per espressioni irriguardose verso il direttore di gara appare in contraddizione radicale con la inflizione di una sanzione, per il medesimo comportamento, alla società e non già alla persona resasi responsabile dell’episodio. Tuttavia se, da una parte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ammenda, dall’altra, la Corte ritiene che il comportamento del medico sociale debba essere sanzionato e, pertanto, in virtù dei poteri ad essa riconosciuti dall’art. 36 bis, comma 4, del Cod. Gius. Sportiva.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 19 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 18 Ottobre 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 801 del 18.5.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. PAVIA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 31.10.2016 INFLITTA AL SIG. B.I., INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF PAVIA CALCIO A 5/MEDITERRANEA CALCIO A 5 DEL 14.5.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per il comportamento gravemente ingiurioso e per di più reiterato, tenuto dal dirigente accompagnatore, nei confronti degli Arbitri, ed al comportamento altrettanto ingiurioso (per non dire violento, dovendosi qualificare come tale lo sputare all’indirizzo di una persona), tenuto dai propri sostenitori sempre nei confronti degli arbitri.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 004-005/CSA del 26 Luglio e 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 27 Settembre 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 178 del 15.3.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/ROMA DEL 13.3.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 perché n. tre tesserati della società reclamante sono stati identificati ed individuati da parte della Procura Federale, come “soggetti non autorizzati” all’ ingresso sul terreno di gioco. Tenuto conto di quanto sopra, il reclamo può essere parzialmente accolto, con la riduzione della misura della sanzione irrogata, che, con riferimento al singolo soggetto presente indebitamente nel recinto di gioco e, considerata, altresì, la sua posizione non autorizzata di vicinanza alla panchina della squadra, può essere congruamente determinata come da dispositivo.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/LUPA ROMA DEL 16.4.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 perché i raccattapalle hanno smesso di svolgere correttamente il loro compito, facendo mancare un servizio importante per il corretto svolgimento della partita, protrattosi per ben 32 minuti, incluso il tempo di recupero. Non si è certamente trattato di un fatto occasionale, ma deliberatamente reiterato, che si è protratto anche dopo il formale richiamo che l’arbitro ha rivolto dapprima al capitano della squadra, estendendolo poi anche al dirigente accompagnatore ufficiale. Non è dato rinvenire in atti qualsivoglia prova in ordine ai provvedimenti assunti dalla squadra ospitante dopo il formale richiamo dell’arbitro, nè alcuna circostanza è stata neanche allegata al riguardo. Ciononostante, raffrontando il caso in esame con altri simili decisi in passato, si rileva in effetti l’eccessiva afflittività della sanzione, che si ritiene di ridurre nell’entità di cui in dispositivo.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23Giugno 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.03.2016
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LUPA CASTELLI ROMANI DEL 24.3.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 800,00 per comportamento gravemente antisportivo in quanto per quasi tutto il secondo tempo della gara veniva interrotto il servizio di raccattapalle e i componenti della panchina ritardavano la restituzione dei palloni. Nei motivi di doglianza si rileva che dalla rapporto dell’arbitro non emerge in alcun modo né v’è alcun cenno su pretesi ritardi dovuti alla riconsegna del pallone. Anzi, con riferimento allo svolgimento della gara l’arbitro afferma “disputata regolarmente”. È chiaro che si sia trattato di qualche episodio sporadico e non rilevante. La tenuità del fatto giustifica la riduzione della sanzione inflitta alla società, che comunque ne deve rispondere perché in ogni caso si è venuti meno a quel dovere di lealtà e correttezza che giustifica la tutela giuridica di cui all’art. 1bis C.G.S..
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23Giugno 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 “perché persone riconducibili alla società indebitamente presenti negli spogliatoi, al termine della gara, unitamente ad altri tesserati presenti in panchina assumevano comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti del commissario di campo”. La sanzione inflitta, di apprezzabile entità per una Società di Lega Pro, si rivela sproporzionata tenuto conto dello stato di tensione al termine di una partita tra squadre di vertice della categoria, del regolare svolgimento della gara su cui non hanno minimamente influito gli episodi sanzionati nonché della circostanza, riportata nel referto, che, al termine della replica del Commissario, il Presidente del sodalizio friulano si è allontanato dagli spogliatoi. Tali considerazione inducono a ritenere equa la diminuzione della sanzione dell’ammenda da € 2.500,00 ad € 1.500,00.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 152/CSA del 26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 160/CSA del 07 Giugno 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 779 dell’11.5.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00; - INIBIZIONE FINO A 30.12.2016 AL SIG. T.S.; - SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. M.M., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 6.5.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00 “perché in spregio alle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 143 del 4.5.2016, con le quali l’allenatore della società veniva squalificato per 1 giornata effettiva di gara, deliberatamente veniva inserito nella distinta dei partecipanti al gioco e nonostante gli inviti dei commissari di campo e del funzionario della Procura Federale, per tutta la durata dell’incontro sedeva in panchina ed impartiva direttive ai calciatori in campo”. Il Collegio nel suo prudente apprezzamento, ritiene che i comportamenti censurati nella fattispecie, tra l’altro non connotati da estremi di violenza o di particolare gravità, pur essendo senz’altro stigmatizzabili meritino tuttavia di essere collegati a sanzioni più ridotte, tali da risultare congrue ed adeguate in relazione alla natura ed all’importanza dei fatti accaduti.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.03.2016
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/ JUVE STABIA DEL 28.2.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.500,00, perché durante l’incontro, la società aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo, in quanto veniva fatto mancare il servizio dei raccattapalle allo scopo di rallentare la ripresa del gioco, con la propria squadra in vantaggio; il tutto nonostante la sollecitazione dell’arbitro a ripristinare il servizio. Raffrontando il caso in esame con altri simili decisi in passato, si rileva in effetti l’eccessiva afflittività della sanzione, tenuto conto dell’entità del fatto.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. B.E., INFLITTE SEGUITO GARA RAPALLOBOGLIASCO/PINEROLO DEL 2.3.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica al calciatore a 2 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, colpito con uno schiaffo alla nuca il calciatore avversario” . La condotta del calciatore, costituita dall’aver inferto una manata sulla nuca di un avversario, non può considerarsi violenta, come giudicata in prime cure, ma semplicemente antisportiva, in conformità a quanto più volte statuito da questa Corte che individua la violenza non tanto nelle conseguenze lesive dell’atto, bensì nell’idoneità del mezzo a provocarle: nella fattispecie non v’è dubbio che ricorrano entrambe tali previsioni. Il calciatore va dunque sanzionato per comportamento gravemente antisportivo ex art. 19, comma IV, lett. a), C.G.S. La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per indebita introduzione di due persone nello spogliatoio arbitrale, rifiutandosi di farsi identificare.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 per i seguenti comportamenti: Nel proprio referto, gli ufficiali di gara segnalavano rispettivamente un comportamento – per tutta la durata del secondo tempo – dei tifosi della Società offensivo e dileggiante nonché un comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso tenuto da un fotografo ufficiale della stessa Società. Veniva poi segnalato il comportamento tenuto a fine gara dall’allenatore in seconda della Società, il quale avrebbe tentato di aggredire con calci e pugni alcune giocatrici della squadra avversaria – che stavano festeggiando la vittoria – non riuscendo nell’intento grazie all’intervento di 2 Carabinieri presenti. Ciò posto, per come evidenziato nello stesso referto arbitrale, a parere di questa Corte, il comportamento del – omissis - tenuto a fine gara non aveva alcuna connotazione di piena lesività ed offensività tale da giustificare una sanzione come quella applicata dal Giudice di primo grado; e la dimostrazione di ciò si ha dal fatto che il semplice intervento dei Carabinieri e/o dei Dirigenti ha subito fermato ed interrotto gli accadimenti. Nemmeno il comportamento del pubblico e del fotografo, sembrano essere connotati da caratteri di offensività e/o lesività degni di particolare nota e/o rilievo. In considerazione di quanto sopra si ritiene equo pertanto rideterminare la sanzione nella ammenda di € 1.000,00.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 99 del 9.12.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ROMA DEL 5.12.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 6.000,00 “per aver un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un’apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale, con recidiva specifica reiterata”. La questione è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 026/CSA riunione del 16.10.2015), al cui indirizzo ermeneutico, tuttora condiviso, occorre uniformarsi. Va, dunque, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti avanzata, fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all’AIA ed alla Procura Federale sull’applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo. Ed, invero, giova nuovamente ribadire che la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla res iudicanda essendo l’interpretazione dell’ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già ripetutamente pronunciati. Mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 338/CGF (poi da ultimo ribadita con le decisioni di cui al Com. Uff. n. 43/CSA 2014/2015 e n. 026/CSA riunione del 16.10.2015), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all’uopo precisando che: 4 - “..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all’equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l’uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”; - “..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regula iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall’utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”; - “… la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell’IFAB, che “the use of elettronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”; - “.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12.8.2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l’attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all’utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”. Del pari, ed in aderenza all’indirizzo già espresso nel richiamato decisum, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della C.G.F. (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara. Si è, dunque, efficacemente evidenziato che “..in siffatte evenienze, ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”. Infine, manifestamente infondate si rivelano anche le residue osservazioni censore e articolate nel mezzo qui in esame. Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l’omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E’ sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l’intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall’altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma (contraddistinti dalle medesime modalità operative). D’altro canto, nemmeno può essere sottaciuto che la ricorrente non ha offerto alcuna alternativa ricostruzione che valesse a spiegare la condotta oggetto di accertamento, condotta che, per le modalità esecutive ed i mezzi impiegati, riflette un immediato rapporto di coerenza logica con l’ipotesi fatta oggetto di sanzione. Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all’entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti in addebito. Ed, invero, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, e tenuto altresì conto della contestata recidiva, deve ritenersi proporzionata ai fatti in addebito una sanzione complessivamente pari a € 6.000,00 (seimila/00).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 82 del 10.11.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DELL’8.11.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 6.000,00 “per aver un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un’apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale, con recidiva”. La questione è stata già ripetutamente affrontata da questa Corte (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 026/CSA riunione del 16.10.2015), al cui indirizzo ermeneutico, tuttora condiviso, occorre uniformarsi. Va, dunque, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti avanzata, 2 fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all’AIA ed alla Procura Federale sull’applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo. Ed, invero, giova nuovamente ribadire che la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla res iudicanda essendo l’interpretazione dell’ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già ripetutamente pronunciati. Mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 338/CGF (poi da ultimo ribadita con le decisioni di cui al Com. Uff. n. 43/CSA 2014/2015 e n. 026/CSA riunione del 16.10.2015), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all’uopo precisando che: - “..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all’equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l’uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”; - “..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regula iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall’utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”; - “… la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell’IFAB, che “the use of elettronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”; - “.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12 agosto 2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l’attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all’utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”. Del pari, ed in aderenza all’indirizzo già espresso nel richiamato decisum, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della C.G.F. (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara. Si è, dunque, efficacemente evidenziato che “..in siffatte evenienze, ai sensi dell’art. 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”. Infine, manifestamente infondate si rivelano anche le residue osservazioni censore e articolate nel mezzo qui in esame. Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l’omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E’ sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l’intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall’altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma (contraddistinti dalle medesime modalità operative). D’altro canto, nemmeno può essere sottaciuto che la ricorrente non ha offerto alcuna alternativa ricostruzione che valesse a spiegare la condotta oggetto di accertamento, condotta che, per le modalità esecutive ed i mezzi impiegati, riflette un immediato rapporto di coerenza logica con l’ipotesi fatta oggetto di sanzione. Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all’entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti in addebito. Ed, invero, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, e tenuto altresì conto della contestata recidiva, deve ritenersi proporzionata ai fatti in addebito una sanzione complessivamente pari a € 6.000,00 (seimila/00).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 4.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, GUALDO CASACASTALDA/GUBBIO 1910 DEL 2.4.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 800,00 “Per la presenza indebita di persone non autorizzate e non presenti in distinta, per l'intera durata della gara, nell'area antistante gli spogliatoi. Per avere, al 31° del secondo tempo ed al 35° del secondo tempo, propri sostenitori lanciato n. 2 sassi di dimensione di circa 4 cm all'indirizzo di un A.A. Senza tuttavia riuscire a colpirlo. Per avere propri sostenitori, per tutta la durata della gara, lanciato ripetutamente petardi e fumogeni all'interno del recinto di gioco. Nella circostanza, inoltre, rivolgevano espressioni offensive ed irriguardose all'indirizzo di un A.A. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato e degli oggetti lanciati a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.”. Per quanto, poi, attiene alla indebita presenza di persone non inserite in distinta, questa Corte rileva che la gestione della gara era in capo alla reclamante, con onere di osservare e far osservare ogni disposizione in merito. È, però, pur vero che le richiamate persone non inserite in distinta sostavano in maniera tranquilla e senza recare problemi, come da referto arbitrale.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2016 ED AMMENDA DI € 3.500,00 AL SIG. P.M., INFLITTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.1.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché al termine della gara, mentre la terna arbitrale si trovava nel proprio spogliatoio, venivano avvertite della grida provenire dall’esterno e, subito dopo, aprirsi violentemente la porta dello stesso nel quale irrompeva, in modo violento, il direttore generale della società ospitante. Lo stesso, urlando frasi gravemente ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara, tentava di aggredire fisicamente l’arbitro, travolgendo nella furia dell’azione gli arredi posti fra lui e lo stesso arbitro, alzando verso di lui il pugno in tono minaccioso e, spintonandolo con forza contro il muro retrostante, tentava di colpirlo col pugno stesso ma venendone, in questo, impedito dal sopraggiungere di due carabinieri che lo bloccavano con difficoltà. “Dopo circa 20 secondi di colluttazione con i carabinieri” così è scritto nel referto, i due militari riuscivano a trascinarlo via senza ulteriori conseguenze per il direttore di gara e i suoi assistenti.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CASERTANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate, ma riconducibili alla società.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 22.12.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/MESSINA DEL 21.12.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 750,00 per indebita presenza all'inizio della gara nel recinto di gioco di persone non autorizzate che fraudolentemente tentavano di accreditarsi come autorizzate. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pone in evidenza la sussistenza dei divieti in ordine alla presenza, nel recinto di gioco, di persone non autorizzate e pertanto ritiene la ricorrente responsabile dei fatti verificatisi. Ad ogni modo, ritiene, vista l'insussistenza di casi di indisciplina o disturbo, la sanzione irrogata eccessiva.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015
Massima: La Corte infligge la sanzione dell’ammonizione alla società per avere redatto la distinta gara non conformemente alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con circolare n. 11 del 12.8.2015. Osserva questa Corte che la fattispecie sanzionata è riconducibile ad una ipotesi di violazione formale rispetto alle linee guida impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A con circolare n. 11 del 12 Agosto 2015 da osservarsi in sede endofederale, e ciò a prescindere dalla diversa previsione di cui agli artt. 38.01 e 38.02 del Regolamento UEFA richiamati dalla reclamante. Orbene, tenuto conto delle doglianze della reclamante circa la qualità ed entità dell’infrazione accertata e della gravosità e sproporzione della sanzione irrogatale, la Corte accoglie in parte il proposto reclamo, ritenendo sufficiente irrogare in capo alla reclamante la sanzione dell’ammonizione.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 16 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 27 Aprile 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 1.9.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/JUVENTUS DEL 30.8.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 5.000,00 “per aver un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un’apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. La questione è stata già ripetutamente affrontata dalla Corte di Giustizia Federale (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 43/CSA 2014/2015), al cui indirizzo ermeneutico, tuttora condiviso da questa Corte, occorre uniformarsi. Va, dunque, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti, peraltro reiterata, ed avanzata, fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all’AIA ed alla Procura Federale sull’applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo. Ed, invero, la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla res iudicanda essendo l’interpretazione dell’ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già ripetutamente pronunciati. Mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 338/CGF (poi da ultimo ribadita con la decisione di cui al Com. Uff. n. 43/CSA 2014-2015), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte di Giustizia federale ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all’uopo precisando che: - “..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all’equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l’uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”; - “..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regula iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall’utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”; - “… la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell’IFAB, che “the use of elettronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”; - “.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12 agosto 2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l’attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all’utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”. Del pari, ed in aderenza all’indirizzo già espresso nel richiamato decisum, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della C.G.F. (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura Federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara. Si è, dunque, efficacemente evidenziato che “..in siffatte evenienze, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”. Infine, manifestamente infondate si rivelano anche le residue osservazioni censore e articolate nel mezzo qui in esame. Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l’omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E’ sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l’intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall’altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma (contraddistinti dalle medesime modalità operative). D’altro canto, nemmeno può essere sottaciuto come ulteriore elemento sintomatico che, giusta quanto si evince dal rapporto dei collaboratori federali, “ durante il primo tempo l’allenatore in seconda - omissis - non era seduto in panchina” e che la reclamante non ha saputo offrire una spiegazione alternativa plausibile sulle ragioni dell’utilizzo della ricetrasmittente da parte del collaboratore tecnico - omissis -. Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all’entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti addebitati. Ed, invero, la sanzione qui in rilievo, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, e tenuto altresì conto che trattasi della prima violazione per l’anno in corso, può essere contenuta in € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 072/CSA del 28 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 23 Marzo 2016
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 7.1.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOTO/DUE TORRI DEL 6.1.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché al termine della gara, persona non iscritta in distinta né autorizzata, successivamente identificata come dirigente della società dalle Forze dell’Ordine, forzava un cancello di accesso al recinto di gioco e, avvicinatosi all’arbitro si è rivolto al medesimo con atteggiamento minaccioso, profferendo espressioni gravemente ingiuriose. La stessa persona, dopo aver tentato il contatto fisico con l’arbitro, seguiva la terna arbitrale fino agli spogliatoi; nella circostanza, rivolgeva espressione dal contenuto estremamente triviale ad uno degli assistenti ed all’intera classe arbitrale.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE A TUTTO IL 25.5.2015; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. I.T. SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 10.5.2015
Massima: La Corte, riduce l’inibizione inflitta al direttore generale a tutto il 22 maggio 2015 “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose”. Il ricorso può essere solo parzialmente accolto, in quanto il comportamento assunto al rientro negli spogliatoi, seppur connotato dalla platealità e da una fare minaccioso ed intimidatorio, come percepito dallo stesso direttore di gara, non è stato però direttamente e gravemente ingiurioso.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 31 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 715 del 12.5.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONEDELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, SERIE A FEMMINILE, FUTSAL TERNANA/KICK OFF C5 FEMMINILE DELL’11.5.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 100,00 “ perché un proprio dirigente, in corso di inibizione, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo accedeva indebitamente all’interno dello spogliatoio della propria squadra”. Esaminati gli atti di causa e ritenuto che essi confermino la versione prospettata dalla società codesta Corte ritiene, ferma restando la condotta sanzionabile, di accogliere parzialmente il ricorso proposto e, per l’effetto, ridurre la sanzione dell’ammenda ad €100,00.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015
Impugnazione – istanza: 12. RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/REAL VICENZA DEL 29.3.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 “per condotta gravemente antisportiva in quanto veniva sospeso il servizio di raccatta palle con la propria squadra in vantaggio”. Il ricorso appare fondato in considerazione della parziale contraddittorietà tra quanto contenuto nel referto arbitrale e la decisione assunta dal Giudice Sportivo e della tenuità della vicenda.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VIRTUS ENTELLA DEL 29.3.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti” La Corte, dopo aver ascoltato l’arbitro, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, avendo ritenuto incongruente la sanzione inflitta alla Virtus Lanciano 1924 S.r.l., soltanto rispetto all’importo.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VIRTUS ENTELLA DEL 29.3.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti”. La Corte, dopo aver ascoltato l’arbitro, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, avendo ritenuto incongruente la sanzione inflitta alla Virtus Entella srl, soltanto rispetto all’importo.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/BARLETTA DELL’11.1.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 in relazione al comportamento di un addetto alla sicurezza nel recinto di giuoco che, nel corso della gara aveva rivolto frasi offensive ad un assistente arbitrale fino ad essere allontanato dal campo. Al riguardo, è da osservare che l’episodio di cui si è reso protagonista un addetto alla sicurezza appare frutto di una iniziativa personale, grave e intollerabile, la quale va tuttavia inquadrata nell’ambito delle misure predisposte dalla società, odierna reclamante, al fine di garantire con i propri mezzi episodi violenti e di consentire sul proprio campo il regolare svolgimento delle competizioni. Ciò che, infatti, può rimproverarsi alla società – chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva - non è l’inadeguatezza delle misure (in quanto lo stewart in questione era stato arruolato proprio allo scopo di prevenire episodi di violenza e cooperare con le forze dell’ordine), bensì una sorta di culpa in eligendo per aver affidato il compito a soggetto poi rivelatosi inadeguato L’episodio appare oggettivamente circoscritto e non ha avuto riflesso alcuno sullo svolgimento della gara. Appare pertanto equo ridurre la sanzione alla somma di €. 2.000,00.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 89/DIV del 9.12.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAVIA/U. VENEZIA DEL 5.12.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 300,00 in relazione alla indebita presenza nel tunnel che conduce al locale spogliatoi di persone, non identificate, ma riconducibili alla Società ricorrente, in quanto più equa anche alla stregua di analoghi precedenti.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.02.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 30.4.2015 AL SIG. P.C.; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA CATANIA/CROTONE DEL 16.2.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: atteggiamento intimidatorio del proprio dirigente nei confronti dell’arbitro dopo essere entrato sul terreno di gioco pur non essendo autorizzato, successivamente nell’aver rivolto allo stesso, in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, espressioni ingiuriose, poi rivolte anche agli Ufficiali di gara, ed, infine, in un atteggiamento minaccioso nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria che insultava e spingeva. Giova sottolineare, infine, la peculiarità della figura del dirigente, differenziandola da quella del calciatore o del tecnico; questi ultimi vivono l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, il dirigente non può farsi trascinare dall’emotività della situazione, dovendo assolvere a compiti opposti a quelli agonistici.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 078/CSA del 06 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 28 Maggio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014.
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 10.000,00 “per avere suoi collaboratori omesso di ottemperare ad una legittima richiesta formulata dai Collaboratori della Procura Federale per esigenze istruttorie”. Era accaduto, infatti, che al termine della gara il coordinatore degli stewards in servizio presso lo Stadio aveva dichiarato ai collaboratori della Procura Federale di essere stato attinto al viso da uno sputo da un signore con la tuta della Roma a lui ignoto. Dichiarazione, questa, confermata da altri due stewards. Orbene, osserva questa Corte Sportiva d’Appello che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione pecuniaria inflitta. E', infatti, d'uopo rilevare che la richiesta dei collaboratori della Procura Federale, rivolta agli accompagnatori ufficiali della Società Roma, era comunque legittima, seppur svoltasi con modalità anomale (riconoscimento mediante richiesta di tesserini di riconoscimento da mostrare a soggetti non tesserati) e per di più in un contesto di dopo gara che la stessa Procura Federale non esista a definire come “convulso e caratterizzato da episodi di tensione”. In tal senso il mancato seguito alla richiesta degli Organi federali, pur rilevante sotto il profilo disciplinare, va opportunamente calibrato nella sua portata antigiuridica e quindi nell’effetto sanzionatorio.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 08 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 28 Maggio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 300,00 per le espressioni irriguardose rivolte dal presidente nei confronti del Direttore di Gara, in quanto più equa.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 16 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/JESINA DEL 1.3.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 300,00 “per avere, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, utilizzato in più occasioni, un fischietto munito della stessa tonalità di quello in possesso dell’Arbitro. Pur dovendosi principalmente dare credito al contenuto del referto arbitrale (che, come noto, è dotato di presunzione legale di attendibilità, posto che ad esso l’ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia fidefaciente di quanto relazionato) il Collegio - intendendo valorizzare in parte le argomentazioni difensive ribadite verbalmente all’odierna udienza, secondo cui, tra l’altro, per le sostituzioni sarebbe stato usato nella fattispecie un vecchio tabellone diverso da quello da ultimo consentito, osserva che tale utilizzo non si è comunque rilevato inefficiente allo scopo.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015; - AMMENDA € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. C.S. SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta al presidente della società ad Euro 6.000,00 perché penetrato sul terreno di gioco ed aveva cercato ''con fare irruento e minaccioso'' di raggiungerlo, non riuscendovi perché trattenuto dal personale di sicurezza. La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 6.000,00 per la condotta ascritta al presidente. In verità, una valutazione meno fiscale rigorosa dell'episodio consente di addivanire ad una soluzione più equa riconsiderando i fatti, consumatisi in un lasso di tempo di modesta entità e privi di implicanze e di effetti di significativa gravità, come un'inaccettabile manifestazione di malcostume e di inciviltà sportiva che, se da un lato merita di essere condannata e repressa, dall'altro va ricondotta in termini punitivi con un quoziente di afflittività minore rispetto a quello stabilito in prima istanza. Questa Corte è, comunque dell'avviso che la rimodulazione sanzionatoria debba riguardare soltanto l'importo delle ammende che si reputa giusto ridurre ad € 3.000,00 ed € 6.000,00 rispettivamente a carico del Columella e della società lasciando inalterata l'inibizione irrogata al tesserato che si presenta come il vero ed unico protagonista, in negativo, della vicenda.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione:” per avere, nel corso del secondo tempo, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, rivolto all’indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni minacciose, alcune delle quali facente riferimento all’evento luttuoso occorso ad un appartenente alla classe arbitrale. Per avere, una di dette persone, al 38° minuto del secondo tempo, colpito con uno schiaffo ad una spalla un A.A.. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva reiterata per i fatti di cui al Com. Uff. nn. 62 e 68. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.”
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA U.S. CREMONESE/REAL VICENZA DEL 21.3.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 750,00 in quanto “persona non presente in distinta, ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara rivolgendo alla terna arbitrale reiterate frasi offensive”. Trattasi, ad avviso del Collegio, di frase indubbiamente irriguardosa e contraria ai principi di correttezza (il cui rispetto è doveroso per i soggetti che svolgono attività sportiva) e quindi da censurare, ma di natura tale da meritare una sanzione di livello inferiore a quello comminato, che il Collegio stesso stima equo fissare in € 750,00
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 14.3.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: comportamento minaccioso ed offensivo verso la terna arbitrale tenuto da persona che, non autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, sostava indebitamente nella panchina e poi nell’area antistante il terreno di gioco.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 347 dell’8.1.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 3.1.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 400,00 perché il proprio dirigente “si avvicinava con fare minaccioso verso una persona (ragazzo) che indossava la tuta atletica della società, Il dirigente a stretto contatto con la persona alzava il braccio tenendo il pugno della mano chiuso ma senza colpire né quella persona e né altri che erano nei suoi pressi.”
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/CESENA DEL 29.10.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 6.000,00 “per aver un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di un’apparecchiatura ricetrasmittente (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio), con recidiva reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. In via preliminare, va, anzitutto, disattesa la richiesta di sospensione del presente procedimento avanzata dalla società reclamante nel corso dell’odierna riunione in ragione del fatto che sarebbe tuttora rimasta priva di riscontro la richiesta di chiarimenti avanzata, fin dal 16.9.2013, alla Lega, alla FIGC, all’AIA ed alla Procura Federale sull’applicazione della regola n. 4 del Regolamento del giuoco di calcio, qui in rilievo. Ed, invero, la mera pendenza della suddetta istanza non genera di per sé, e con la pretesa automaticità, alcun vincolo di pregiudizialità sulla res iudicanda essendo l’interpretazione dell’ordinamento endofederale rimessa agli organi di giustizia sportiva che, peraltro, sul punto si sono già pronunciati. Ed, invero, mette conto evidenziare che, con decisione resa pubblica mediante c.u. n° 338/CGF, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la Corte di Giustizia federale ha chiaramente evidenziato la natura illecita delle condotte in addebito, all’uopo precisando che: - “..la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all’equipaggiamento), nella sezione relativa alla “interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri”, pone in evidenza il seguente precetto “l’uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito”; - “..avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata regula iuris, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall’utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto”; - “… la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell’IFAB, che “the use of elettronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted”; - “.. il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12 agosto 2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l’attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all’utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo”. Del pari, ed in aderenza all’indirizzo già espresso nel richiamato decisum, che sul punto faceva rinvio ad altro precedente della CGF (Com. Uff. n. 243/CGF), non residuano dubbi sulla piena legittimazione dei collaboratori della Procura federale a rilevare i fatti in addebito siccome riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere “in gioco”, e come tali, dunque, non ricadenti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara. Si è, dunque, efficacemente evidenziato che “..in siffatte evenienze, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale. Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell’ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo”. A fronte di quanto fin qui evidenziato si rivelano manifestamente infondate le residue osservazioni censore e articolate nel mezzo qui in esame. Ed, invero, alcun rilievo assume nel caso di specie l’omessa identificazione del secondo soggetto in collegamento radio potendosi agevolmente inferire dalla complessiva disamina delle circostanze del caso concreto – attraverso il ricorso alla prova cd. logica – la sua appartenenza allo staff tecnico della Roma. E’ sufficiente, a tal riguardo, contestualizzare i fatti in addebito rapportandoli, da un lato, alla stessa più volte menzionata istanza con la quale la reclamante rappresentava l’intenzione di avvalersi di ricetrasmittenti onde favorire lo scambio di informazioni tecnico – tattiche tra personale dello staff tecnico seduto in panchina e collaboratori collocati in tribuna e, dall’altro, a tutti i precedenti specifici fin qui accertati a carico di tesserati della Roma. D’altro canto, nemmeno può essere sottaciuto come ulteriore elemento sintomatico che, giusta quanto si evince dal rapporto dei collaboratori federali, “ durante il primo tempo l’allenatore in seconda – omissis - non era seduto in panchina” e che la reclamante non ha saputo offrire una spiegazione alternativa plausibile sulle ragioni dell’utilizzo della ricetrasmittente da parte del collaboratore tecnico – omissis -. Inconferente, ai fini qui in esame, è, poi, il dato relativo all’indagine avviata dalla Procura Federale nei confronti di alcuni tesserati della Roma per condotte analoghe a quelle qui in rilievo, non potendo tale circostanza evidentemente interferire con lo sviluppo e la definizione del presente procedimento. Di contro, vanno condivise le doglianze attoree articolate in relazione all’entità della sanzione applicata che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti addebitati. Ed, invero, pur tenendo conto della contestata recidiva reiterata, la sanzione qui in rilievo, avuto riguardo al complessivo disvalore della condotta accertata, può essere ridotta alla metà e quindi contenuta in € 6.000 (seimila/00) di ammenda, ovvero nella misura doppia rispetto alle condanne irrogate precedentemente da questa Corte per fattispecie analoghe.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 3.12.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. REAL MARSICO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 1.000 CON DIFFIDA; - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/6/2016 AL PRESIDENTE C.G., INFLITTE SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/REAL MARSICO DEL 30.11.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 700,00 poiché il Dirigente, anziché mantenere il proprio posto in panchina, si aggregava in tribuna insieme ai tifosi senza neanche avvisare il Direttore di gara, profferiva frasi ingiuriose negli spogliatoi rivolte alla terna arbitrale, impedendole poi di allontanarsi dagli impianti sportivi e minacciando di inseguirli con la propria auto, così costringendo la Polizia Municipale a prolungare i tempi del servizio di scorta per diversi chilometri. Dal canto loro, i tifosi tentavano più volte di scavalcare la recinzione tra tribuna e campo di gioco, profferendo costantemente frasi ingiuriose con la totale complicità del dirigente. La gravità dei fatti posti in essere da quest’ultimo, integrativi di grave antisportività, vanifica in gran parte gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tali sanzioni; tuttavia, non essendo stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio, se vi sia stato o meno un inseguimento tra automobili o comunque una condotta di guida tale da provocare il rischio di incidenti o aggressioni, appare ragionevole ridurre le sanzioni inflitte nei termini di cui al dispositivo.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: perché al termine dell’incontro, persona riconducibile alla società, indebitamente presente nel recinto di gioco, al rientro negli spogliatoi avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose; perché addetti alla sicurezza rivolgevano reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale che rientrava negli spogliatoi; perché propri sostenitori, dopo aver atteso l’uscita della terna arbitrale dall’impianto sportivo, rivolgevano alla stessa reiterate frasi offensive e minacciose costringendo le forze dell’ordine a scortare per prudenza la stessa terna arbitrale.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 30 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 09 Gennaio 2015
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 17.09.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POLISPORTIVA SARNESE/U.S. SCAFATESE DEL 14.9.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 perché la partita aveva inizio con circa 5 minuti di ritardo. L’arbitro precisava che le ragioni di detto ritardo erano state determinate dalle minacce e dall’aggressione verbale subita da persona – non identificata – dopo che egli aveva comunicato l’impossibilità, stante la mancanza della documentazione necessaria, a far accedere in panchina il Dirigente Accompagnatore della Società Scafatese. Il soggetto che minacciava l’arbitro e lo insultava si qualificava come Presidente della Società Scafatese ed era allontanato – da tesserati della Scafatese – con difficoltà, avendo più volte tentato di entrare in contatto fisico con l’arbitro. Se pur, come posto in rilievo, questo fatto non esime la Società dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti ove al suo seguito accedano negli spogliatoi e nelle aree riservate soggetti non autorizzati, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione, anche in considerazione del fatto che, seppur attinto da insulti e minacce, l’arbitro non ha riportato alcuna peculiare menomazione portando avanti la gara senza ulteriori problemi. Ciò posto la Corte ritiene equo ridurre l’ammenda ad € 2.000,00 confermandone il resto.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 4 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 28 Agosto 2014
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 26.3.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. NOVELLINO W.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/MODENA DEL 25.3.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con la seguente motivazione: per aver al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio ed insultante nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, infrazione poi rilevata dal collaboratore della Procura Federale. Nello specifico della situazione come da segnalazione, l’episodio definito “increscioso” accadeva a fine gara nel corridoio antistante gli spogliatoi dei calciatori. In una prima fase, a seguito di un vivace battibecco tra il giocatore del Modena F.C. S.p.A. ed il proprio allenatore, alla presenza di altri giocatori e dirigenti delle due squadre, il Sig. – omissis - della Reggina Calcio S.p.A. invitava i contendenti a smettere, in quanto il diverbio proseguiva. In quel momento lo stesso allenatore si rivolgeva al – omissis -, apostrofandolo in maniera ingiuriosa, provocando la reazione dello stesso, che veniva però trattenuto dai presenti. In una seconda fase, all’incirca dopo 20 minuti, l’allenatore, ripercorrendo lo stesso corridoio si soffermava di nuovo nelle vicinanze di – omissis - che attirava la sua attenzione, richiamandolo sull’episodio precedentemente accaduto, rispondendo nuovamente in maniera ingiuriosa.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 24 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 07 Agosto 2014
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014
Impugnazione – istanza:1. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2014 AI SIGNORI C.L.D., I.E., M.F., INFLITTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MESSINA DEL 6.4.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 per aver i dirigenti profferito frasi offensive ed ingiuriose ai dirigenti della squadra avversaria e per aver la tifoseria locale introdotto ed acceso petardi e fumogeni, facendoli poi esplodere a ridosso dei sostenitori della squadra avversaria, generando spavento e scompiglio. Detti comportamenti hanno dato luogo a una serie di tafferugli, configurando – oltre agli inaccettabili illeciti sportivi perpetrati dai dirigenti – evidenti profili di responsabilità oggettiva in capo al sodalizio ospitante.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. N.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013
Massima: La Corte riduce al presofferto la sanzione dell’inibizione inflitta al direttore sportivo per fatti avvenuti nella gara. In particolare al direttore sportivo si addebita il fatto che al termine della gara, posizionato in tribuna, rivolgeva al commissario CAN PRO reiterate frasi offensive tentando l'aggressione fisica, sventata dall'intervento di alcuni spettatori. Tale comportamento aizzava gli animi di altri più esagitati spettatori che colpivano il predetto commissario con calci alle gambe e schiaffi alla testa provocandogli dolore, ma senza ulteriori conseguenze. La nota del Questore comunicava che dalla relazione redatta dai carabinieri in servizio di ordine pubblico nel settore tribuna centrale dello Stato Valerio di Melfi si evinceva che "al termine dell'incontro di calcio si è formato un assembramento di persone sulla parte alta della tribuna dello stadio prontamente risolto dai carabinieri intervenuti"; l'unico episodio segnalato riguarda un diverbio tra il direttore sportivo del Melfi calcio, - omissis -, ed un osservatore arbitrale, avvenuto negli spogliatoi, relativo ad un asserito arbitraggio sfavorevole nei confronti della squadra di casa". La nota concludeva nel senso che "gli episodi narrati non hanno determinato alcuna situazione di criticità per l'ordine pubblico". La condotta del – omissis - iniziata sugli spalti e continuata negli spogliatoi è riprovevole per un dirigente ed ha senz'altro leso il bene giuridico( lealtà, correttezza e probità) sancito nell'articolo uno del codice di giustizia sportiva e ribadito nel codice di comportamento sportivo (art.2). Per le sue risposte considerazioni la Corte di Giustizia Federale, valutati gli elementi ex articolo 16, primo comma C.G.S., accoglie in parte il ricorso, riduce la inibizione al presofferto.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.5.2014 INFLITTA AL SIG. F.M. SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “perché al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società, avvicinavano minacciosamente la terna arbitrale che rientrava negli spogliatoi rivolgendogli reiterate frasi offensive e spintonavano un assistente arbitrale; gli stessi, ancora indebitamente presenti negli spogliatoi, indirizzavano sputi in direzione dei calciatori del Frosinone che rientravano negli spogliatoi”
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014
Impugnazione – istanza:6. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 21.3.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 per “indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società”. Questa Corte, valutato che, nel caso di specie, dai rapporti degli Ufficiali di gara non risultano rilievi circa la condotta tenuta dalla persona indebitamente presente nel recinto di gioco, ritiene di poter ridurre la sanzione applicata da € 1.500,00 ad € 1.000,00.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 18 Aprile 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 perché un addetto alla sicurezza aveva impedito al commissario di campo di accedere nei locali spogliatoi asserendo che il Presidente del Pescara, aveva vietato il suo ingresso nell'impianto sportivo. Senza voler in alcun modo sminuire la rilevanza disciplinare dell'episodio, questo collegio, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, è dell'avviso che le sanzioni pecuniarie a carico di sodalizi militanti nel circuito dei campionati dilettantistici debbano tener conto della loro limitata disponibilità finanziaria ed essere, anche con riferimento alle valutazioni operate in ambiti economicamente ben più solidi, proporzionalmente ridotte.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRO VERCELLI DEL 9.2.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: indebita «presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate ma riconducibili alla società che rivolgevano agli addetti federali reiterate frasi offensive».
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 435 del 22.1.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 31.1.2017 AL SIG. B.D., INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE, WOMAN NAPOLI C5S/FUTSAL TERNANA DEL 20.1.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per le parole ingiuriose ed il comportamento aggressivo e minaccioso a fine gara da parte del dirigente della società nei confronti dell’arbitro.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Gennaio 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 6.000,00 per “responsabilità diretta in funzione dell’atteggiamento assunto dal proprio Presidente”, il quale, al termine della gara, negli spogliatoi, aveva rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, spingendo un Assistente sulla spalla ed assumendo un grave atteggiamento minaccioso. Atteso che, dagli atti in possesso della Corte, non risulta che il Sig. – omissis - abbia spinto l’assistente di gara, ma si evince che lo stesso si è limitato a rivolgere al predetto ufficiale di gara epiteti insultanti, la fattispecie in questione risulta essere meno grave rispetto a quella sanzionata dal Giudice Sportivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 066/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 13 Gennaio 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso laLega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per responsabilità diretta in funzione dell'atteggiamento tenuto dal proprio Presidente; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ininterrottamente grida e cori insultanti agli Ufficiali di gara; per avere, infine, un suo sostenitore, al termine della gara, sputato all'indirizzo del Quarto Ufficiale senza riuscire ad attingerlo”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 27.9.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/ROMA DEL 25.9.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti. L’art. 54 N.O.I.F. stabilisce che le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara. Non ha, dunque, alcun rilievo, ai fini dell’applicazione della sanzione, la durata del ritardo, elemento che può incidere esclusivamente sulla graduazione della pena inflitta.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 24.9.2013
Impugnazione – istanza: 5 RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.600,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DUE TORRI/HINTERREGGIO DEL 22.9.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 1.000,00 perché persone non autorizzate riconducibili alla Società sostavano dinanzi agli spogliatoi e una di loro si scagliava verbalmente contro gli Ufficiali di gara. In realtà dal referto si rileva che persone non abilitate sostavano dinanzi allo spogliatoio solo al termine del 1° tempo e riferivano frasi minacciose verso la terna; anche al termine dell’incontro si ripeteva l’episodio in quanto erano stati aperti i cancelli che consentivano l’accesso ad estranei, ma – questa volta – dai dirigenti della società ospitante venivano subito allontanate. Nel suo contesto quindi la sanzione inflitta appare non proporzionata ai fatti rilevati.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.5000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/APRILIA DEL 27.10.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per tutta la durata del primo tempo, quattro persone non identificate ma riconducibili alla società campana sedevano su una panchina posta sul terreno di gioco in prossimità di una bandierina. Informato il responsabile della sicurezza della Casertana, questi impediva loro di rientrare nel secondo tempo; a fine gara, una delle quattro persone di cui sopra, qualificatosi come Direttore generale della Casertana, si introduceva indebitamente negli spogliatoi e assumeva un atteggiamento offensivo e minaccioso verso l’Ispettore di Lega.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 197/CGF (errata corrige Com. Uff. N. 209) – del 1 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA SEGUITO GARA ESTE S.R.L./VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L. DEL 27.1.2013.
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: per avere i tesserati della squadra ricorrente, al termine della gara e presso gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive ai tesserati dell’altra squadra; per il medesimo fatto era stata inflitta sanzione di €. 600,00 alla Este S.r.l.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013
Impugnazione – istanza: 2 RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/LICATA 1931 DEL 29.9.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere un proprio steward, al termine della gara, mentre le squadre si apprestavano a rientrare negli spogliatoi, colpito con violenza un calciatore della squadra avversaria con una spinta al petto ed un calcio alla caviglia”.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 19/TB del 9.10.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERETTI, TERNANA/L’AQUILA DEL 6.10.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: «il medico sociale segnato in distinta per la soc. Ternana non era presente al momento dell’appello, né si è presentato durante la gara».
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la seguente motivazione: “per avere propri tesserati, al termine della gara, colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale danneggiandola mentre la terna arbitrale si trovava all’interno. Alcuni di questi si dirigevano verso lo spogliatoio della società ospitata per proseguire nelle proteste. Si rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 212 del 9.5.2013
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO SIG. M.W. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DELL’8.5.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con la seguente motivazione per aver, “nel corso della gara, platealmente e ripetutamente contestato l’operato arbitrale con espressioni irrispettose”. La Corte, pertanto, rileva come il Sig. –omissis - sia recidivo nel porre in essere comportamenti come quello sanzionato e, anche in ragione di tale recidiva specifica reiterata e della relativa comminata diffida, ritiene che la sanzione inflitta al ricorrente medesimo debba considerarsi congrua.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 06 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 07 Ottobre 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; - AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. R.G., INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA-PRO VERCELLI DEL 2.3.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 2.000,00 per violazione dell’art.35 comma 1.1. C.G.S. per essere, al termine della gara, il dirigente, in stato di inibizione, entrato ed intrattenuto nell’area spogliatoi. Questa Corte, avuto riguardo al concreto svolgersi dei fatti, ritiene per equità congruo ridurre la sanzione a € 2.000,00 sia in capo alla società che al dirigente.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 400,00 in relazione al comportamento tenuto dall’allenatore nel corso della gara Il referto arbitrale contiene una descrizione analitica e puntuale dello svolgimento dei fatti ed indica con precisione il tenore delle espressioni ingiuriose e dei comportamenti.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DALL’ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 AL CALC. G.L., INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per atti di violenza commessi dal proprio calciatore nei confronti di calciatori avversari. Riduce fino a tutto il 30.11.2013 la squalifica nei confronti del calciatore per il giovane calciatore in questione e per la mancanza di precedenti nella attuale stagione sportiva
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 27 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 01 Luglio 2013
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 85 del 12.3.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; - AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. C.P., DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/VERONA DEL 9.3.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 per avere, il dirigente, violato, prima dell'inizio della gara, il divieto di accesso negli spogliatoi, essendo colpito da provvedimento disciplinare a termine; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale".
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 17 Dicembre 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 235/CGF del 28 Aprile 2010 n. 3 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 263 del 7.12.2009 Impugnazione – istanza: 3) Ricorso dell’A.S. Slaria Sport Village Srl avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 inflitta alla reclamante seguito gara Salaria Sport Village/Civis Colleferro del 5.12.2009 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la presenza innanzi gli spogliatoi di persone non autorizzate, nonché per la mancata lettura del “comunicato anti violenza” che non può essere sostituita con l’affissione dello stesso nella tribuna spettatori.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 n. 4 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010 Impugnazione – istanza: 4) Ricorso del F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. avverso le sanzioni: - ammenda di € 5.000,00 alla reclamante; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.3.2010 al sig. A.F.; - squalifica per 2 gare effettive al sig. C.S.Q.; - squalifica per 2 gare effettive al calciatore G.S., seguito gara Igea Virtus Barcellona/Melfi del 7.2.2010 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 5.000,00) “per indebita presenza negli spogliatoi di persone non identificate”.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN del 18 Dicembre 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (119) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. C. (calciatore attualmente tesserato per la soc. ASC Notaresco) e della società Sambenedettese Calcio Srl (nota n. 2674/1297pf08-09/am/ma del 16.11.2009). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver il proprio tesserato violato l’art. 74, comma 4, delle NOIF, ovvero per aver stazionato, durante lo svolgimento della gara, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi e sotto la gradinata occupata dai sostenitori della squadra avversaria, invece che sedere sulla panchina assegnata alla propria squadra.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 09 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009 Impugnazione - istanza: 2) Ricorso dell’A.C. Siena avverso le sanzioni: inibizione per mesi 2 al sig. S. F.; ammenda di € 5.000.00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte, dell’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 62 NOIF, e alla reclamante, dell’art. 4, commi 2 e 4 a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio dirigente in riferimento alla gara amichevole Siena/Cosenza del 3.8.2008 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per non aver il proprio referente della Questura per ogni aspetto logistico ed organizzativo posto in essere alcuna misura di controllo e/o prevenzione prevista, al fine di assicurare e tutelare la incolumità dei presenti all’interno dell’impianto sportivo prescelto per la gara amichevole in base all’art. 1, comma 1 C.G.S. e con riferimento all’art. 62 NOIF.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 248 del 7.4.2009 Impugnazione - istanza: 4) Ricorso del Reggina Calcio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito gara Reggina/Genoa del 5.4.2009 Massima: La presenza di personale non autorizzato non appare possa essere revocata indubbio attesa l’attestazione del direttore di gara il quale ha chiaramente indicato nel referto gli elementi costitutivi della violazione. A questo proposito, la presenza di appartenenti alle FFOO in abiti civili doveva essere comunque accompagnata dall’apposita placca (distintivo di riconoscimento) ben visibile; così come gli stewards dovevano essere muniti di apposita pettorina. La circostanza che l’arbitro abbia individuato la presenza di soggetti non muniti dei detti segni distintivi rende del tutto irrilevanti le deduzioni dell’impugnazione non essendo a riguardo necessari ulteriori accertamenti
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009 n.3,4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 n. 3, 4 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009
Impugnazione – istanza: Ricorso A.S.G. Nocerina avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore B. L. seguito gara Nocerina/San Marino del 15.11.2009, 4) Ricorso dell’A.S.G. Nocerina avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta seguito gara Nocerina/San Marino del 15.11.2009
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 3.000,00) sia per il lancio di tre petardi di notevole potenza sia per la indebita presenza, nel tunnel che porta agli spogliatoi, di persona non autorizzata che ha colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore della squadra avversaria. Sul punto, pertanto, non possono trovare ingresso la esimente e le attenuanti di cui all’art. 13, commi 1 e 2, C.G.S., invocate dalla reclamante. Relativamente poi alla indebita presenza, nel tunnel, del soggetto che si è reso autore delle percosse, è bene rilevare che la stessa fornisce la prova della mancata adozione, da parte della società, di quei modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 n. 5 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 2.3.2010
Impugnazione – istanza: Ricorso del Valdelsa Colligiana S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Colligiana/Sacilese del 28.2.2010
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (ridotta ad Euro 2.500,00) perché, in occasione della gara un addetto alla sicurezza, al termine della gara, entrava nel terreno di gioco e “spintonava” violentemente, facendolo cadere a terra, un calciatore della squadra ospite.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 25/CGF del 24 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 10/DIV del 25.8.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Lumezzane avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta seguito gara Lumezzane/Arezzo del 23.8.2009
Massima: Il voluto ritardo nella consegna dei palloni da parte dei raccattapalle, ritenuto inequivocabilmente tale a fronte delle reiterate sollecitazioni rivolte dal direttore di gara, costituisce un modo scorretto di consentire alla squadra di lucrare tempo utile ai fini della definizione della partita in senso favorevole. Consegue la sanzione dell’ammenda nei confronti della società per comportamento antisportivo.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 9 Giugno 2009. n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Scafatese Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Scafatese/Pol. Valdisangro del 15.2.2009
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per indebito inserimento nella distinta di gara di medico sociale non regolarmente tesserato; per indebita presenza sul recinto di gioco, al quale accedevano tramite un cancello rimasto aperto per l'intera durata della gara, di persone non autorizzate ma riconducibili alla società che per ben tre volte entravano sul terreno di gioco rivolgendo frasi offensive verso l'arbitro, che si vedeva costretto a sospendere brevemente il gioco per il loro allontanamento; per condotta gravemente antisportiva dei raccattapalle che in tutte le fasi in cui la squadra si trovava in vantaggio sospendevano la loro funzione rallentando la ripresa del gioco, in tali circostanze venivano a mancare i palloni di riserva; per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di numerose persone non autorizzate.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Febbraio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 27 Maggio 2009. n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (com. uff. n. 99/div del 10.2.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del Gallipoli Calcio S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di .€ 3.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Gallipoli/Juve Stabia dell’8.2.2009
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda a) perché persone non identificate ma riconducibili alla società assistevano indebitamente alla gara nel recinto di gioco ed in occasione della segnatura di una rete entravano nel recinto di gioco per festeggiare; b) perché propri sostenitori circondavano e spintonavano alcuni tesserati della squadra avversaria che rientravano negli spogliatoi, al termine della gara; il pronto intervento delle forze dell’ordine evitava conseguenze fisiche ai tesserati.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 9 Aprile 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 3.3.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del Ternana Calcio S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Taranto/Ternana dell’1.3.2009
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per l’indebita presenza negli spogliatoi di persone non presenti nelle distinte ufficiali.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 04 dicembre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 20 Luglio 2009 n. 3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.08
Impugnazione - istanza: Ricorso A.C. Prato S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta seguito gara Viareggio/Prato del 16.11.08
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per non aver impedito a persona non identificata di introdursi negli spogliatoi.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 17 ottobre 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 02 marzo 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.R.D. Acicatena avverso le sanzioni: - dell’inibizione fino all’1.4.2009 al sig. D.A.G.; - dell’ammenda di € 3.000,00 alla società; inflitte seguito gara Acicatena/Trapani Calcio del 28.9.2008
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per il comportamento tenuto dal suo dirigente addetto all’arbitro che ai sensi dell’art. 19 CGS è sanzionato con l’inibizione. (Il caso di specie: al 10° del secondo tempo, nel corso della gara, in occasione di un provvedimento tecnico adottato dall’arbitro, il dirigente addetto all’arbitro, si rivolgeva al direttore di gara con parolacce, continuando ad inveire, offendere e minacciare lo stesso anche dopo il provvedimento di allontanamento. Uscito dal recinto di giuoco continuava negli insulti. Dal rapporto dell’arbitro si evince come il predetto tentava di rientrare attraverso un cancello riuscendoci in occasione di un gol segnato dalla squadra di appartenenza, proseguendo anche in tale occasione a insultare l’arbitro, addirittura portandosi sul terreno di giuoco.
A causa del suo reiterato comportamento - lo stesso altresì aizzava il pubblico - le forze dell’ordine dovevano intervenire più volte poiché la partita subiva delle interruzioni, anche perché unitamente al dirigente attraverso il cancello medesimo entravano nel recinto di giuoco persone non identificate..
L’arbitro veniva poi attinto con numerosi sputi mentre rientrava nel sottopassaggio verso gli spogliatoi ed in tale occasione ripetutamente insultato senza che alcun dirigente della società intervenisse anche in aiuto delle forze dell’ordine).
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 169/CGF Riunione del 30 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 239/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 173/C del 15.4.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Andria Bat avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Andria/Real Marcianise del 13.04.2008
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perché persone non identificate, ma riferibili alla società, indebitamente presenti sul terreno di gioco al termine della gara rivolgevano frasi offensive e minacciose verso tesserati della squadra avversaria ed una di queste persone non identificate rivolgeva anche al direttore di gara frasi offensive e minacciose.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 22 febbraio 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 17 luglio 2009 n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.02.2008
Impugnazione – istanza: Ricorso del Ravenna Calcio s.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta a seguito della gara Ravenna/Bologna del 9.02.2008
Massima: La sanzione dell’ammenda, così come complessivamente determinata, è comunque rispondente, nella misura indicata, al complesso delle condotte sanzionate, ovvero: - alle gravi condotte poste in essere dal dirigente accompagnatore ufficiale, che rappresentava, ex art. 66 n. 4 N.O.I.F., la società - all’omesso controllo, da parte dei responsabili della detta società ospitante, dello spogliatoio arbitrale, non essendo stato impedito a persona non autorizzata di accedervi e di rivolgere agli Ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose; - ai cori ingiuriosi verso gli Ufficiali di gara verificatisi sugli spalti.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.114/CGF Riunione del 15 febbraio 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 219/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del Pisa Calcio Femminile avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara atletico Oristano/Pisa Calcio Femminile del 2.2.2008
Massima: La società è sanzionata con l’ammenda ai sensi dell’art. 12 commi 5 e 6 C.G.S. per aver la propria giocatrice ripetutamente insultato il pubblico con gesti provocatori ed irriguardosi. Le violazioni poste in essere dalla calciatrice hanno integrato gli estremi dell’art. 12 commi 5. e 6 C.G.S. che disciplina la prevenzione degli atti violenti laddove le società rispondono del comportamento dei loro atleti nell’esercizio delle attività di gara. In particolare le stesse sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti posti in essere dai loro tesserati e nel caso di specie non sono state rispettate le buone regole di condotta sportiva. Anche il fatto stesso che la società abbia riconosciuto la gravità del comportamento della propria giocatrice non esime la società dal risponderne attraverso la sanzione, oltretutto non eccessivamente elevata.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/CGF Riunione del 21 novembre 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 125/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 65/C del 6.11.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante, seguito gara Monopoli/Noicattaro del 5.11.2007
Massima: La società è comunque sanzionata con l’ammenda per la condotta di una persona non identificata che ha minacciato l'arbitro, anche qualora la società comunichi in sede di reclamo il nome del tesserato, onde superare la responsabilità oggettiva della stessa, perché il suo comportamento è comunque sanzionabile atteso che non ha registrato la presenza nella zona degli spogliatoi del tesserato, direttore sportivo, il cui nome non risulta nel referto di gara.