Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0039/CSA del 8 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 120 del 18.10.2024

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Ferrandina Sport Academy/A.S.D. Aradeo

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5 non sussistendo la posizione irrogale del calciatore in quanto non doveva scontare in detta la gara la squalifica rimediata nella precedente stagione sportiva durante la fase nazionale della Coppa Italia vincenti la Coppa Regionale Maschile (Final Four)…Il Giudice Sportivo aveva motivato il proprio provvedimento di reiezione ricordando innanzi tutto che nella normativa in tema di esecuzione delle sanzioni (essenzialmente gli artt. 19, commi 4 e 6 e 21, commi 6 e 7, C.G.S.), “viene codificato il cd. principio di distinzione (o principio di omogeneità) delle competizioni secondo cui la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato e non è possibile espiare sanzioni in una competizione diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogate, che viene ritenuto prevalente dalla giurisprudenza sportiva”. Riportando ampi stralci della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 11/2023 che, richiamando proprie precedenti decisioni, aveva ribadito la sussidiarietà del principio di afflittività della sanzione, rispetto alla prevalenza del principio di omogeneità (laddove applicabile), il Giudice Sportivo aveva ritenuto che la squalifica del calciatore …, in quanto inflitta in una gara di Coppa Italia, doveva essere scontata in una gara della medesima Coppa Italia, con conseguente legittima partecipazione del medesimo calciatore alla gara del Campionato di serie B del 12.10.2024….Il Giudice Sportivo ha correttamente richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, soprattutto in relazione alla decisione n. 11/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport che ha affermato la netta prevalenza del principio di omogeneità delle competizioni, rispetto al sussidiario principio di afflittività delle sanzioni (in quella sede ribadendo il concetto, sempre in ambito di calcio a 5, che la squalifica rimediata in campionato e non ancora scontata al termine della stagione sportiva, deve essere scontata solo e soltanto nel campionato successivo, non essendo a ciò idonea la mancata partecipazione ad una gara della Coppa della Divisione). Nella medesima direzione si pone la successiva pronuncia di questa Corte Sportiva, a Sezioni Unite, n. 196/CSA/20222023, ove pure si dà atto delle carenze normative e regolamentari (e delle conseguenti difficoltà interpretative) che ancora affliggono la materia delle esecuzioni delle squalifiche, “al di là degli ormai consolidati e del tutto condivisibili principi generali di omogeneità delle competizioni e di afflittività delle sanzioni che, come è ovvio, non possono che rappresentare solo la cornice al cui interno risolvere il caso concreto”. Ebbene, nella presente fattispecie può trovare efficace e compiuta applicazione il prevalente principio di omogeneità delle competizioni, applicazione peraltro vieppiù legittimata dal dettato normativo: in particolare, l’art. 19, comma 4, C.G.S., ai sensi del quale “le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni” ed il successivo comma 6, ai sensi del quale “le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe delle Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe delle Regioni”. Trattasi, cioè, di disposizioni che esaltano il principio di omogeneità, che addirittura “isolano” la Coppa Italia da tutte le altre competizioni e che appaiono di difficile (e veramente assai arduo) coordinamento con la “speciale” disposizione di cui all’art. 21, comma 7, C.G.S., nella parte in cui stabilisce, in via di eccezione, che “le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale Calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo” (per di più, in palese contraddizione con la precisazione, contenuta nel medesimo comma, secondo cui “la distinzione di cui all’art. 19, comma 4, ultima parte , non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”). Sta di fatto che la reclamante, sul presupposto che la “Final Four” di Coppa Italia regionale è manifestazione organizzata appunto dalla Divisione nazionale, sostiene appunto la ricorrenza dell’ipotesi di cui alla predetta disposizione. Va innanzi tutto premesso che il suddetto art. 21, comma 7, C.G.S., proprio perché norma di carattere speciale ed in parte derogativa della regola generale (come tale insuscettibile di alcuna interpretazione estensiva), può e deve intendersi riferita esclusivamente - e rigorosamente - alle particolari ipotesi che è chiamata a disciplinare e, laddove se ne prevede l’applicazione solo alle sanzioni “irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale Calcio a cinque”, non sembra interessare il caso di specie, posto che, nella stagione 2023/2024, la Coppa Italia cui ha partecipato la società A.S.D. Aradeo era la Coppa Italia regionale, che tale resta anche se la relativa fase finale (solo una fase, appunto) viene rimessa all’organizzazione della Divisione nazionale: Divisione alla quale la A.S.D. Aradeo non può ritenersi società “aderente” per il solo fatto di tale partecipazione, posto che tale “adesione” si è invece solo successivamente realizzata nella presente stagione sportiva 2024/2025 per effetto della sua partecipazione al Campionato nazionale di serie B. In altri termini, la speciale disposizione surrichiamata ed invocata dalla reclamante, indipendentemente dalla sua scarsa compatibilità con il sistema, deve intendersi riferita esclusivamente alle gare della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale ed alla quale partecipano le società che disputano i campionati nazionali (e che, per tale motivo, “aderiscono” alla Divisione nazionale): in tutti gli altri casi, dalla indiscussa prevalenza del principio di omogeneità delle competizioni e dalla corretta applicazione della normativa scaturente dai ricordati artt. 19, commi 4 e 6 e 21, comma 7, prima parte, C.G.S., è possibile inferire la regola generale secondo la quale le squalifiche rimediate in Coppa Italia vanno scontate nell’ambito della stessa manifestazione, anche se organizzata da una Lega diversa, eventualmente anche nella stagione sportiva successiva. Con specifico riferimento alla posizione del calciatore …, preso atto delle disposizioni organizzative della Coppa Italia Serie B impartite dalla Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2024/2025 (C.U. n. 47 del 26.9.2024), alla cui 1^ fase “sono iscritte d’ufficio 32 squadre, ovvero le squadre classificatesi dal 1° al 4° posto di ciascun Girone di Serie B, al completamento delle gare del Girone di andata”, l’eventuale esigenza applicativa del principio di effettività della sanzione, in pregiudizio del principio di omogeneità delle competizioni, potrà manifestarsi solo nel momento e nella misura in cui, al termine del girone di andata del Campionato di serie B, dovesse risultare preclusa la partecipazione della A.S.D. Aradeo alla Coppa Italia Serie B: perché solo allora si realizzerebbe l’impossibilità, per il calciatore, di scontare la squalifica in tale competizione nella corrente stagione sportiva (ex art. 21, comma 6, C.G.S, quale stagione sportiva successiva a quella in cui la sanzione è stata rimediata) e sorgerebbe il suo obbligo di scontare la squalifica stessa nella prima gara ufficiale della società di appartenenza (presumibilmente, la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 046/CSA del 11 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 129 del 14.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  A.S.D. Bovalino Calcio A 5/A.S.D. Canosa A 5

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo, che rigettando il reclamo proposto dalla società, ha omologato il risultato della gara non sussistendo la posizione irregolare durante la partecipazione alla gara di Campionato di Serie A2 maschile di calcio a 5 poiché a seguito della squalifica inflitta nella precedente stagione sportiva durante la gara di Coppa Italia Serie A2, nella nuova e presente stagione sportiva va scontata, nella gara di Coppa della Divisione come infatti è stata scontata non partecipando alla stessa il  17 settembre 2022…..È dibattuta la questione relativa alle modalità di esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata a carico del calciatore ….. relativamente ad una gara di Coppa Italia di Serie A2 al termine della precedente stagione sportiva, 2021/2022: si controverte, in particolare, sulla possibilità che la suddetta sanzione vada utilmente scontata a mezzo della mancata partecipazione a una gara di Coppa della Divisione (anziché di Campionato), Stagione sportiva 2022/2023, come nella specie avvenuto.  Va osservato, al riguardo, che l’art. 19, comma 4, C.G.S. dispone: “Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”.Specularmente, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”.  Si ricava da tali disposizioni il principio di separazione delle competizioni o di c.d. “omogeneità”, in virtù del quale “si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”; ove ciò non sia possibile, tuttavia, trova applicazione il (diverso e sussidiario) principio della c.d. “effettività” (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, “il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza” (CSA, SS.UU., 12 novembre 2019, n. 27; III, 22 novembre 2019, n. 60; cfr. già CSA, SS.UU., 30 ottobre 2018, in Com. uff. n. 044/CSA, in relazione agli artt. 19 e 22 del previgente C.G.S.; cfr., in proposito, anche CSA, SS.UU., in C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018).A completamento dell’impianto normativo, da un lato, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”, dall’altro lato, l’art. 21, comma 7, C.G.S., norma che qui interessa, secondo cui “Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”. Tanto premesso, va considerato nella fattispecie che, con Comunicato Ufficiale n. 1 LND – Divisione calcio a 5 del 19 luglio 2022, nella perimetrazione della “Attività ufficiale della Divisione”, è stata espressamente inclusa la “Coppa della Divisione Maschile”. Con successivi Comunicati Ufficiali n. 14 del 12 agosto 2022 e n. 18 del 24 agosto 2022 è stato adottato anche il Regolamento di tale Coppa, il quale, peraltro, proprio in relazione ai provvedimenti disciplinari (cfr. art. 16, rubricato “Cartellini gialli e rossi”), stabilisce che “La Coppa della Divisione è una competizione ufficiale”, regolando subito dopo il regime di cumulo delle ammonizioni e di esecuzione delle squalifiche. Dal che emerge chiaramente come la Coppa della Divisione costituisca una competizione ufficiale del Calcio a 5, non rilevando in senso contrario il solo fatto che l’art. 30 del Regolamento della L.N.D. non la contempli espressamente: al di là della considerazione che siffatta disposizione non preclude l’istituzione di altre competizioni ufficiali e che l’attività federale può ben esplicarsi al riguardo (anche) attraverso Comunicati Ufficiali, è dirimente in merito il richiamo all’art. 48 N.o.i.f., in forza del quale “attività non ufficiale” è quella “relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività” (comma 2), mentre “Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati” (comma 1; in coerenza, cfr. anche il suddetto Comunicato n. 1, sub punto III.1: “L’attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata alla Divisione calcio a 5”). Del resto la dedotta non ufficialità della Coppa della Divisione risulterebbe a sua volta inconciliabile con la disciplina positiva stabilita (pro futuro: cfr. infra) dal menzionato Comunicato Ufficiale n. 18, che pone un regime di cumulo e omogeneità nel corso delle competizioni rispetto alla Coppa Italia, manifestazione avente senz’altro natura ufficiale (cfr. Regolamento Coppa Divisione, sub art. 16.01 e 16.04). Chiarita la natura di competizione ufficiale ascrivibile alla Coppa della Divisione, va compreso ora quale sia il regime di esecuzione delle sanzioni che le è riferibile e, in particolare, come la stessa si collochi nel quadro regolatorio stabilito dall’art. 19, commi 4 e 6, e dall’art.21, commi 6 e in particolare 7 del C.G.S.  In tale contesto deve condursi un percorso interpretativo che deve avere come obiettivo quello di identificare la volontà manifestata dal legislatore sportivo nella promulgazione delle relative norme, seppur in presenza di un quadro regolatorio piuttosto articolato e non sempre di agevole lettura. Ferma e ribadita la natura di competizione ufficiale della Coppa della Divisione, non revocabile in dubbio per le ragioni sopra espresse, la partecipazione ad una gara della stessa deve ritenersi idonea a scontare idoneamente la squalifica residuante al termine della stagione sportiva precedente relativa ad una gara di Coppa Italia, nel caso di specie di Serie A2.  A tal fine non può non leggersi nella medesima ottica e con il medesimo fine, i commi 6 e 7 dell’art.21 del C.G.S.  Laddove, infatti, il comma 7, che qui interessa ai fini della delibazione del presente caso, stabilisce che “Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”, il termine campionato deve intendersi come sinonimo di gare ufficiali di stagione sportiva, comprendendo, pertanto, anche la Coppa di Divisione che, come detto, è un torneo avente carattere di ufficialità a tutti gli effetti.  Diversamente interpretando la norma, risulterebbero contraddetti, da un lato, il principio di omogeneità, secondo cui le squalifiche inflitte in un torneo devono essere scontate, per quanto possibile, nello stesso torneo, dall’altro, per quanto qui di interesse, quello di effettività, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza. A conferma, si osserva come, secondo il comma 6 dell’art.21, “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Nella predetta norma, il legislatore ha utilizzato il termine di stagione, che, nel processo cognitivo volto a valutare il percorso interpretativo dell’art.21 nel suo complesso, non può non ritenersi applicabile anche con riferimento a quanto disposto dal successivo comma 7.  Proprio in tale ottica si auspica che il legislatore sportivo possa adeguare la disposizione del comma 7 nel senso sopra descritto, al fine di conformare le norme afferenti a medesime fattispecie. Ad ulteriore conferma, si osserva come il Comunicato Ufficiale n.18 del 24.08.2022 della Divisione calcio a Cinque stabilisca che “I residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse”. Proprio secondo la normativa precedentemente vigente, la Coppa di Divisione era equiparata al Campionato e non alla Coppa Italia. Di conseguenza, anche volendo accedere ad una interpretazione restrittiva del comma 7, secondo cui le squalifiche irrogate in Coppa Italia che non possono essere scontate nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate nel campionato successivo, la squalifica inflitta nella passata stagione in una gara di Coppa Italia al calciatore … si intende validamente scontata anche nella Coppa Divisione. Detto torneo, infatti, è stato da sempre inserito nel Comunicato Ufficiale n.1 di ogni stagione sportiva della Divisione calcio a cinque, disciplinante l'attività ufficiale della divisione, da cui deriva l'equiparazione tra coppa divisione e campionato. Alla luce di quanto sopra, non possono ritenersi integrati i presupposti per l’inflizione della sanzione della perdita della gara a carico di una società che, come la reclamata, abbia fatto scontare nella prima gara della Coppa della Divisione della stagione sportiva 2022-2023 la squalifica residuata dal precedente torneo di Coppa Italia, stagione sportiva 2021-2022, a carico di un proprio calciatore. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 322/CSA dell’8 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, di cui al Com. Uff. n. 1342 del 12.05.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Real San Giuseppe/SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società per posizione irregolare del calciatore extracomunitario non avendo questi scontato durante il campionato di Serie A la giornata di squalifica comminatagli in Coppa Italia Serie B nel 2018 e ciò a seguito della modifica dell’art. 21, comma 7, del C.G.S. ( Com. Uff. n. 79/ A del 01.09.2020)  che, prevede, nella nuova versione, che le squalifiche residue maturate a seguito di gare della Coppa Italia di Serie B dovessero essere scontate in gare di Campionato, anziché in gare di Coppa Italia, come precedentemente disposto…In primo luogo, l’art. 21, comma 7, C.G.S., dettando regole afferenti ai modi di esecuzione delle sanzioni, è norma di diritto processuale. Considerando il diritto vivente e la giurisprudenza, anche costituzionale (sentenza n. 32/2020), infatti, di tale norma va escluso il carattere sostanziale e, quindi, l’applicabilità del principio di legalità e del suo corollario dell’irretroattività sfavorevole. Le norme afferenti alle modalità esecutive delle sanzioni (come quelle delle pene in materia penale) sono dunque soggette al principio del tempus regit actum, con la conseguenza che la sanzione va scontata in applicazione delle norme vigenti al momento in cui questa deve essere eseguita e non al momento della commissione del fatto sanzionato, con il solo limite – qui evidentemente non ricorrente – della normativa sopravvenuta che comporti non mere modifiche delle modalità esecutive della sanzione prevista al momento del fatto, bensì una trasformazione della natura stessa della sanzione. Le ragioni che sottendono tale conclusione sono anche di ordine pratico: l’esecuzione della sanzione è un fenomeno di durata che si dipana diacronicamente nel tempo, per cui può essere frequente la necessità di adattare la sua disciplina al mutamento del contesto di riferimento. Il che è quanto è avvenuto con la novella dell’art. 21, comma 7, del C.G.S., apportata il 30.08.2020, a mezzo della quale il legislatore sportivo ha inteso rendere più agevole e sicura l’espiazione delle sanzioni inflitte nelle gare di Coppa Italia di Calcio a Cinque, nonché il loro controllo, anche in ossequio al generale principio della regolarità dei campionati e di effettività e afflittività delle sanzioni. Di conseguenza, nel caso in esame, considerato che il legislatore sportivo non ha disposto diversamente con una apposita e specifica norma transitoria concernente le modalità di esecuzione delle sanzioni, la nuova disposizione dell’art.21, comma 7, del C.G.S., entrata in vigore il 02.09.2020, è immediatamente applicabile alla squalifica comminata in data 07.10.2018, così che il calciatore Salas avrebbe dovuto scontarla in gare di campionato (principio pacifico, ex multis cfr. C.F.A. – Sezioni Unite C.U. n. 92/CFA del 6 Aprile 2021; Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I - Sezioni Unite n. 16 del 01/04/2016; C.F.A. – Sezioni Unite C.U. n. 120-130/CFA del 10/20 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2016; T.F.N.- Sezione Disciplinare C.U. n. 52/TFN-SD del 03 Febbraio 2017; T.F.N.- Sezione Disciplinare C.U. n.002/TFN del 01 Luglio 2016)….Circa il contenuto, il valore e l’interpretazione delle varie circolari della Divisione Calcio a Cinque (n. 14 del 13.09.2018, n. 8 del 06.08.2019 e n. 4 del 08.10.2020), deve osservarsi quanto segue. Secondo la società Real San Giuseppe, la mancata indicazione del nominativo del S. nelle Circolari successive alla prima costituirebbe la conferma del fatto che la squalifica sarebbe stata dallo stesso scontata al termine della stazione sportiva 2018/2019. Così non è, dal momento che, nelle predette Circolari, la Divisione Calcio a Cinque ha sempre precisato sia che “le Società sono tenute a conoscere i provvedimenti disciplinari assunti a carico di propri tesserati…”, sia che “ai soli fini di memoria, salvo errori ed omissioni, si ritiene opportuno evidenziare in allegato l'elenco dei tesserati che, a seguito delle decisioni adottate dagli Organi di Giustizia, risultano ancora in posizione di squalifica”, fermo restando che un tale “elenco è da considerarsi riepilogativo delle sanzioni irrogate nella stagione sportiva 2018/2019 e non tiene conto di eventuali sanzioni comminate nelle precedenti stagioni sportive”.  Il vero motivo della mancata riproposizione del nominativo del S. nelle Circolari successive alla prima, pertanto, risiede unicamente nel fatto che la Divisione Calcio a Cinque, nella redazione delle Circolari annuali, riporta le squalifiche pendenti con riferimento alla sola stagione sportiva appena conclusa, non potendo ciò, alla luce delle suddette precisazioni puntualmente fornite, in alcun modo essere interpretato nel senso che la squalifica dovrebbe ritenersi già scontata. Peraltro, proprio dalla lettura delle medesime Circolari, risulta evidente che anche la Divisione Calcio a Cinque ha inteso dare applicazione immediata alla nuova formulazione dell’art. 21, comma 7, del C.G.S. (v. la Circolare n.4 del 08.10.2020, nella quale si dà atto della modifica normativa e si stabilisce chiaramente che la sanzione “dovrà essere scontata alla luce della predetta normativa direttamente nelle gare di Campionato 2020/2021”)… Nel caso di specie, non sussiste invece dubbio in ordine al fatto che l’atleta abbia partecipato alla gara di Coppa Italia tra Napoli e Feldi Eboli e che, proprio per tale partecipazione, venne inflitta la sanzione della perdita della gara a carico del Napoli. Ciò, tuttavia, non ha prodotto alcun effetto in ordine all’esecuzione della squalifica in questione, dal momento che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, commi 4 e 5, del C.G.S., vige il principio per cui la sanzione disciplinare si ritiene scontata solo se il calciatore squalificato non abbia preso parte alla gara e la società alla quale appartiene l’abbia regolarmente disputata. Da ultimo, occorre valutare se, come sostenuto dalla reclamante, la mancata partecipazione del calciatore in questione, nella stagione sportiva 2020-2021, alle due gare tra O Parrullo Ferrol e El Pozo Murcia del 25/02/2021 e tra Levante UD e El Pozo Murcia del 27/02/2021 del campionato spagnolo organizzato dalla Primera División de Fútbol Sala, in forza di tesseramento con la società sportiva El Pozo Murcia, possa effettivamente aver avuto effetto espiatorio della sanzione in esame. La questione involge quella, più complessa, dell’efficacia probatoria del Certificato Internazionale di Trasferimento (c.d. “transfer”) e dei suoi dei limiti, anche alla luce delle modalità di formazione con riferimento alla Divisione Calcio a 5 della F.I.G.C.. Le norme che disciplinano l’esecutività e l’effettività delle sanzioni in seno alla F.I.G.C., infatti, devono essere coordinate con il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, con particolare riferimento al suo art. 12, secondo cui “qualsiasi sospensione disciplinare fino a quattro gare o fino a tre mesi che sia stata imposta a un calciatore della Federazione di provenienza, e che non sia stata interamente scontata al momento del trasferimento, dovrà essere ugualmente applicata dalla Federazione di destinazione presso la quale il calciatore in questione verrà tesserato, affinché tale sospensione possa essere scontata all’interno della Federazione stessa. Quando viene rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare alla Federazione di destinazione per iscritto, per i calciatori tesserati come dilettanti, eventuali sospensioni disciplinari che debbano ancora essere (interamente) scontate”. Nel caso che ci occupa emerge che il certificato in uscita verso la Federazione calcistica spagnola del calciatore S. era completamente privo di indicazione in ordine alle squalifiche maturate e da scontare presso la FIGC. Ne consegue, per un verso, che l’obbligo da parte della Federazione spagnola di destinazione di dare esecuzione alla sanzione della squalifica avrebbe dovuto trovare il suo fondamento irrinunciabile nella (doverosa) annotazione della sanzione medesima nel Certificato Internazionale di Trasferimento da parte della Federazione italiana di partenza e, per altro verso, che ciò non essendo avvenuto, la mancata partecipazione del Salas alle due gare sopra descritte, peraltro successive alla prima di campionato spagnolo che il calciatore ha invece regolarmente disputato, non può in alcun modo essere ritenuta utile ai fini della espiazione di una squalifica mai allegata e resa conoscibile. Sotto questo profilo, desta forti perplessità, in punto di coerenza con l’art. 12 del citato Regolamento FIFA, il modus procedendi attraverso il quale i competenti Uffici della F.I.G.C. sono pervenuti al rilascio del transfer del calciatore Salas, richiedendo alla società Meta Catania di appartenenza del medesimo Salas, nel momento del suo trasferimento in Spagna, di autocertificare essa stessa l’esistenza o l’assenza di sanzioni disciplinare ancora da scontare in capo al calciatore. Di modo che, avendo la Meta Catania riscontrato in pari data una tale richiesta, comunicando addirittura il “Nulla osta da parte della società SSD ARL Meta Catania C5 al rilascio del CTI per il calciatore SALAS JUAN ADRIAN (20/10/1990)”, è sulla scorta di tali indicazioni che il CTI è stato rilasciato senza alcuna menzione di squalifiche da scontare.  Ne consegue che il fatto che il successivo Certificado internacional de transferencia del 07.10.2021 rilasciato dalla Federazione calcistica spagnola a quella italiana fosse a sua volta privo della indicazione della sanzione in questione, a nulla rileva sotto il profilo che qui interessa, non potendo a tale omissione attribuirsi, come la reclamante vorrebbe, il significato concludente dell’avvenuta esecuzione presso la Federazione spagnola di una sanzione maturata e non scontata presso quella italiana, in ragione della mancata indicazione di una tale residua sanzione nel transfer originario rilasciato dalla F.I.G.C. (in tal senso, v. C.S.A. C.U. n. 134 del 7/4/2019). Da quanto sopra deriva anche che, nel momento in cui il calciatore si è di nuovo trasferito in Italia, tesserandosi presso la Meta Catania e successivamente alla Soc. Real San Giuseppe, la squalifica inflittagli con il Com. Uff. n.434 del 17.01.2018 risultava ancora pendente.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 102 CSA del 2 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del giudice sportivo presso la Divisione calcio a 5 di cui al C.u. n. 461 del 12 Gennaio 2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Alma Salento C5-ASD Leoni Futsal Club Acerra

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara di Campionato sopra indicata con il punteggio di 0-6 per aver schierato  numero 2 calciatori in posizione irregolare, per non aver scontato le sanzioni delle squalifiche comminate loro nella stagione precedente e riferite a incontri di Coppa Italia, per cui ai sensi dell’articolo 21, comma 7, C.G.S. devono essere scontate nelle gare di campionato, come in realtà ribadito anche dalla Circolare n. 004 dell’8 Ottobre 2020 della Divisione calcio a 5.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 098/CSA del 12 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 17 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 589 dell’11.3.2016

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL  BISCEGLIE  1990  AVVERSO  DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A2 FUTSAL BISCEGLIE 1990/PESAROFANO CALCIO A 5 DELL11.3.2016

Massima: E’ in posizione regolare nella gara di Coppa Italia di Serie A Calcio a 5 perché non ha partecipato alla final eight di Coppa Italia A2 svoltasi nell’anno 2013/2014, scontando, in tal modo, il turno di squalifica in precedenza comminatogli non essendo stato inserito nella cd lista dei 25. Il Regolamento della Coppa Italia di Serie A2 2013/2014 recita al punto 1.03 rubricato “Doveri ed Obblighi”: ”Le società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto del presente Regolamento, ed a far scendere in campo le loro migliori squadre”. A seguire, la rubrica “Lista dei calciatori” collocata sotto il Titolo “Partecipazione dei calciatori”, recita testualmente “Alle gare di Coppa Italia di Serie A2 partecipano (i.e. possono essere impiegati) i calciatori inseriti in una lista di 25 nominativi. I calciatori non inseriti nella predetta lista, anche se tesserati, non potranno partecipare alle gare di Coppa Italia. Alle società che faranno partecipare alle gare di Coppa Italia i calciatori non inseriti nella lista verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 12, comma 5 CGS salvo ulteriori sanzioni. Solo 12 dei 25 calciatori possono essere selezionati (i.e. impiegati) per ogni gara. Tanto premesso sul piano regolamentare, la Corte ritiene in via interpretativa che ai fini della compilazione della cd lista dei 25, le società partecipanti alla competizione non possano non tenere in debita considerazione tutti quei fattori che siano connessi alla effettiva disponibilità dei propri tesserati come, ad esempio, lo stato di salute o i carichi disciplinari. Conseguenza di tale premessa è che, fermo restando che la squalifica per una o più gare impedisce alla società l’utilizzo del proprio calciatore nelle competizioni di riferimento, la sanzione deve intendersi scontata alla luce della verifica di tale semplice dato oggettivo a prescindere dall’eventuale compresenza di ragioni di tenore diverso che ne avrebbero impedito comunque l’impiego (fisiche, regolamentari, ecc.). Unica eccezione a tale principio è contenuta nell’art. 22 comma 5, C.G.S. secondo il quale Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva”. Del resto, anche l’inserimento dei calciatori nelle liste (massimo 25 calciatori) rappresenta un atto discrezionale delle società che devono ritenersi libere di valutare la convenienza dell’inserimento in lista di quei calciatori, tesserati, quindi regolarmente affiliati al club, che siano in condizione, non solo fisica ma anche giuridica di essere proficuamente impiegati nella competizione; tale valutazione è nella esclusiva disponibilità della società compilante la quale sola è in grado di valutare e comprendere gli effetti del suo agire rispetto alla disciplina di settore.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.120/CSA del 20 Aprile 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CSA del 19 Maggio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 889 del 19.4.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 77/FIGC 2016 - CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUGUSTA/META DEL 15.4.2017

Massima: La C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza avverso la delibera del GS che ha omologato il risultato sul campo attesa la posizione regolare del calciatore alla gara valevole per i Playoff del Campionato Nazionale A2 in quanto lo stesso, squalificato durante gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie B Stagione Sportiva 2015/2016 avrebbe dovuto scontare la squalifica in questa competizione. L’art. 22, comma 6, secondo paragrafo, C.G.S., recita che Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”. La disposizione, pertanto, è assolutamente inequivoca nel riferirsi alla gare disputate nell’ambito della manifestazione della Coppa Italia dalle sole società di serie A e A2” e non può, invece, surrettiziamente oltreché analogicamente essere applicata a competizioni sportive diverse da quella espressamente delineata. E’ sufficiente, sul punto, richiamare l’art. 1 del C.G.S., in base al quale, Il presente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (d’ora in poi Codice) è adottato in conformità alle norme dell’ordinamento statale…”, nell’ambito del quale, il principio di legalità è consacrato sia a livello costituzionale (art. 25 Cost.) sia a livello di legislazione ordinaria, dall’art. 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 in tema di sanzioni amministrative. D’altronde, il sistema sanzionatorio delineato dal Codice è ispirato al principio della separazione, ai fini dell’espiazione delle sanzioni, tra competizioni di Coppa Italia e restanti competizioni, principio a sua volta strettamente connesso a quelli della effettività e proporzionalità della misura sanzionatoria e, in tale prospettiva, al principio di omogeneità tra tipologia di competizione nel cui ambito è perpetrata la violazione sportiva e tipologia di competizione in relazione alla quale viene comminata e scontata la corrispondente sanzione sportiva (cfr, ex multis, Corte Sportiva d’Appello, Sez. III, Com. Uff. n. 045/CSA del 1.12.2016).

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 08 Marzo 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 381 del 02.1.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A 5 FENICE VENEZIA MESTRE/VICENZA C5 DEL 26.11.2016

Massima: Corretta è la decisione del GS che ha sanzionato la società con la perdita della gara del Campionato di Serie B per posizione irregolare del calciatore, schierato nonostante fosse gravato da una squalifica pendente per tre giornate inflittagli nella stagione precedente allorquando militava nelle file di altra società in relazione alla gara di ottavi di finale (ritorno) di Coppa Italia Under 21. Avendo il calciatore cambiato società nonché categoria, essendo nato  nel 1994, con conseguente impossibilità di scontare la squalifica nel Campionato Under 21, egli avrebbe dovuto scontare la sanzione di che trattasi ai sensi dell'art. 22 comma 6 del C.G.S. nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza, ossia nella gara del Campionato nazionale di serie B di Calcio a 5.

Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 130 del 21.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. ISOLOTTO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPE CALCIO A 5/ ISOLOTTO CALCIO A 5 DEL 4.10.2015

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara in considerazione dell’impiego nella partita della calciatrice, che avrebbe dovuto scontare, in occasione della prima giornata di Campionato, una residua squalifica per una giornata di gara, comminatale a seguito dell’incontro di semifinale di Coppa Italia Calcio a 5 – Serie A Femminile della precedente stagione calcistica atteso che l’art. 22, comma 6, C.G.S. si riferisce alle “società di serie A e A2” e non ai “Campionati di seri A e A2”; il che significa che il legislatore federale, con la dizione “società di serie A2, ha volto chiaramente fare riferimento alle società di Serie A, tanto maschili che femminili.

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