Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 006/CSA del 2 Luglio  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti divisione A5 di cui al Com. Uff. n. 1381 del 18/05/2021

Impugnazione – istanza: Eur Massimo Calcio A5

Massima: Confermata la penalizzazione di punti 3 in classifica alla società in considerazione della gravità dei fatti accaduti che hanno portato alla sospensione definitiva dell’incontro al termine del primo tempo di gara, fatti riferibili ai calciatori delle due squadre ma anche ad altri tesserati della società ospitante che hanno partecipato alla rissa

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 04 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 01 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 26.6.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 AL SIG. T.A.; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL CALC. O.A.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL CALC. C.C., INFLITTE SEGUITO GARA PLAY OFF “SERIE A2”, SECONDO TURNO DI RITORNO, CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 22.6.2015 

Massima: La CSA riduce a 2 punti la penalizzazione e l’ammenda ad euro 1.000,00 a carico della società per avere tenuto un comportamento gravemente antisportivo che si è tradotto in una evidente alterazione del risultato dell’incontro, conclusosi sul 20 a 2 in favore dell’avversaria, in quanto, con la propria condotta i tesserati, hanno voluto apertamente contestare una decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva, ed in particolare della Corte, con la quale era stata disposta la disputa dell’incontro di cui è procedimento che non si era potuto disputare nella data, originariamente prevista, per la inagibilità del Palazzetto.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 6 Ottobre 2003 n. 2/3/4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003 

Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore C.V. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004. Reclamo della Pol. Quartiere Tiche avverso la sanzione della penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato 2002/2003. Reclamo del calciatore F.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007 

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara, nonché con la penalizzazione di punti (nove) in classifica per aver i propri tesserati posto in essere fatti gravissimi e particolarmente incresciosi avvenuti ai danni dell’arbitro, insultato, colpito con violenza più volte da dirigenti e calciatori della squadra di casa e da ultimo “assediato” negli spogliatoi, durante l’incontro di calcio (sospeso a causa dei fatti stessi).  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003 n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003 

Impugnazione - istanza: Appello del Vip Club Sandro Abbondanza Calcio a Cinque avverso ammenda € 516,00 e penalizzazione 1 punto in classifica. 

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (uno) in classifica per avere i propri calciatori a fine gara inseguito l’arbitro a bordo dell’auto tentando più volte di farlo uscire di strada, ingiuriandolo. La circostanza, che ad ogni buon conto non risulta provata agli atti del presente giudizio, che l’autovettura indicata dal Direttore di gara nel proprio referto, mediante indicazione della targa, non risulti di proprietà di nessuno dei calciatori, non può di certo considerarsi rilevante, poiché, anche laddove dimostrata, proverebbe unicamente la proprietà dell’autoveicolo descritto nel referto arbitrale, ciò non essendo affatto dirimente ai fini della prova dell’effettivo possesso e della disponibilità dello stesso autoveicolo che, in ipotesi, ben avrebbe potuto essere utilizzato, nel dopo gara, da persone diverse dal legittimo proprietario.  

 

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